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LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-12-1963

Art. 6



I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.
La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute.
Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734.