stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142

Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-2002 al: 6-1-2011
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: "breve istruttoria" con le parole: "idonea documentazione" in quanto tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla società locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria;
Ravvisata pertanto la necessità di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione delle domande
1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: "legge", è inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. L'impresa può presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
3. La domanda è compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), è corredata dagli allegati B) e C), ed è accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.
4. La delibera bancaria di cui al comma 3, può essere altresì prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purché nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 87 delle Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nel casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni (termine modificato dal comma 27 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127) dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (art. 11 legge 5 febbraio 1999, n. 25);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546).
- La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.".
- Si indicano le leggi che hanno modificato la legge 5 agosto 1981, n. 416, attinenti alle agevolazioni di credito all'editoria:
la legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";
il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987";
la legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per ladichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa";
il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422";
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a) e b) (omissis);
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari; la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.".
- La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62:
"Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale). - 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'art. 8.
Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo . Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato art. 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il
ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 (Procedura automatica). - 1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al com-ma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito.
Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Art. 7 (Procedura valutativa). - 1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'art. 6, com-ma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito.
Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.".
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217:
"Art. 6. - 1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni. .
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'art. 32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito .".
- Omissis.
- Il testo è stato modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo".
- Si riportano le modificazioni all'art. 6:
"Art. 6: al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300, , sono inserite le seguenti: "al Titolo IV, ; al comma 2, capoverso art. 32-bis, al comma 2, le parole: "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito , sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
- Omissis.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note alle premesse.