LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal: 7-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
                (Fondo per le agevolazioni di credito
                alle imprese del settore editoriale)

   1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria, fino all'attuazione
della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, il Fondo per le
agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del  settore editoriale, di
seguito  denominato "Fondo". Il Fondo e' finalizzato alla concessione
di  contributi  in  conto  interessi  sui  finanziamenti della durata
massima   di   dieci   anni   deliberati   da   soggetti  autorizzati
all'attivita' bancaria.
   2.  Al  Fondo  affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale
fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il  contributo  dell'1  per cento
trattenuto  sull'ammontare  di  ciascun  beneficio concesso, le somme
comunque   non   corrisposte  su  concessioni  effettuate,  le  somme
disponibili  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981,
n.  416,  e  successive  modificazioni.  Il  fondo  di  cui al citato
articolo  29  e' mantenuto fino al completamento della corresponsione
dei contributi in conto interessi per le concessioni gia' effettuate.
   3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))
   4.  Sono  ammessi  al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva;  di  realizzazione,  ampliamento e modifica degli
impianti,    con    particolare   riferimento   all'installazione   e
potenziamento   della   rete   informatica,   anche   in  connessione
all'utilizzo  dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti;
di  miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al ciclo di
produzione,   distribuzione   e   commercializzazione   del  prodotto
editoriale.
   5.  In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il
ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono
concessi  con  le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non
possono,   comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
interessi  di  cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei
limiti previsti per i contributi in conto interessi.
   6.  Una  quota del 5 per cento del Fondo e' riservata alle imprese
che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per
l'accesso  alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a
5  miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle
impegnate  in  progetti  di  particolare  rilevanza per la diffusione
della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in
lingua  italiana  all'estero.  Ove  tale  quota  non  sia interamente
utilizzata,   la  parte  residua  riaffluisce  al  Fondo  per  essere
destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
   7.  Una  quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai progetti
volti  a  sostenere  spese  di gestione o di esercizio per le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
   8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))
   9.  I  contributi in conto interessi possono essere concessi anche
alle  imprese  editrici  dei  giornali  italiani  all'estero  di  cui
all'articolo  26  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive
modificazioni,  per  progetti  realizzati  con  il  finanziamento  di
soggetti  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria aventi
sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
   10. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))
   11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui  al comma 2, a decorrere
dall'anno  2001 e fino all'anno 2003, e' autorizzata la spesa di lire
7,9  miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo
anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
   12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le
procedure  di  cui  agli  articoli  6  e  7  della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
   13.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito il
Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  sono  dettate
disposizioni  attuative  della  presente  legge.  Sono in particolare
disciplinati  le modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto
delle  domande,  le  modalita'  di attestazione dei requisiti e delle
condizioni  di  concessione  dei  contributi, la documentazione delle
spese  inerenti  ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i termini delle
attivita'  istruttorie,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
Comitato  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  7, il procedimento di
decadenza  dai  benefici,  le  modalita'  di  verifica  finale  della
corrispondenza  degli investimenti effettuati al progetto, della loro
congruita' economica, nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi
alle finalita' del progetto.
   14. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))
   15. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  25  novembre  2010,  n. 223 ha disposto (con l'art. 22,
comma  2)  che  "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23
luglio  2009,  n.  99,  il  presente  regolamento  entra  in vigore a
decorrere   dal   bilancio  d'esercizio  delle  imprese  beneficiarie
successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".