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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 207

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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Testo in vigore dal: 6-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega  al  Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  e  agli  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale e' stato
istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e
l'articolo 38,  il  quale  istituisce  l'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare il comma 6 dell'articolo 10; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in  campo
ambientale, ed in particolare il comma 2,  dell'articolo  2,  con  il
quale sono state  apportate  modificazioni  al  comma  4  del  citato
articolo 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
178,  recante  il  regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 8,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione,
nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  dello  statuto  dell'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformita' ai  principi  e
ai criteri  direttivi  definiti  dallo  stesso  articolo  8  e  dalle
disposizioni introdotte dall'articolo 2,  comma  3,  della  legge  23
marzo 2001, n. 93; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; 
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 21 marzo 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo  e  22
aprile 2002; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  la
funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato l'unito  statuto  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e  per  i  Servizi  tecnici,  composto  di  diciannove
articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002 
                               CIAMPI 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                     Consiglio dei Ministri 
                                   Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                                     della tutela del territorio 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                     delle finanze 
                                   Frattini, Ministro per la funzione 
                                     pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120 
                                  Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nelle  note
          alle premesse. 
 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              "Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello  Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.". 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca: 
              "Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.". 
              - Si riportano il testo degli articoli 8, 9,  35  e  38
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'Agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'Agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'Agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'Agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'Agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'Agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  Ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'Agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del Ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del Ministro competente di concerto con quello  del
          Tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'Agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'Agenzia e  approvati  dal  Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'Agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   Ministro
          competente, di concerto con quello del Tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". 
              "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          art. 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'Agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'Agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.". 
              "Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di tutela  dell'ambiente  e
          del territorio; identificazione  delle  linee  fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali e ambientali; difesa  del  suolo  e  tutela  delle
          acque;  protezione  della  natura;  gestione  dei  rifiuti,
          inquinamento e rischio ambientale; promozione di  politiche
          di sviluppo sostenibile; risorse idriche. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   Ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  Ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  Ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.". 
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'Agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'Agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'Agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del Servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'Agenzia.". 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  reca:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". 
              - Il comma 6 dell'art. 10  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario),
          e' il seguente: 
              "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'art.  38
          del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
          funzioni del Dipartimento per i servizi  tecnici  nazionali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione
          di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico
          ed al Servizio sismico  nazionale,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 91  del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112.". 
              - L'art. 12 della legge 6 luglio 2002, n.  137  recante
          delega per la riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di
          enti pubblici, e' il seguente: 
              "Art. 12 (Trasferimento di uffici  all'Agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici).  -  1.
          All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
          tecnici di cui  all'art.  38  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  sono
          trasferiti, con le relative risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie, gli uffici biblioteca  e  documentazione  gia'
          assegnati, ai sensi dell'art.  10,  comma  6,  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303,   nell'ambito
          dell'Ufficio  per  il   sistema   informativo   unico,   al
          Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.".