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LEGGE 2 maggio 1984, n. 111

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1991)
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Testo in vigore dal:  22-5-1984

Art. 3

Indennità di assistenza e di accompagnamento


Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

1) per lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 2) per la lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 3) per la lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 4) per la lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000 5) per la lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 6) per la lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000 7) per la lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 8) per la lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 9) per la lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.