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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  15-5-1998

Art. 8

Ispezioni e controlli
1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.