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LEGGE 31 gennaio 1967, n. 33

Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/2003)
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Testo in vigore dal:  22-4-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse
((...))
, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.