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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
         (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). 
   1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico  delle  norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   come   sostituito
dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito  dal
seguente: 
   "I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle  lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); 
B) ed E), numero 1), della  citata  tabella  E  possono  ottenere,  a
richiesta anche nominativa, un accompagnatore  militare  in  servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla  legge  8
luglio 1998,  n.  230,  e  dalla  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  un
accompagnatore del  servizio  civile.  Analogo  beneficio  spetta  ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo
3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di  guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella  citata  tabella  E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare". 
   2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti  preposti  non
siano in grado di procedere, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta, all'assegnazione  degli  accompagnatori  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 21 del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3)  e
4), secondo comma, e A-bis) della  tabella  E  allegata  al  medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  915
del 1978, che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
fruiscono di un accompagnatore militare in servizio  obbligatorio  di
leva  o  di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,   in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di  878  euro  per
dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
   3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di  cui  al  comma  2
puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  nell'ambito  delle  risorse  del  fondo  di   cui
all'articolo 2. 
   4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il  30  aprile
di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  si  procede  all'accertamento  del
numero  degli  assegni  corrisposti  a  tale  data  in   sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via  prioritaria
della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito  delle
risorse disponibili e previa definizione delle procedure  da  seguire
per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del
numero degli assegni che potranno, a tale  titolo,  essere  liquidati
agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro  che  abbiano
fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta  nel
triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge
e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano  in  grado  di
assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in
favore dei grandi invalidi  affetti  dalle  infermita'  di  cui  alle
lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4),  secondo  comma  e  A-bis)  della
tabella E allegata al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 915  del  1978,  verra'  corrisposto  un  assegno
sostitutivo mensile esente da imposte pari  a  878  euro  per  dodici
mensilita'; per i soggetti con infermita' di  cui  alle  lettere  B),
numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima  tabella  E,  tale
assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 
   ((4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale  di  cui  al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)). 
   5. Alla liquidazione degli assegni  di  cui  alla  presente  legge
provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.