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DECRETO-LEGGE 6 settembre 2002, n. 194

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246 (in G.U. 05/11/2002, n.259).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2002)
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Testo in vigore dal: 6-11-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
di   carattere   strutturale  finalizzate  a  consentire  l'immediata
operativita'  di  norme intese a rendere disponibili strumenti idonei
ad  assicurare  un  rigoroso  controllo  degli  andamenti  di finanza
pubblica, nonche' una razionalizzazione delle procedure di spesa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((01.  All'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:
  "i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari
delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria
sono   indicati   i  provvedimenti  legislativi  adottati  nel  corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi
effetti   finanziari,  nonche'  le  ulteriori  misure  correttive  da
adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".))
  ((1.  All'articolo  11-ter  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo
81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  la"  sono sostituite dalle
seguenti:  "In  attuazione  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
Costituzione,  ciascuna  legge  che  comporti  nuove o maggiori spese
indica  espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa,   ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo  una
specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti
che eccedano le previsioni medesime. La";
  b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis.  Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto  entro  i  limiti  della  spesa espressamente autorizzata nei
relativi  provvedimenti  legislativi.  Con  decreto  dirigenziale del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di  spesa.  Le  disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano  di  avere  efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche  attraverso  gli  uffici  centrali del bilancio e le ragionerie
provinciali  dello  Stato,  vigila  sulla corretta applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed organismi
pubblici  non  territoriali  gli  organi  interni  di  revisione e di
controllo   provvedono  agli  analoghi  adempimenti  di  vigilanza  e
segnalazione  al  Parlamento  e  al  Ministero  dell'economia e delle
finanze".
  1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1  alla  legislazione  vigente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,  per  l'individuazione  dei  limiti  degli  oneri
finanziari   si  assumono  i  rispettivi  stanziamenti  iscritti  nel
bilancio di previsione dello Stato.))
  2.  Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, e' sostituito ((dai
seguenti)):   "Qualora   nel   corso   dell'attuazione  di  leggi  si
verifichino  o  siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle  previsioni  di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi
al  fine  della  copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale,  anche  ove  manchi  la  predetta  segnalazione,  riferisce al
Parlamento  con  propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative.  ((La relazione individua le cause che hanno determinato
gli  scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati dalle
predette  leggi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri   che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio  al
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e  da eventuali
aggiornamenti,    come    approvati    dalle   relative   risoluzioni
parlamentari)).
  ((3.  In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante dagli obiettivi
indicati  per  l'anno  considerato  dal  Documento  di programmazione
economico-finanziaria  e  da  eventuali aggiornamenti, come approvati
dalle  relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e
delle  finanze  riferisce  al  Consiglio  dei  Ministri  con  propria
relazione.  Con  apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri, sono definiti criteri di carattere generale
per  il  coordinamento  dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli  andamenti di finanza
pubblica.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui  al periodo precedente,
corredati  di  apposita  relazione, sono trasmessi alle Camere per il
parere  delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti
possono  essere  comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo
di  cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo'  disporre  con  proprio  decreto,  da  pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale,  la  limitazione  all'assunzione  di  impegni  di  spesa o
all'emissione  di  titoli  di  pagamento  a carico del bilancio dello
Stato,  entro  limiti  percentuali  determinati  in  misura  uniforme
rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese
relative  agli  stipendi,  assegni, pensioni e di altre spese fisse o
aventi   natura  obbligatoria,  nonche'  delle  spese  relative  agli
interessi,  alle  poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,
comprese  le  regolazioni  contabili,  ad  accordi internazionali, ad
obblighi  derivanti  dalla  normativa  comunitaria,  alle  annualita'
relative  ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per
effettive,  motivate  e  documentate  esigenze  e in conformita' alle
indicazioni  contenute  nel citato atto di indirizzo, con il medesimo
decreto  di  cui  al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle
finanze  puo'  escludere  altre  spese  dalla  predetta  limitazione.
Contestualmente  alla  loro  adozione,  i  decreti  di  cui al quarto
periodo,   corredati  da  apposite  relazioni,  sono  trasmessi  alle
Camere.))
  4.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 3, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle
spese   di   funzionamento   degli  enti  e  organismi  pubblici  non
territoriali  ((,  con  l'esclusione  degli  organi costituzionali,))
previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di
controllo  vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la
congruita'  delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio. Il maggiore
avanzo  derivante  da  tali  riduzioni  e'  reso indisponibile fino a
diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5.  All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a)  all'ottavo  comma  le  parole:  (("di  cui al terzo comma del
precedente   articolo   18."))   sono   sostituite   dalle  seguenti:
"dell'articolo 11-quater, comma 2.";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Chiuso   col  31  dicembre  l'esercizio  finanziario,  nessuno
impegno  puo'  essere  assunto  a  carico dell'esercizio scaduto. Gli
uffici  centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato
per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero  pervenire  dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti  all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nel mese di dicembre.".
  6.  Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente:
"Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  possono essere mantenute in bilancio, quali
residui,   non   oltre   l'esercizio   successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni  legislative  entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
((dell'esercizio   precedente.))   In   tale   caso   il  periodo  di
conservazione e' protratto di un anno.".
  ((6-bis.  Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale negli
esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002,
nonche'   gli   stanziamenti   iscritti   in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
1999,  possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura  dell'esercizio  2003. Le somme stanziate per spese in conto
capitale    nell'esercizio   2002   non   impegnate   alla   chiusura
dell'esercizio  medesimo,  nonche' gli stanziamenti iscritti in forza
di   disposizioni   legislative   entrate   in   vigore   nell'ultimo
quadrimestre   dell'esercizio   2001,  possono  essere  mantenuti  in
bilancio,  quali  residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le
somme  stanziate  per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non
impegnate   alla   chiusura   dell'esercizio  medesimo,  nonche'  gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere
mantenuti   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura
dell'esercizio 2005.))
  7.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni legislative che derogano
all'articolo  36  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440.
Nell'articolo  54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole:  "entro  il  terzo  esercizio  finanziario  successivo"  sono
sostituite    dalle    seguenti:   "entro   l'esercizio   finanziario
successivo".
  8.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  in attesa dei
provvedimenti  di  revisione dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n.
137,  e  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente
ai  predetti  compiti  di  controllo  e  di  monitoraggio e dipendono
organicamente  e  funzionalmente  dal  Dipartimento  della Ragioneria
generale  dello  Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento
provinciale   del   predetto   Ministero   in  materia  di  dotazioni
strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita'
di  promozione  e  di  attuazione  delle  politiche  di sviluppo e di
coesione,  di  cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre  1997,  n.  430,  e  le  attivita' di competenza degli altri
dipartimenti  del  Ministero  sono  svolte  dagli  altri uffici delle
direzioni  provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente
dai predetti dipartimenti.