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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132

Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

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Testo in vigore dal:  20-7-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;
Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione degli atleti
1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma di carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.) come modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86:
"4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutate nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 395 del 15 dicembre 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
" Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1990, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;
b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;
4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;
5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;
bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;
7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:
aa) nella qualifica ai ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera aa) del numero 6);
bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere bb) e cc) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza;
cc) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
dd) il personale di cui alle precedenti lettere bb) e cc) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera bb), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;
g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari indennità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;
n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;
2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) previsione del concorso riservato;
4) previsione dei corsi di formazione;
5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;
o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.
2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543".
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici):
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 [Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)]:
"Art. 24 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190 (Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva):
"Art. 2 - 1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attività sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualità di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle società sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualità di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.), come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
(Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) Corpo di polizia penitenziaria
Dotazione organica Ruolo | Qualifiche |Uomini|Donne|Totale Ispettori | Ispettori superiori | 590 | 50 | 640
| Ispettori capo | - | - | -
| Ispettori |3.428 | 290 |3.718 | Vice ispettori | - | - | -
Sovrintendenti | Sovrintendenti capo | - | - | -
| Sovrintendenti |4.140 | 360 |4.500 | Vice sovrintendenti | - | - | -
Agenti e assistenti | Assistenti capo | - | - | -
| Assistenti | - | - | -
| Agenti scelti |32.068|3.480|35.548 | Agenti ed agenti ausiliari | - | - | -
Totale . . . | |40.226|4.180|44.406