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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 15-8-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del  1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti  rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  Polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di  concertazione,  rispettivamente  per  il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto   lo  schema  di  provvedimento  riguardante  il  quadriennio
2002-2005  per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli
aspetti  retributivi,  per  il  personale  non  dirigente delle Forze
armate  (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  e  successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002
dalla  delegazione  di  parte  pubblica  e dallo Stato maggiore della
difesa,  dalla  sezione  COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e
dalla  sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha
sottoscritto lo schema concertato;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  24 maggio  2002,  con  la quale e' stato approvato, ai
sensi  del  citato  articolo  7,  comma  11,  del decreto legislativo
12 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  e  in  assenza  delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo  articolo  7,  lo  schema  di  concertazione  riguardante il
personale non dirigente delle Forze armate;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto:
    a) per  "Forze  armate"  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  si
intende  il  personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
    b) per  "Polizia  ad  ordinamento civile" si intende il personale
della  Polizia  di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo  forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti
e del personale ausiliario di leva;
    c) per  "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione  dei  rispettivi  dirigenti  e del personale ausiliario di
leva;
    d) per   "decreto   sulle   procedure"   si  intende  il  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive modificazioni,
recante:  "Attuazione  dell'articolo 2  della  legge 6 marzo 1992, n.
216,  in  materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
rapporto  di  impiego  del  personale  delle Forze di polizia e delle
Forze armate";
    e) per  "primo  quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, di
recepimento  del  provvedimento di concertazione sottoscritto in data
20 luglio   1995,   riguardante  il  personale  delle  Forze  armate,
quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995;&0;
    f) per  "biennio  economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento  del  provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18 aprile  1996,  riguardante  il  biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi,  per  il  personale  non  dirigente  delle Forze armate,
emanato  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
    g) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17 febbraio  1999,  per  le  Forze  armate  relativo  al  quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
    h) per  "biennio  economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24 gennaio  2001,  per  le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001   emanato  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
    i) per  "legge  finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
    j) per  "legge  finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
    k) per  "legge  di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,  n.  449,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    l) per  "legge  finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,   n.   448,   recante   "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo";
    m) per  "legge  finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    n) per   "regolamento   del  1990"  si  intende  il  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   5 giugno   1990,  n.  147,  recante
"Regolamento   per   il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
    o) per  "legge  sulle  indennita'"  si intende la legge 27 maggio
1977, n. 284, recante "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle
Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";
    p) per  "Testo  unico  a  tutela  della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53";
    q) per  "statuto  degli impiegati civili dello Stato", si intende
il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante  "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
    r) per  "legge  sulle  missioni"  si intende la legge 18 dicembre
1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
    s) per  "legge  sulle  indennita'  operative" si intende la legge
23 marzo   1983,   n.   78,   e   successive  modificazioni,  recante
"Aggiornamento  della  legge  5 maggio  1976,  n.  187, relativa alle
indennita' operative del personale militare";
    t) per "legge di riforma del sistema pensionistico" si intende la
legge   8 agosto   1995,   n.   335,  recante  "Riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio e complementare".
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'  art.  87  della  Costituzione  conferisce, tra l'
          altro,   al   Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo
          2000,  n.  129,  reca:  attuazione  dell'art. 2 della legge
          6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze di polizia e delle Forze armate. Si
          trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
              "Art. l (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
              "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                a) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                b) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella lettera a)  o i sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti   del  Consiglio  centrale  di  rappresentna
          (COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.".
              "Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          b) , si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitarti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.".
              - La  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
          per   il   2002),   indica   le   risorse  disponibili  per
          corrispondere i miglioramenti economici al personale.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".