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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132

Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-7-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come
modificato  dall'articolo  4  della  legge  29 marzo 2001, n. 86, che
prevede  l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro,
le  modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle
Forze di polizia;
  Vista  la  legge  15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 200, recante
riordino  delle  carriere  del  personale  non direttivo del Corpo di
polizia  penitenziaria,  a  norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.   82,  recante  regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria;
  Visto  l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio  1995,  n.  395,  concernente  l'esonero  dalle  attivita'  di
servizio  e  dai  corsi  di  formazione  degli appartenenti ai gruppi
sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo
del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  13 luglio 1990, n. 190, recante
disposizioni  in  materia  di  associazioni  sportive che raggruppano
atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una  compiuta  disciplina delle
modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo
di polizia penitenziaria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 2002;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                             E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Assunzione degli atleti

  1.  L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria
e'  riservato,  per  un  contingente  non superiore all'uno per cento
delle  dotazioni  organiche  previste  dalla  tabella  F  allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di
interesse   nazionale   dal   Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.
  2.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  agenti  di polizia
penitenziaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si  riporta  il testo del comma 4, dell'art. 6, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  di  carabinieri,  del  Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze  di polizia.) come modificato dall'art. 4 della legge
          29 marzo 2001, n. 86:
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutate nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 della legge n. 395
          del  15  dicembre  1990  (Ordinamento  del Corpo di polizia
          penitenziaria):
              " Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di cui all'art. 19,
          comma  14,  e'  delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  provvedere  alla  determinazione
          dell'ordinamento   del   personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,    da   armonizzare,   con   gli   opportuni
          adattamenti,  alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
          della  legge  11 luglio  1990, n. 312, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione  delle  seguenti qualifiche nell'ambito
          di ciascun ruolo:
                  1) ruolo  degli  agenti e degli assistenti: agente;
          agente scelto; assistente; assistente capo;
                  2) ruolo  dei  sovrintendenti: vice sovrintendente;
          sovrintendente; sovrintendente capo;
                  3) ruolo    degli    ispettori:   vice   ispettore;
          ispettore; ispettore capo;
                b) determinazione  per  ciascun ruolo, nelle relative
          qualifiche,  delle specifiche attribuzioni con l'osservanza
          delle seguenti disposizioni:
                  1) al  personale appartenente al ruolo degli agenti
          e  degli  assistenti  sono attribuite mansioni esecutive in
          ordine   ai   compiti   istituzionali  con  il  margine  di
          iniziativa  e  di discrezionalita' inerente alle qualifiche
          possedute,   detto   personale   vigila   sulle   attivita'
          lavorative  e  ricreative  organizzate negli istituti per i
          detenuti  e  gli internati; indica elementi di osservazione
          sul    senso   di   responsabilita'   e   correttezza   nel
          comportamento  personale  e  nelle relazioni interpersonali
          interne,  utili  alla formulazione di programmi individuali
          di  trattamento;  gli  appartenenti al ruolo degli agenti e
          degli  assistenti  sono  agenti  di  pubblica  sicurezza ed
          agenti  di  polizia  giudiziaria; agli agenti scelti e agli
          assistenti    possono    essere    conferiti   compiti   di
          coordinamento  operativo  di  piu'  agenti  in  servizio di
          istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici;
                  2)   al   personale   appartenente   al  ruolo  dei
          sovrintendenti  sono  attribuite  funzioni rientranti nello
          stesso   ambito  di  quelle  previste  nel  numero  1),  ma
          implicanti  un maggiore livello di responsabilita', nonche'
          funzioni  di  coordinamento di unita' operative a cui detto
          personale  impartisce  disposizioni  delle  quali controlla
          l'esecuzione  e  di cui risponde; gli appartenenti al ruolo
          dei  sovrintendenti  sono  agenti  di  pubblica sicurezza e
          ufficiali di polizia giudiziaria;
                  3)   al   personale  appartenente  al  ruolo  degli
          ispettori   sono   attribuite   mansioni  di  concetto  che
          richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza
          dei   metodi   e   della   organizzazione  del  trattamento
          penitenziario,  nonche' specifiche funzioni nell'ambito del
          servizio  di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di
          istituto  secondo  le  direttive e gli ordini impartiti dal
          direttore  dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni
          di  direzione,  di  indirizzo  e di coordinamento di unita'
          operative  e  la  responsabilita'  per  le  direttive  e le
          istruzioni  impartite  nelle  predette  attivita'  e  per i
          risultati  conseguiti;  gli  appartenenti  al  ruolo  degli
          ispettori  partecipano  alle riunioni di gruppo di cui agli
          articoli  28 e 29 del regolamento approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 aprile  1976, n. 431; gli
          appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori  sono  agenti  di
          pubblica  sicurezza  e  ufficiali  di  polizia giudiziaria;
          l'ispettore  destinato  a  capo  del personale del Corpo in
          servizio  negli  istituti  e  servizi  penitenziari e nelle
          scuole  e'  gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal
          direttore  dell'istituto,  del servizio o della scuola, con
          il   quale   collabora   nell'organizzazione   dei  servizi
          dell'istituto;
                c) determinazione,  per  ciascuno dei ruoli istituiti
          e,  ove  occorra,  per  singole qualifiche, delle dotazioni
          organiche,   in   modo   da   assicurare  la  funzionalita'
          dell'ordinamento    e    l'efficienza    delle    strutture
          dell'Amministrazione  e  da  evitare che il personale venga
          distolto  dai  compiti  specificamente  previsti  per  ogni
          ruolo; in particolare:
                  1)  previsione  che il personale avente attualmente
          il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle
          qualifiche   di   agente   e   di   agente  scelto  secondo
          l'anzianita' di servizio;
                  2)  previsione  che il personale avente attualmente
          il  grado  di appuntato venga inquadrato nella qualifica di
          assistente;
                  3) previsione che il personale avente, alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  grado  di
          appuntato  scelto  e  che  abbia conseguito la qualifica di
          ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo
          nei   concorsi   per   il   conferimento   del   grado   di
          vicebrigadiere   venga   inquadrato   nella   qualifica  di
          sovrintendente,   in   soprannumero   riassorbile   con  la
          cessazione  dal  servizio  del  personale  posto  in questa
          posizione,  rispettando  l'ordine  cronologico  dei singoli
          concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria
          di merito per gli appuntati scelti;
                  4)  previsione  che  gli  appuntati  scelti che non
          siano  stati  inquadrati nella qualifica di sovrintendente,
          ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di
          assistente capo;
                  5) previsione che il personale avente, alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, il grado di vice
          brigadiere  venga  inquadrato, anche in soprannumero, nella
          qualifica  di  sovrintendente,  quello  avente  il grado di
          brigadiere  nella  qualifica  di  sovrintendente  e  quello
          avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita'
          nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
                  6)  previsione  che  i marescialli siano inquadrati
          nelle  tre  qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione
          delle sottoelencate aliquote:
                    aa)  per  i  quattro quinti dei posti disponibili
          nella  qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A
          allegata alla presente legge;
                    bb)  per i tre quinti dei posti disponibili nella
          qualifica di ispettore;
                    cc)  per i due quinti dei posti disponibili nella
          qualifica di vice ispettore;
                  7)  previsione che l'inquadramento di cui al numero
          6) abbia luogo nel seguente modo:
                  aa)  nella  qualifica  ai  ispettore  capo, secondo
          l'ordine  di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla
          copertura  dell'aliquota  prevista  alla  lettera  aa)  del
          numero 6);
                    bb)  nelle  qualifiche  di  ispettore  e  di vice
          ispettore,   i   marescialli  capo  e  ordinari  fino  alla
          copertura  delle  aliquote  previste alle lettere bb) e cc)
          del  numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di
          provenienza;
                    cc) il personale risultato idoneo nel concorso di
          cui  alla  precedente  lettera  bb),  che non abbia trovato
          collocazione  nella  prima  qualifica per mancanza di posti
          disponibili,  sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito,
          nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
                    dd)  il  personale di cui alle precedenti lettere
          bb) e cc) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria
          e  ove  non  abbia successivamente demeritato, nella prima,
          poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo
          degli  ispettori  in  ragione  dei posti che si rendano nel
          tempo  disponibili  in  tali  qualifiche e nei limiti delle
          aliquote di cui al numero 6);
                  8)  previsione  che  i  marescialli  inquadrati nel
          ruolo  degli  ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo
          frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso
          di aggiornamento di almeno due mesi;
                  9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo
          che  abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano
          inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori;
          previsione   che  le  vigilatrici  penitenziarie  capo  che
          abbiano  espletato  fino  a  tredici anni di servizio siano
          inquadrate   nella   seconda   qualifica  del  ruolo  degli
          ispettori,  con  precedenza  nel  ruolo  su  coloro  che vi
          accedano successivamente per concorso;
                  10)  previsione  che  i marescialli capo e ordinari
          che  non  abbiano  partecipato al concorso di cui al numero
          7),  lettera  bb),  ovvero  non  lo abbiano superato, siano
          promossi  alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
          dal   giorno  precedente  a  quello  della  cessazione  dal
          servizio  per  limiti di eta', infermita' o decesso, con il
          trattamento economico piu' favorevole;
                d) determinazione  dei  criteri per la promozione per
          merito  straordinario anche in soprannumero assorbibile con
          le  vacanze  ordinarie  dei  ruoli  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
                e) previsione    che    l'accesso    al   ruolo   dei
          sovrintendenti  avvenga mediante concorso interno per esame
          teorico-pratico,  al quale sono ammessi gli appartenenti al
          ruolo  degli  agenti  e degli assistenti che abbiano almeno
          quattro   anni   di   servizio   complessivo   e   superino
          successivamente       un      corso      di      formazione
          tecnico-professionale;  per  il  personale in servizio alla
          data  di entrata in vigore della presente legge si applica,
          per  quanto  attiene  all'anzianita'  di servizio utile per
          poter   partecipare   al   concorso  a  sovrintendente,  la
          normativa  attualmente  prevista  per  il  concorso  a vice
          brigadiere;
                f)  determinazione delle modalita' di preposizione ai
          vari  uffici  ed  incarichi  e  dei  criteri  di promozione
          nell'ambito  dei  vari  ruoli  in  modo da favorire, tenuto
          conto   dell'anzianita'  di  servizio,  gli  elementi  piu'
          meritevoli  per  capacita'  professionale  e  per incarichi
          assolti;
                g) determinazione  delle  modalita',  in  relazione a
          particolari    indennita'   o   al   grado   di   idoneita'
          all'assolvimento  dei  servizi di polizia, per il passaggio
          del  personale,  per  esigenze  di servizio o a domanda, ad
          equivalenti  qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
          penitenziaria  o  di  altre  amministrazioni  dello  Stato,
          salvaguardando  i  diritti  e  le  posizioni  del personale
          appartenente a questi ultimi ruoli;
                h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed
          in  particolare  del  comando presso altre amministrazioni,
          dell'aspettativa,  del  collocamento  a disposizione, delle
          incompatibilita',  dei  rapporti informativi e dei congedi,
          secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
          dei   servizi  di  sicurezza  e  della  necessita'  di  non
          prevedere  trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli
          degli altri dipendenti civili dello Stato;
                i) previsione che, ferma restando per il personale in
          servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge  la  normativa  vigente  in materia di collocamento a
          riposo   d'ufficio   per   raggiunti  limiti  di  eta',  la
          cessazione  del  rapporto  d'impiego, determinabile in modo
          differenziato  per  gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga
          non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
                l) previsione  che,  al  fine  di  coprire  eventuali
          carenze    di   organico,   sia   possibile,   su   domanda
          dell'interessato,  il  richiamo  in  servizio degli agenti,
          degli  assistenti  e dei sovrintendenti, per un periodo non
          superiore  a due anni, sempre che non siano stati collocati
          a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta';
                m) previsione  che  per  la  gestione delle questioni
          attinenti  allo  stato ed all'avanzamento del personale del
          Corpo  di  polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu'
          organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale
          medesimo;
                n) determinazione  delle modalita' di assunzione e di
          accesso  ai  vari  ruoli,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri:
                  1)  previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo
          di   polizia   penitenziaria  siano  richiesti  i  medesimi
          requisiti  psicofisici  previsti per l'accesso ai ruoli del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia,  di  cui  all'art. 1 del regolamento approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
          n. 904;
                  2)  previsione del concorso pubblico per esami; per
          l'ammissione  ai  concorsi  per  agente  e assistente e per
          sovrintendente  e'  richiesto  il  possesso  del diploma di
          istruzione  secondaria  di primo grado; per l'ammissione al
          concorso  ispettore e' richiesto il possesso del diploma di
          istruzione  secondaria  di  secondo  grado;  riserva  di un
          quinto  dei  posti  disponibili  in  organico nei ruoli dei
          sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso;
          riserva  di  posti  come  previsto dall'art. 14 della legge
          11 luglio 1980, n. 312;
                  3) previsione del concorso riservato;
                  4) previsione dei corsi di formazione;
                  5)  previsione  di  accesso  ai ruoli superiori per
          anzianita' e merito e per merito comparativo;
                o) fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  c),
          determinazione   dell'inquadramento   del   personale   del
          disciolto  Corpo  degli  agenti di custodia e del personale
          del  soppresso  ruolo  delle  vigilatrici penitenziarie nei
          ruoli  e  nelle  corrispondenti  qualifiche  del  Corpo  di
          polizia  penitenziaria  di cui alla tabella B allegata alla
          presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti
          in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado
          posseduta  e  sentita  una  commissione  presieduta  da  un
          Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e
          giustizia,   e   composta   dal   Capo   del   Dipartimento
          dell'Amministrazione     penitenziaria,    dal    direttore
          dell'ufficio  del personale del Corpo, da quattro dirigenti
          amministrativi  e da sei rappresentanti del Corpo designati
          dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.
              2.  Al  personale  appartenente ai ruoli degli agenti e
          degli  assistenti,  dei  sovrintendenti  e degli ispettori,
          proveniente  dal  disciolto Corpo degli agenti di custodia,
          continua  ad  applicarsi  l'art.  6  della legge 3 novembre
          1963, n. 1543".
              Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 della legge 6 marzo
          1992,  n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
          di  spesa per la perequazione del trattamento economico dei
          sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla
          sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
          1991  e  all'esecuzione  di giudicati, nonche' perequazione
          dei  trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere, attribuzioni e trattamenti economici):
              "Art.  3. - 1.  Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
              2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale   appartenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
              4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   31 luglio  1995,  n.  395
          [Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20 luglio  1995
          riguardante   il   personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
          penitenziaria   e   Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
          provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)]:
              "Art.  24  (Gruppi  sportivi). - 1.  Il personale della
          Polizia  di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
          Corpo  forestale  dello  Stato,  inquadrato  nei rispettivi
          gruppi  sportivi  "Fiamme  Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro
          sportivo  del  Corpo  forestale dello Stato" o riconosciuto
          atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni
          sportive  o  dal  CONI,  potra'  essere  autorizzato  a non
          presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste
          dai  corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta
          da  parte  degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla
          base  di  apposite  convenzioni  stipulate tra il CONI o le
          Federazioni  Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale
          autorizzazione potra' essere rilasciata anche nei confronti
          del   personale   del   Corpo   di   polizia  penitenziaria
          appartenente  al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al
          periodo   di   svolgimento   della   attivita'   calcistica
          organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1990,  n.  190  (Conversione  in  legge  del  decreto-legge
          18 maggio  1990,  n.  118, recante differimento del termine
          relativo   all'elevazione   del   limite  di  eta'  per  il
          collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di
          truppa  del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in
          deroga  alla  legge  23 marzo  1981,  n.  91, in materia di
          attivita' sportiva):
              "Art.  2 - 1.  Le associazioni sportive che raggruppano
          atleti  appartenenti  al  Corpo degli agenti di custodia, e
          che  si  ispirano  al  principio del dilettantismo, possono
          svolgere  attivita'  sportiva nell'ambito dei campionati di
          qualunque  serie  organizzati  dalla  Federazione  italiana
          giuoco  calcio,  in  deroga  alle  disposizioni della legge
          23 marzo  1981,  n.  91,  ed alle norme federali, in quanto
          incompatibili   con  la  qualita'  di  pubblici  dipendenti
          rivestita  dagli  atleti  tesserati da dette associazioni e
          con  l'appartenenza  al  Corpo  degli agenti di custodia. A
          tali  associazioni  non  si  applicano  le disposizioni che
          fanno  obbligo  alle  societa'  sportive  di costituirsi in
          determinate  forme societarie e di avvalersi esclusivamente
          delle prestazioni di calciatori professionisti.
              2.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1 sono tenute
          all'osservanza  delle  disposizioni  di  legge  e di quelle
          federali  non  incompatibili  con  la  qualita' di pubblico
          dipendente   degli   atleti   con   esse  tesserati  e  con
          l'appartenenza  di dette associazioni al Corpo degli agenti
          di custodia.
              3.  Per  lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
          1,  le  associazioni  si avvalgono esclusivamente di atleti
          appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
              4.   Il  rapporto  degli  atleti  con  le  associazioni
          suddette  si  risolve di diritto all'atto della cessazione,
          per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di
          custodia.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.".
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   la   tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo   30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a norma
          dell'art.  14,  comma 1,  della  legge 15 dicembre 1990, n.
          395.),  come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
              (Adeguamento   delle   strutture   e   degli   organici
          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
          per  la  giustizia  minorile, nonche' istituzione dei ruoli
          direttivi   ordinario  e  speciale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
          1999, n. 266.) Corpo di polizia penitenziaria
                                                   Dotazione organica
       Ruolo        |         Qualifiche         |Uomini|Donne|Totale
     Ispettori      |     Ispettori superiori    | 590  | 50  | 640
                    |       Ispettori capo       |  -   |  -  |  -
                    |          Ispettori         |3.428 | 290 |3.718
                    |       Vice ispettori       |  -   |  -  |  -
   Sovrintendenti   |     Sovrintendenti capo    |  -   |  -  |  -
                    |       Sovrintendenti       |4.140 | 360 |4.500
                    |     Vice sovrintendenti    |  -   |  -  |  -
Agenti e assistenti |       Assistenti capo      |  -   |  -  |  -
                    |         Assistenti         |  -   |  -  |  -
                    |        Agenti scelti       |32.068|3.480|35.548
                    | Agenti ed agenti ausiliari |  -   |  -  |  -
   Totale . . .     |                            |40.226|4.180|44.406