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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. 58

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18.

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Testo in vigore dal: 22-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18;
  Visto  il  regio  decreto  23  agosto  1890,  n. 7088, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  12  giugno  1902,  n.  226, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
  Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182;
  Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
  Esperita  la  procedura  d'informazione prevista dalla direttiva n.
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che  codifica  la  procedura  di  notifica  di  cui alla direttiva n.
83/189/CEE  del  Consiglio,  del 28 marzo 1983, recepita con legge 21
giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e
del 1° luglio 2002;
  Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in
data  1°  ottobre  2002  e  della  10ª  Commissione  del Senato della
Repubblica in data 9 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la verificazione metrica
delle  misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate:
"cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi
a   pressione   atmosferica,   con  viscosita'  non  superiore  a  17
millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
  2.  Le  cisterne  e  i  loro  scomparti  sono  tarati con valori di
capacita' nominale multipli di cento litri.
  3.  Per  le  cisterne montate su installazioni mobili, destinate al
controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della, Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  li  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 20:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della
          Costituzione,  i  regolamenti  di  delegificazione  trovano
          applicazione  solo  fino a quando la regione non provveda a
          disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo
          quanto  previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge
          e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli   enti  locali,  approvato  con  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento dei
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              -  La  legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  24  novembre 2000, reca:
          "Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1999". Si riporta il n. 18 dell'allegato A:
              "18.   Procedimenti   concernenti   le  modifiche  alla
          disciplina  metrologica  delle  cisterne a scomparti tarati
          montate  su  autoveicoli  per  il  trasporto e la misura di
          prodotti liquidi a pressione atmosferica.
              Testo  unico  delle  leggi  sui  pesi  e  sulle misure,
          approvato  con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; legge
          31 gennaio 1967, n. 33".
              -  Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del 15 settembre 1890,
          reca:  "Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e
          sulle  misure  nel  Regno  d'Italia  del 20 luglio 1890, n.
          6991".
              -  Il  regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155 del 4 luglio 1902, reca:
          "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure".
              -  Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 128 del 10 giugno 1909, reca:
          "Approvazione del regolamento per il servizio metrico".
              -  La  legge  31  gennaio 1967, n. 33, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  50 del 25 febbraio 1967, concerne:
          "Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli
          minerali  in  genere  e  altri  liquidi  della capacita' di
          cinque,   dieci,  venti,  venticinque,  cinquanta  e  cento
          chilolitri".
              -  La  legge  25  marzo  1997,  n. 77, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  29  marzo  1997,  reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  commercio  e  di  camere di
          commercio".
              -  La  legge  8  marzo  1999,  n.  50, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  56  del  9  marzo  1999, concerne:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998".
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  3 luglio 2000, concerne:
          "Regolamento  recante  norme  di  attuazione della legge 29
          luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure".
              -  La  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
          n.  98/34/CE  del 22 giugno 1998, pubblicata nella G.U.C.E.
          21  luglio  1998,  n. L 204, entrata in vigore il 10 agosto
          1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del 20 luglio 1998, prevede una
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi della societa' dell'informazione.
              - La direttiva del Consiglio n. 83/189/CEE del 28 marzo
          1983,  pubblicata  nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109,
          entrata  in  vigore il 31 marzo 1983, prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              -  La  legge  21  giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  2 luglio 1986, concerne:
          "Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  n.  98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n.
          98/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 20
          luglio 1998".
          Nota all'art. 1:
              -  Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33,
          si veda nelle note alle premesse.