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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n. 60

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

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Testo in vigore dal: 23-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345,  recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,
n. 482;
  Considerata   la   necessita'  di  apportare  modifiche  al  citato
regolamento;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  parere  del Comitato tecnico consultivo per l'attuazione
della  legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della
sezione   consultiva  per  gli  atti  normativi  nelle  adunanze  del
26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia   e   delle   finanze,  dell'interno,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
                               n. 345

  1. Il  comma  1  dell'articolo 8  del  decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' sostituito dal seguente:
  "1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
definiti,  ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
ciascun  triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei
fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato
consultivo  di  cui  all'articolo 12  del  presente  regolamento e la
Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.".
  2. I  termini  indicati  nei  commi 2,  3  e  5 dell'articolo 8 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono
sostituiti  rispettivamente  dai seguenti: "30 aprile"; "30 aprile" e
"30 giugno".
  3. Al  comma 8  dell'articolo 8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  2 maggio  2001,  n.  345,  la parola: "quarantacinque" e'
sostituita dalla seguente: "sessanta".
  4. Al  comma 9  dell'articolo 8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ", i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa
nel termine di cui al comma 3.".
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  6  della  Costituzione  cita:  "La Repubblica
          tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La   legge   15 dicembre   1999,  n.  482,  e'  stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
          1999.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 maggio
          2001,  n. 345, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 213 del 13 settembre 2001.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali, ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione   province   d'Italia.  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo, nonche' rapresentanti di
          amministrazioni statali, locali o enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' e qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 maggio 2001, n. 345, si veda nelle note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  8 (Procedure di finanziamento). - 1. Con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono definiti,
          ogni  tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
          ciascun   triennio,  i  criteri  per  l'attribuzione  e  la
          ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
          legge,  sentiti  il  Comitato consultivo di cui all'art. 12
          del  presente  regolamento e la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2.  Le  amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
          non  economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il
          termine  perentorio  del  30  aprile  di  ogni  anno,  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          gli   affari  regionali,  un  programma  dettagliato  degli
          interventi  relativi  agli adempimenti previsti dall'art. 9
          della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
              3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende
          sanitarie  locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
          4,  entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno,
          un  programma  dettagliato  degli  interventi relativi agli
          adempimenti    previsti    dalla    legge,    quantificando
          contestualmente il fabbisogno.
              4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di
          finanziamento,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  stipula  con le
          regioni  interessate  per  territorio  specifici protocolli
          d'intesa  in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui
          al   comma   3.  Detti  protocolli  possono  prevedere  che
          l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle
          regioni stesse.
              5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine
          perentorio  del  30 giugno  di  ogni  anno,  trasmette alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al
          comma 3, con le modalita' previste dai protocolli d'intesa,
          corredati   delle  proprie  osservazioni,  con  particolare
          riguardo  alla  compatibilita',  nonche'  alla coerenza dei
          progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente
          piu' favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti
          la   regione   unisce   quello   relativo  agli  interventi
          regionali.
              6. Entro  il  31  ottobre di ogni anno, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sono ripartite le
          somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.
              7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  provvede  alla liquidazione delle
          somme spettanti ed al loro trasferimento ai soguetti di cui
          ai  commi precedenti, nel rispetto delle modalita' previste
          dal presente articolo.
              8.  Le  regioni  provvedono  entro  sessanta  giorni al
          trasferimento  dei  fondi  spettanti  ai soggetti che hanno
          trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
              9.  Qualora  una  o  piu'  regioni  non  aderiscano  ai
          protocolli  d'intesa  di  cui al comma 4, la Presidenza del
          Consiglia  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali,   provvede   direttamente  all'espletamento  dei
          compiti  relativi  all'istruttoria  dei  progetti  ed  alla
          relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al
          comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza
          stessa nel termine di cui al comma 3.
              10.  La rendicontazione prevista dall'art. 15, comma 3,
          della  legge  deve  essere  accompagnata  da  una relazione
          esplicativa  dei  motivi  degli interventi che si intendono
          realizzare  e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei
          risultati conseguiti.".
              - Il  testo  degli  articoli 9  e  15  della  legge  15
          dicembre 1999, n. 482, e' il seguente:
              "Art.  9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
          nei  comuni  di  cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  l'uso  orale  e scritto
          della   lingua  ammessa  a  tutela.  Dall'applicazione  del
          presente  comma  sono escluse le Forze armate e le Forze di
          polizia dello Stato.
              2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
          cui  al  comma  1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un
          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quale
          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
          le amministrazioni interessate.
              3.  Nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di pace e'
          consentito  l'uso  della  lingua  ammessa a tutela. Restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 109 del codice di
          procedura penale.".
              "Art.   15.   -   1.  Oltre  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli
          enti  locali  per  l'assolvimento  degli obblighi derivanti
          dalla  presente  legge  sono  poste  a  carico del bilancio
          statale  entro  il  limite  massimo  complessivo  annuo  di
          lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
              2.  L'iscrizione  nei  bilanci  degli enti locali delle
          previsioni  di  spesa  per le esigenze di cui al comma 1 e'
          subordinata  alla  previa ripartizione delle risorse di cui
          al  medesimo  commma 1  tra gli enti locali interessati, da
          effettuare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  L'erogazione  delle  somme  ripartite  ai sensi del
          comma   2   avviene   sulla   base   di   una   appropriata
          rendicontazione,  presentata  dall'ente  locale competente,
          con   indicazione   dei   motivi  dell'intervento  e  delle
          giustificazioni circa la congruita' della spesa.".
              - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si veda nelle note alle premesse.