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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal: 15-1-2003
al: 30-7-2021
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
         (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). 
   1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico  delle  norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   come   sostituito
dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito  dal
seguente: 
   "I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle  lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); 
B) ed E), numero 1), della  citata  tabella  E  possono  ottenere,  a
richiesta anche nominativa, un accompagnatore  militare  in  servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla  legge  8
luglio 1998,  n.  230,  e  dalla  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  un
accompagnatore del  servizio  civile.  Analogo  beneficio  spetta  ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo
3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di  guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella  citata  tabella  E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare". 
   2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti  preposti  non
siano in grado di procedere, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta, all'assegnazione  degli  accompagnatori  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 21 del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3)  e
4), secondo comma, e A-bis) della  tabella  E  allegata  al  medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  915
del 1978, che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
fruiscono di un accompagnatore militare in servizio  obbligatorio  di
leva  o  di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,   in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di  878  euro  per
dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
   3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di  cui  al  comma  2
puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  nell'ambito  delle  risorse  del  fondo  di   cui
all'articolo 2. 
   4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il  30  aprile
di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  si  procede  all'accertamento  del
numero  degli  assegni  corrisposti  a  tale  data  in   sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via  prioritaria
della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito  delle
risorse disponibili e previa definizione delle procedure  da  seguire
per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del
numero degli assegni che potranno, a tale  titolo,  essere  liquidati
agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro  che  abbiano
fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta  nel
triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge
e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano  in  grado  di
assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in
favore dei grandi invalidi  affetti  dalle  infermita'  di  cui  alle
lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4),  secondo  comma  e  A-bis)  della
tabella E allegata al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 915  del  1978,  verra'  corrisposto  un  assegno
sostitutivo mensile esente da imposte pari  a  878  euro  per  dodici
mensilita'; per i soggetti con infermita' di  cui  alle  lettere  B),
numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima  tabella  E,  tale
assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 
   5. Alla liquidazione degli assegni  di  cui  alla  presente  legge
provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              Il  testo  dell'articolo 21 del testo unico delle norme
          in  materia  di  pensioni  di guerra, di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
          da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.    21.    (Indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento).  - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra
          affetti  da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate
          nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata,
          d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e
          per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che
          il  servizio  di  assistenza  e  di  accompagnamento  venga
          disimpegnato da un familiare del minorato.
              (comma  abrogato  dall'art.  3,  della  legge 6 ottobre
          1986,  n.  656  che  ha  previsto  una  nuova tabella delle
          indennita' sostitutiva di quella abrogata).
          Nota all'art. 1, comma 1:
              I  pensionati  affetti  dalle  invalidita'  specificate
          nelle  lettere  A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
          A-bis);  B),  numero  1);  C);  D)  ed E), numero 1), della
          citata  tabella  E  possono  ottenere,  a  richiesta  anche
          nominativa,   un   accompagnatore   militare   in  servizio
          obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla
          legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n.
          64,   un   accompagnatore   del  servizio  civile.  Analogo
          beneficio  spetta  ai grandi invalidi per servizio previsti
          dal  secondo  comma  dell'articolo  3  della legge 2 maggio
          1984,  n.  111,  nonche' ai pensionati di guerra affetti da
          invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che
          siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
              Per  la  particolare  assistenza di cui necessitano gli
          invalidi  ascritti  alla  lettera  A  numeri 1), 2), 3), 4)
          comma  secondo  e  gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
          numero  1),  possono  chiedere la assegnazione di altri due
          accompagnatori  militari  e, in luogo di ciascuno di questi
          possono,  a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno
          a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
          accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
          di  assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
          dara'    immediatamente    comunicazione   alla   direzione
          provinciale   del  tesoro  che  ha  in  carico  la  partita
          dell'invalido   beneficiario,   per   i   provvedimenti  di
          competenza.
            La  misura  dell'integrazione di cui al precedente comma,
          da   liquidarsi   in   sostituzione   di   ciascuno   degli
          accompagnatori  militari  previsti  dal  comma  stesso,  e'
          stabilita:  dal  1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e
          dal  1  gennaio  1986  in  lire  1.638.000  mensili per gli
          ascritti  alla  lettera A, numero 1), che abbiano riportato
          per  causa  di  guerra  anche  la  mancanza  dei  due  arti
          superiori  o  inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
          tali    menomazioni    abbiano    conseguito    trattamento
          pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in
          lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000
          mensili  per  gli  invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
          commi  secondo  e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985
          in  lire  560.000  mensili  e  dal  1  gennaio 1986 in lire
          728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera
          A-bis.
              Un  secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
          agli  invalidi  ascritti  alla  tabella  E,  lettera A-bis,
          numero  2),  i  quali,  in luogo del secondo accompagnatore
          possono  chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
          integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1
          gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
              L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
          ai  precedenti  commi  quinto e sesto, e' corrisposta anche
          quando  gli  invalidi  siano ammessi in ospedali o in altri
          luoghi di cura.
              Quando  gli  invalidi di cui al presente articolo siano
          ammessi  in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
          corrisposto   a   titolo   di   indennita',   comprese   le
          integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
          del  terzo  accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti,
          all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o assistenziali
          giuridicamente  riconosciuti a carico dei quali il ricovero
          e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
              Ai   fini  dell'applicazione  della  norma  di  cui  al
          precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
          comunicazione   dell'avvenuto   ricovero   alla   direzione
          provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la partita di
          pensione dell'invalido ricoverato".