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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 45

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  26-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 36 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali e 94/39/CE della Commissione del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;
Vista la direttiva 95/9/CE della Commissione del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
Vista la direttiva 95/10/CE della Commissione del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 23 marzo 1996, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))