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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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vigente al 07/02/2017
Testo in vigore dal: 6-6-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare  gli
articoli 7, 14 e 15;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 14, comma 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli
uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 settembre  1985,  come  modificato  con  decreto in data 25 gennaio
1991,   relativo   alla   riorganizzazione   degli   uffici  centrali
dell'amministrazione civile dell'interno;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
  Ravvisata  la  necessita' di istituire e disciplinare gli Uffici di
diretta  collaborazione  con  il Ministro e di provvedere al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
  Sentite le Organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  nelle adunanze del 4 giugno e
2 luglio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di
Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma
2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    b) Ministro: il Ministro dell'interno;
    c) Ministero: il Ministero dell'interno;
    d) Sottosegretari  di  Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dell'interno.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 7, 14 e 15, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
              "Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
          della  sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile
          e  prevenzione  incendi,  salve le specifiche competenze in
          materia  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela
          dei  diritti  civili,  cittadinanza,  immigrazione, asilo e
          soccorso pubblico.
              2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
          funzionali:
                a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
          civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
          gli enti locali;
                b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
          coordinamento delle forze di polizia;
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio;
                d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
          delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
          e asilo.
              3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
          assegnato dalla normativa vigente.
              4.  Restano  ferme le disposizioni della legge 1 aprile
          1981, n. 121".
              "Art.  15  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere superiore a quattro.
              2.   L'organizzazione   periferica   del  Ministero  e'
          costituita  dagli  uffici  territoriali  del Governo di cui
          all'art.  11,  anche con compiti di rappresentanza generale
          del   governo   sul  territorio,  dalle  questure  e  dalle
          strutture  periferiche  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              -  La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
          dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
              "1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
          comma  1.  A  tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,   n.   340,   reca:   "Ordinamento  del  personale  e
          organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del
          Ministero dell'interno".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
          "Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266".
              -  La  legge  7 giugno  2000, n. 150, reca: "Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche amministrazioni".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art. 7, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alle premesse.