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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n. 60

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

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Testo in vigore dal:  23-4-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
Considerata la necessità di apportare modifiche al citato regolamento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Comitato tecnico consultivo per l'attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "30 aprile"; "30 aprile" e "30 giugno".
3. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
4. Al comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 6 della Costituzione cita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2001.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali, ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia. UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rapresentanti di amministrazioni statali, locali o enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 8 (Procedure di finanziamento). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'art. 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soguetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
8. Le regioni provvedono entro sessanta giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglia dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall'art. 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.".
- Il testo degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:
"Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale.".
"Art. 15. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo commma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.".
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.