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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  15-1-2003 al: 30-7-2021
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C);
B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 21. (Indennità di assistenza e di accompagnamento). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
(comma abrogato dall'art. 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 che ha previsto una nuova tabella delle indennità sostitutiva di quella abrogata).
Nota all'art. 1, comma 1:
I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".