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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 12-4-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938,  n.  1933,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939,  n.  973,  concernenti  la disciplina delle lotterie, tombole e
pesche  o  banchi  di  beneficenza,  nonche'  dei  concorsi  e  delle
operazioni a premio;
  Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n.
1077,  concernenti  il  regolamento  in materia di lotterie, tombole,
concorsi ed operazioni a premio;
  Visto  l'articolo  15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n.
528,  il  quale  prevede  che  l'autorizzazione  a svolgere lotterie,
tombole,  e  pesche  o  banchi di beneficenza possa essere rilasciata
anche  ai  partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e
regionali;
  Visto  l'articolo  7,  comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle
disposizioni  sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi
sono  costituiti  da  sconti  di prezzo o da quantita' aggiuntive del
prodotto propagandato;
  Visto  l'articolo  8  della  legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la
disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in
occasione  di  feste  o  sagre  a  carattere  locale,  nonche'  delle
sottoscrizioni  o  offerte di denaro con estrazione di premi promosse
dai  partiti  politici  rappresentati  nelle  assemblee  nazionali  e
regionali;
  Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  stabilisce  che  con  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro   delle   attivita'   produttive   e  con  il  Ministro
dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di
sorte locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Uditi   i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  resi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e
del 15 gennaio 2001;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza unificata in data 27
settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri delle attivita' produttive, dell'interno e
per la funzione pubblica;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Ambito applicativo
  1.  I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti
in  promesse  di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio
dello  Stato,  la  conoscenza  di prodotti, servizi, ditte, insegne o
marchi  o  la  vendita  di  determinati  prodotti o la prestazione di
servizi,  aventi,  comunque,  fini  anche  in  parte  commerciali, si
effettuano  alle  condizioni  e  con  le modalita' di cui al presente
titolo.
  2.  Per  le  obbligazioni  assunte  nei confronti dei promissari si
applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice
civile.
  3.  I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore,
rispettivamente,  a  uno  e  a cinque anni dalla data di inizio degli
stessi.  Nel  periodo  di  durata  dei  concorsi e delle operazioni a
premio    sono    compresi,   rispettivamente,   le   fasi   relative
all'individuazione  dei  vincitori e il termine ultimo per richiedere
il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto
entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o
dalla  data  di  richiesta  dei premi stessi. Se il regolamento della
manifestazione  prevede  termini di consegna inferiori a sei mesi, in
caso  di  ritardo  e'  data  comunicazione agli interessati, mediante
lettera  raccomandata,  dei  motivi ostativi al sollecito adempimento
dell'obbligazione.
  4.  I  concorsi  e  le  operazioni a premio possono essere svolti a
favore   dei   consumatori   finali  o  di  altri  soggetti  quali  i
rivenditori,  gli  intermediari, i concessionari, i collaboratori e i
lavoratori dipendenti.
  5.  La  partecipazione  ai  concorsi  e alle operazioni a premio e'
gratuita,  salvo  le  ordinarie  spese  di  spedizione  o telefoniche
necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta
maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
  6.  Le  attivita'  relative allo svolgimento delle manifestazioni a
premio  sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle
attivita'  connesse  al confezionamento dei prodotti realizzate al di
fuori del detto territorio.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  l0,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Gli  articoli  da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40,
          del   regio   decreto-legge   19 ottobre   1938,  n.  1933,
          s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti
          normativi; si riporta il testo dell'art. 40:
              "Art.  40.  -  L'Intendenza di finanza puo' autorizzare
          previo nulla osta della Prefettura:
                1) le  lotterie  promosse  e  dirette da enti morali,
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          associazioni  e  comitati senza fine di lucro, aventi scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e   sportivi,
          disciplinati   dagli  articoli 14  e  seguenti  del  codice
          civile,  con  vendita  di  biglietti staccati da registri a
          matrice  in  numero determinato, il cui importo complessivo
          per   ogni  singola  operazione  non  superi  la  somma  di
          L. 100.000.000.   La   vendita  di  biglietti  deve  essere
          limitata al territorio della provincia;
                2)  le  tombole  promosse  e  dirette da enti morali,
          ONLUS,  associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi
          scopi   assistenziali,  culturali,  ricreativi  e  sportivi
          disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile,  purche'  il prodotto netto di esse sia destinato a
          scopi  assistenziali,  educativi  e  culturali  e purche' i
          premi   non   superino   complessivamente   la   somma   di
          L. 25.000.000.   La  vendita  delle  cartelle  deve  essere
          limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni
          limitrofi   e   deve   effettuarsi  per  il  tramite  delle
          ricevitorie del lotto.
                3)  Le  pesche  o  banchi  di  beneficenza promossi e
          diretti  da  enti  morali,  ONLUS,  associazioni e comitati
          senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
          ricreativi  e  sportivi,  disciplinati  dagli articoli 14 e
          seguenti   del  codice  civile,  purche'  l'operazione  sia
          limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede
          la somma di L. 100.000.000.
              L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma puo' essere
          rilasciata  anche  ai partiti politici, rappresentati nelle
          assemblee  nazionali  o  regionali, entro i limiti di somma
          rispettivamente  indicati  ai  numeri  1,  2  e 3. Per tale
          autorizzazione   non  e'  richiesto  il  nulla  osta  della
          prefettura.
              I  premi  delle  operazioni,  di  cui  ai numeri 1 e 3,
          debbono  consistere  soltanto  in  cose  mobili, escluso il
          danaro,  i  titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
          carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
              (Omissis comma abrogato).
              Le  operazioni  previste  al  primo comma, n. 2), i cui
          premi  non superino complessivamente tre milioni di lire, e
          n.  3),  il  cui  ricavato  non ecceda la somma di quindici
          milioni  di  lire, promosse in occasione di feste o sagre a
          carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o
          alle  sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi
          dell'art.  69  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,   e   pertanto   soggette   alla  sola  autorizzazione
          amministrativa  rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,
          n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette
          devono  essere  contrassegnati  a cura del promotore, senza
          obbligo    di    timbratura    o   punzonatura   da   parte
          dell'Intendenza   di   finanza.   Non   si  applicano  alle
          operazioni  di  cui  al  presente comma gli articoli 41 del
          presente  decreto  e  30  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  non si
          applicano  alle  sottoscrizioni  ed  offerte  di denaro con
          estrazione  di  premi,  promosse, per l'autofinanziamento o
          per  il  finanziamento  dei  propri  organi  di stampa, dai
          partiti   politici   rappresentati  nel  Parlamento  e  nei
          consigli   regionali,   purche'   svolte   nell'ambito   di
          manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
              -  Si  trascrivono i testi delle disposizioni contenute
          negli  articoli  da  78  a  145 del regio decreto 25 luglio
          1940,  n.  1077  (Regolamento  sui  servizi del lotto e sul
          personale delle ricevitorie):
              "Art.   78.  -  Nessuna  lotteria,  tombola,  pesca  di
          beneficenza  o  qualsiasi altra operazione del genere, puo'
          aver  luogo  senza  la  preventiva  autorizzazione nel modi
          determinati dalla legge e dal presente regolamento.".
              "Art.  79. - Le lotterie e le tombole da effettuarsi in
          tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o
          piu'   province,   debbono  essere  autorizzate  con  legge
          speciale su proposta del Capo del Governo.
              La  organizzazione  e lo svolgimento di tali lotterie e
          tombole  sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo
          che  la legge di concessione non disponga diversamente, nel
          qual  caso  all'amministrazione del lotto spetta il compito
          della  vigilanza  e  del  controllo  sulla esecuzione delle
          predette   operazioni,   su   quelle   di   estrazione   ed
          assegnazione dei premi.
              Ciascuna lotteria o tombola suddetta e' disciplinata da
          un regolamento speciale.".
              "Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito
          di  una  Provincia  o  di  un  comune,  si  distinguono  in
          lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
              La  lotteria  si  effettua  con  biglietti  staccati da
          registri  a  matrice,  distinti  con  numero  progressivo e
          concorrenti  ad  uno  o  piu'  premi,  secondo  l'ordine di
          estrazione.
              La  tombola  si  fa  con  cartelle  portanti  una  data
          quantita'  di  numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle
          cartelle  nelle  quali,  alla estrazione dei numeri, siansi
          verificate prima le stabilite combinazioni.
              Si  considerano  pesche  o  banchi  di  beneficenza  le
          vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali
          per  la  loro organizzazione non si prestino alla emissione
          di   biglietti   a   matrice   e  neppure  alla  preventiva
          determinazione del numero dei biglietti da emettersi.".
              "Art. 81. - La facolta' di autorizzare le operazioni di
          cui   all'articolo   precedente  spetta  all'Intendenza  di
          finanza  della  provincia  (1),  nei  limiti  stabiliti dal
          Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo
          decreto  nel  quale sono specificati per ciascuna Provincia
          il  numero  e la specie delle operazioni che possono essere
          autorizzate in ogni anno solare.
              E'  in  facolta'  del  Ministro  di  autorizzare  altre
          operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui
          al primo comma.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   82.  -  L'autorizzazione  per  qualsiasi  delle
          suddette   operazioni   non  puo'  essere  concessa  se  la
          Prefettura,   esaminata   la  richiesta  anche  per  quanto
          riflette   le   necessita'   finanziarie   dell'ente  e  la
          opportunita'  di ricorrere all'operazione per farvi fronte,
          non  abbia  dato il suo nulla osta. E' necessario, inoltre,
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione che l'operazione sia
          promossa  da un ente morale legalmente riconosciuto, che il
          medesimo   ne   assuma  la  direzione  e  che  il  provento
          dell'operazione    sia   destinato   a   scopi   educativi,
          assistenziali, culturali.".
              "Art.  83.  -  La  vendita dei biglietti delle lotterie
          autorizzate   deve  essere  limitata  al  territorio  della
          provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono
          emettersi,  comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti
          stessi, non puo' superare la somma di L. 3.000.000.
              Se  nel  periodo  di  tempo  stabilito  dal  decreto di
          concessione  non sia stata effettuata la vendita di tutti i
          biglietti   emessi   nel   limite   della  somma  suddetta,
          l'intendente  di  finanza  (1) ha facolta' di concedere una
          proroga.
              Di  eguale  facolta'  potra'  valersi il Ministro delle
          finanze  qualora  l'autorizzazione  sia  stata concessa con
          decreto ministeriale.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  84.  -  La  vendita delle cartelle delle tombole
          autorizzate  deve  essere  limitata  al  comune  in  cui la
          tombola si estrae e nei comuni limitrofi.
              Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono
          emettere  per  ogni  tombola, ma i premi posti in palio non
          possono  superare  nel  loro  complesso,  la  somma  di  L.
          500.000.".
              "Art.  85.  - La vendita dei biglietti delle lotterie e
          delle  cartelle  delle  tombole  deve essere effettuata per
          mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del
          lotto,  sia  nel  locale  dell'ufficio  e sia con banchi di
          vendita  nelle  strade  e nelle piazze tenuti da agenti dei
          gestori  stessi.  I  predetti  gestori non possono esimersi
          dall'incarico della vendita.
              Nei  comuni  in  cui  non  esistono ne' ricevitorie ne'
          collettorie  del lotto, la vendita potra' essere effettuata
          dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso
          in  cui  non sia possibile affidare la vendita al personale
          del  lotto,  l'ente  concessionario puo' essere autorizzato
          dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della
          vendita nel modo che riterra' piu' opportuno.
              Il  compenso  spettante  ai ricevitori e collettori del
          lotto  per  la vendita dei biglietti o delle cartelle sara'
          fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in
          caso  di  divergenza  sara'  stabilito  dall'Intendente  di
          finanza (1).".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  86.  -  La vendita a mezzo di ruote di fortuna o
          con  altri sistemi analoghi e' assolutamente vietata per le
          operazioni  a  carattere provinciale e per quelle nazionali
          non gestite dall'amministrazione finanziaria.".
              "Art.  87.  -  Per le pesche e banchi di beneficenza la
          vendita  dei biglietti e' limitata al territorio del comune
          in  cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non
          puo' eccedere la somma di L. 3 000.000.
              Tali  operazioni  non  possono svolgersi nelle piazze o
          strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente
          a  cura  dell'ente  concessionario.  I  biglietti  relativi
          debbono   essere   sottoposti   a   punzonatura   da  parte
          dell'Intendenza di finanza (1).
              Dev'essere    presentato    il    piano    disciplinare
          dell'operazione.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   88.   -  (abrogato  dall'art.  2,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).".
              "Art.  89.  -  La  tassa  di  lotteria  sulle lotterie,
          tombole  e  pesche  di  beneficenza locali, e' dovuta nella
          misura  del  10%  sull'ammontare lordo della somma ricavata
          dalla  vendita  dei  biglietti  e  delle  cartelle  e  deve
          affluire  all'apposito  capitolo  di entrata per i proventi
          del  lotto.  Sono  esenti  da  tale  tassa le lotterie e le
          pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.".
              (Comma  abrogato  dall'art.  3,  decreto del Presidente
          della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).
              "Art.  90. - Le domande per autorizzazione di lotterie,
          di  tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in
          competente  carta  da bollo, salvo che non sia diversamente
          disposto   dalle   leggi   speciali  riguardanti  gli  enti
          parificati   all'Amministrazione  dello  Stato,  e  debbono
          essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia
          (1) unendovi in duplice esemplare:
                1) Per le lotterie:
                  a) il  progetto relativo nel quale saranno indicati
          la  qualita'  e  la  quantita'  degli  oggetti destinati in
          premio,   la  quantita'  ed  il  prezzo  dei  biglietti  da
          emettersi,  il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti;
          il  luogo  ed  il  tempo fissati per la estrazione e per la
          consegna dei premi ai vincitori;
                  b) il  modello  del  registro  a  matrice dal quale
          saranno staccati i biglietti.
                2) Per le tombole:
                  a) il  progetto  relativo con la specificazione dei
          premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
                  b) il  modello  di  registro  a  madre e figlia dal
          quale saranno staccate le cartelle.
                3)  Per  le  pesche  di  beneficenza  qualora non sia
          possibile  la  preventiva  determinazione  dei biglietti da
          emettersi,  l'ente,  nella domanda per la concessione, deve
          indicare  con  la maggiore  approssimazione  il  numero dei
          biglietti   che  potranno  essere  emessi  ed  il  relativo
          prezzo.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  91.  -  L'aggio  lordo non puo' essere inferiore
          alla   retribuzione  iniziale  corrispondente  alla  classe
          inferiore della seconda qualifica prevista per il personale
          della  carriera  esecutiva  amministrativa  degli impiegati
          civili dello Stato.
              Ottenuto  il  nulla  osta  l'intendenza (1) rilascia il
          decreto  di  concessione per l'operazione richiesta, previo
          versamento  alla  sezione  di  tesoreria provinciale di una
          cauzione  in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa
          corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta
          sul  ricavato  presunto dalla vendita dei biglietti e delle
          cartelle.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  92.  -  Per le lotterie d'importo superiore alla
          somma   di   L. 1.500.000   deve   essere   costituita  una
          commissione   di   vigilanza  composta  dall'intendente  di
          finanza  (1)  o  da  un  suo delegato, da un rappresentante
          della   prefettura   e   da   un  rappresentante  dell'ente
          concessionario.  La  presidenza  della  commissione  spetta
          all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.
              La  commissione  di  vigilanza  sorveglia  il  regolare
          svolgimento  dell'operazione  dalla emissione dei biglietti
          alla  estrazione,  dopo  la  quale  si assicura che i premi
          vengano  regolarmente  e  sollecitamente rimessi ai singoli
          vincitori.
              Per  le  altre  lotterie,  nonche'  per le tombole e le
          pesche  di  beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega
          ad     un     funzionario,     anche    non    appartenente
          all'amministrazione      finanziaria,      la     vigilanza
          sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.
              L'intendente  (1)  deve  pero',  qualora sia possibile,
          affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in
          cui  si  effettua  l'operazione  a fine di non aggravare le
          spese dell'ente concessionario.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  93.  -  Il decreto di autorizzazione e' steso di
          seguito  alla  domanda  in  bollo,  o  su  foglio  a  parte
          contenente  il solo decreto, con applicazione in entrambi i
          casi  dell'imposta  di  bollo, mediante marche che dovranno
          essere   annullate   dall'intendenza  di  finanza  (1)  che
          rilascia  l'autorizzazione.  Il decreto deve determinare il
          luogo,  il  giorno  e  l'ora  dell'estrazione,  indicare il
          numero,  la  data  e  l'importo della ricevuta del deposito
          provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della
          commissione  di  vigilanza  per  le  lotterie  superiori  a
          L. 1.500.000".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  94.  -  Per  le  lotterie  fatte  con  biglietti
          staccati  da registro a matrice, i biglietti stessi debbono
          essere numerati e contrassegnati dal concessionario.
              Parimenti  le  cartelle  delle  tombole  debbono essere
          numerate e contrassegnate dal concessionario.
              L'intendenza   (1)   appone  su  ciascun  biglietto  di
          lotteria  o  cartella di tombola, l'apposito bollo a secco,
          sotto  la  sorveglianza e responsabilita' di un funzionario
          delegato dall'intendente (1).
              Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun
          registro   di   lotteria  o  tombola,  appone  la  seguente
          dichiarazione:  "Il  presente registro n. ... compone di n.
          ...  (in  tutte  lettere)  biglietti  (oppure cartelle) dal
          progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate".
              "Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola
          deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a
          cura dello stesso concessionario.
              L'amministrazione  provvede  al  rimborso  delle  spese
          suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al
          60  per  cento  dell'aggio lordo spettante, diminuito di L.
          870.000  per  le  ricevitorie  la cui riscossione dell'anno
          finanziario  non  sia  superiore  a lire 10 milioni e nella
          misura   del   50  per  cento  dell'aggio  lordo  spettante
          diminuito  di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione
          di  oltre  lire  10  milioni  annui. Tale rimborso non puo'
          superare  comunque,  l'ammontare  annuo  singolo  di lire 2
          milioni".
              "Art.  96.  - Per le lotterie con biglietti staccati da
          registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve
          consegnare  prima  dell'estrazione,  tutti  i  registri,  i
          biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.
              Questi  si  accerta  che la consegna sia completa e che
          tutti  i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara
          nulli  agli  effetti  del  giuoco i biglietti o le cartelle
          appartenenti  a  registri  non  pervenuti in tempo, dandone
          avviso al pubblico prima dell'estrazione.
              Effettuato  il  sorteggio,  l'Intendenza di finanza (1)
          accerta  la  qualita'  delle cartelle o biglietti venduti e
          liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura
          del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal
          precedente art. 89, nonche' la tassa di lotteria pure nella
          misura  del  10  per cento. Di tali operazioni e' compilato
          processo  verbale  in  tre originali, di cui uno e' rimesso
          alla Prefettura, uno al concessionario ed uno e' trattenuto
          dall'intendente (1).".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art. 97. - Per le pesche o banchi di beneficenza fatte
          con  biglietti  non  staccati  da  registri  a  matrice, e'
          vietato  d'introdurre  nelle  urne  altri  biglietti  oltre
          quelli   previsti  nel  progetto  disciplinare  di  cui  al
          precedente art. 91.
              L'intendente  (1)  o  il suo delegato accerta il numero
          dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata,
          anche  mediante  verifica e riscontro alle casse a chiusura
          delle  operazioni,  e  liquida le tasse dovute redigendo il
          verbale come al precedente articolo.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   98.   -   Per   ogni   operazione  autorizzata,
          l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto netto
          della  vendita dei biglietti o delle cartelle, affinche' la
          medesima  accerti  che tale prodotto sia voluto al fine per
          il quale l'operazione e' concessa.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   99.   -  Entro  otto  giorni  da  quello  della
          estrazione  della  lotteria, della tombola o della pesca di
          beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di
          bollo   presso   il   competente  ufficio  del  registro  e
          l'ammontare  della  tassa di lotteria del 10 per cento alla
          sezione  di  tesoreria  provinciale:  quest'ultima in conto
          proventi del lotto.
              La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di
          bollo  vengono dal concessionario consegnati all'intendente
          di  finanza  (1),  il  quale  in base a tali titoli ed alla
          dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente
          i  premi  ai  vincitori,  ordina lo svincolo della prestata
          cauzione. Il provvedimento di svincolo non e' soggetto alle
          formalita' del registro e bollo.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  100. - Le spese per l'esecuzione delle lotterie,
          delle  tombole  e  delle  pesche, comprese le indennita' ai
          delegati governativi, sono a carico dei concessionari.".
              "Art.     101.     -     Ai    funzionari    incaricati
          dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza
          o  di  adempiere  altre  funzioni  di loro competenza nello
          svolgimento  di  lotterie,  tombole,  pesche  o  banchi  di
          beneficenza,  spettano  le indennita' di missione stabilite
          dalle norme vigenti in materia.".
              "Art.  102. - Per la bollatura da parte dell'Intendenza
          di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle
          delle  tombole  e  dei  biglietti  delle  pesche  spetta un
          compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.
              Il   punzone   per   la   bollatura   devessere  tenuto
          dall'intendente di finanza (1).".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  103.  -  I comuni, le province e gli altri Corpi
          morali  che  intendono valersi della facolta' di aggiungere
          premi,  da  conferirsi in forma di lotteria, agli interessi
          dei  prestiti  da contrarre, debbono chiedere la preventiva
          autorizzazione al Ministro per le finanze.
              Le   operazioni   di   estrazione   dei  premi  saranno
          effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di
          vigilanza  della  quale  fara'  parte un rappresentante del
          Ministero delle finanze - servizi del lotto.".
              "Art.  104.  -  Le  concessioni  sopradette sono esenti
          dalla tassa di lotteria.".
              "Art.   105.   -   Sono   proibite   le  manifestazioni
          pubblicitarie  indette  dai  fabbricanti e dai commercianti
          nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da
          una  diretta maggiorazione  del  prezzo dei prodotti la cui
          vendita e' collegata alla manifestazione.".
              "Art.  106.  -  Le  norme  dei  concorsi a premi non si
          applicano  ai  concorsi  indetti per la produzione di opere
          letterarie,   artistiche,   scientifiche,   nei   quali  il
          conferimento  del premio all'autore dell'opera prescelta ha
          il  carattere  di  corrispettivo  di prestazione d'opera, o
          rappresenta  il  riconoscimento  del  merito personale o un
          titolo     di    incoraggiamento    nell'interesse    della
          collettivita'.".
              "Art.  107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi
          e  sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti
          da  oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini,
          calendari  e  simili), sempre che la corresponsione di essi
          non  sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla
          entita' delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
              Non  sono,  inoltre,  soggetti  alle suddette norme gli
          sconti  di  prezzo  e  le  analoghe  facilitazioni concessi
          all'atto  dell'acquisto  o  dei  successivo pagamento nelle
          vendite  effettuate  da  fabbricanti  a  commercianti  o da
          commercianti  all'ingrosso  a commercianti al dettaglio, in
          base  alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni
          ed   accordi   economici   collettivi   stipulati   tra  le
          organizzazioni    sindacali    dei    fabbricanti   e   dei
          commercianti,  o  a  singole  pattuizioni contrattuali. Non
          sono  infine,  soggetti  alle  suddette norme gli sconti di
          prezzo  e  le  analoghe  facilitazioni  accordati  all'atto
          dell'acquisto  dai commercianti al dettaglio ai consumatori
          con carattere puramente occasionale.
              Sono  peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle
          operazioni  a  premio  gli  sconti e le facilitazioni che i
          commercianti  al  dettaglio  accordano  a tutti o ad alcuni
          consumatori   in   relazione   ad   un   qualsiasi  sistema
          preventivamente  disposto  e comunque organizzato (raccolta
          di  bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette,
          ecc.).".
              "Art.  108.  - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i
          premi  vengono  assegnati ai partecipanti per effetto della
          sorte  e  della  abilita' sono considerati concorsi a premi
          anche  quando  ai  partecipanti  stessi  non si sia imposta
          alcuna  condizione di acquisto di prodotti o prestazione di
          servizio.".
              "Art. 109. - E' richiesta un'unica autorizzazione per i
          concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e
          dai  commercianti  a  favore  dei  consumatori  dei  propri
          prodotti  e  da  svolgersi  attraverso  i  rivenditori  dei
          prodotti stessi.
              Ciascun   rivenditore   e'   pero'  tenuto  a  chiedere
          separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e
          le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi
          prodotti  a  favore  dei  propri  clienti, sempre quando si
          tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle
          organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.".
              "Art.  110.  - Sono considerati concorsi a sorte quelli
          in   cui   l'attribuzione  dei  premi  promessi  si  faccia
          dipendere:
                a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione
          venga  fatta appositamente come se si faccia riferimento ad
          altra  estrazione o ad altra designazione che dipende dalla
          sorte;
                b) da  qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro
          che  siano  organizzati  in  guisa  da  affidare unicamente
          all'alea  la  designazione  dei  partecipanti  cui  i premi
          debbono essere assegnati.
              Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione
          della  tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioe' in
          cui,  oltre  alla  consegna  di un premio di egual valore a
          tutti  i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale
          o  di  diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone
          dipendere il conferimento dalla sorte.".
              "Art.  111.  -  Sono  considerati  concorsi di abilita'
          quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia
          dipendere  dalla abilita' o dalla capacita' dei concorrenti
          chiamati   ad  esprimere  giudizi  relativi  a  determinate
          manifestazioni  sportive,  letterarie, culturali in genere,
          ed  a  rispondere  a quesiti o ad eseguire lavori su cui e'
          riservato  a  terze  persone  od  a speciali commissioni di
          pronunziarsi.
              Ai  concorsi  di abilita' sono parificati, agli effetti
          della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.".
              "Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni
          a   premio  l'autorizzazione  e'  concessa  direttamente  a
          ciascun   ente   o   ditta  promotrice,  escluso  qualsiasi
          intermediario od organizzatore.
              E' consentito tuttavia a due o piu' ditte, per economia
          di   spesa   o  per maggiore  efficacia  pubblicitaria,  di
          associarsi  per  svolgere  la  stessa  operazione a premio,
          consistente  nella  emissione  dello  stesso tipo di buoni,
          bollini,  figurine, etichette, tagliandi od altro che danno
          diritto  ai  raccoglitori  di  cumularli  per  ottenere uno
          sconto  di  prezzo  o  un  premio prestabilito, ma ciascuna
          ditta  deve chiedere separatamente la debita autorizzazione
          con  obbligo  ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed
          eventualmente  quella  proporzionale  previste dall'art. 49
          del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
              Due   o  piu'  ditte  possono  altresi  associarsi  per
          svolgere  il  medesimo  concorso  a  premio  a  sorte  o di
          abilita',  ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo
          della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del
          suddetto regio decreto-legge.".
              "Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria
          una  volta  pagata  non  e'  piu'  ripetibile, salvo che il
          concorso  non abbia potuto avere completa esecuzione per un
          impedimento  legittimo  indipendente  dalla  volonta' o dal
          fatto  della  ditta promotrice, nel quale caso il Ministero
          delle  finanze  determinera'  con  una decisione definitiva
          l'ammontare della tassa da restituirsi.
              Se  la  durata  del  concorso  stabilita dal decreto di
          autorizzazione  non  e'  stata  sufficiente per il regolare
          svolgimento   della   manifestazione  il  Ministro  per  le
          finanze,  potra',  su  richiesta della ditta, concedere una
          proroga  sempre  che  non  vi  sia  lesione  di  diritti di
          terzi.".
              "Art.  114.  -  Nei  concorsi  in cui non sia possibile
          stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il
          valore  dei  premi che potranno essere assegnati, in quanto
          la  corresponsione di essi e' subordinata al verificarsi di
          determinate  condizioni  od  avvenimenti, l'ente o la ditta
          interessata  deve  dichiarare  il valore approssimativo dei
          premi   che   ritiene   di   poter  distribuire  alla  fine
          dell'operazione    e   su   tale   valore,   se   accettato
          dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la
          tassa di lotteria.
              Se   la   dichiarazione   non   e'   ritenuta   congrua
          l'Amministrazione  puo'  concordare  il valore dei premi da
          assoggettarsi a tassa in via provvisoria.".
              "Art.  115. - Nel caso previsto dal precedente articolo
          la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni
          dalla  fine  della  manifestazione  se  questa  si verifica
          nell'anno solare in cui e' stata concessa l'autorizzazione,
          il  numero  ed il valore dei premi effettivamente dovuti in
          base  agli impegni assunti nel piano del concorso e versare
          alla  Tesoreria  provinciale  la maggior tassa dovuta se il
          predetto  valore  risulti  superiore  a quello dichiarato e
          tassato in via provvisoria.
              Qualora   la   ditta   non   curi   di   presentare  la
          dichiarazione   finale,   l'intendenza   di   finanza   (1)
          provvedera'   all'accertamento   d'ufficio   dell'effettivo
          ammontare  dei  premi.  A  tale  fine  essa  ha facolta' di
          disporre  di  qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia
          presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.
              Accertato  il valore definitivo dei premi, l'Intendenza
          (1)   liquidera'   la   tassa  dovuta  in  via  definitiva,
          notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale
          deve  effettuarsi  non  oltre  il  termine di trenta giorni
          dalla   notifica.   Decorso   inutilmente   detto  termine,
          l'Intendenza  (1) provvedera' alla riscossione coattiva del
          credito erariale.
              Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1)
          fara' luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la
          dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di
          trenta  giorni  dalla  fine della manifestazione la maggior
          tassa dovuta.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  116.  -  Se  il  valore  effettivo  dei premi da
          erogare  risultera',  a chiusura della manifestazione entro
          l'anno   solare,   inferiore   a   quello  tassato  in  via
          provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1)
          dovra' provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione
          della maggiore  tassa  riscossa  in  sede  di  liquidazione
          provvisoria.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  117.  - Per i concorsi soggetti a conguaglio per
          la  liquidazione  definitiva  della  tassa, che abbiano una
          durata maggiore  di un anno, le ditte non potranno ottenere
          la  autorizzazione  a  continuare  la manifestazione per il
          secondo anno se non provvedano:
                a) ad  integrare  la  dichiarazione provvisoria fatta
          nella  prima  domanda di autorizzazione denunciando i premi
          assegnati  alla  fine  del  primo  anno solare e pagando la
          eventuale maggiore tassa dovuta;
                b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la
          tassa  liquidata alla fine del primo anno come alla lettera
          a).".
              "Art. 118. - Nel caso previsto dal precedente art. 114,
          per    l'esatto   accertamento   del   valore   dei   premi
          effettivamente  da  corrispondere  e  per  la  liquidazione
          finale  della  tassa  dovuta,  le  ditte  devono tenere una
          precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative
          all'assegnazione  dei  premi  su  apposito registro fornito
          dall'amministrazione.
              La  liquidazione  finale  della  tassa di lotteria deve
          essere  eseguita  sul  valore  dei premi che debbono essere
          corrisposti  in base ai risultati del concorso anche se una
          parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza
          di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.
              E'  ammesso  il  concordato  per  la determinazione del
          valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione
          di    conguaglio.    Non   raggiungendosi   l'accordo,   la
          liquidazione  della tassa e' fatta con decreto del Ministro
          per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale
          liquidazione  e'  ammesso  il  solo  ricorso giudiziario ai
          termini  dell'art.  60  del  regio decreto-legge 19 ottobre
          1938, n. 1933.".
              "Art.  119.  -  Per i concorsi soggetti a conguaglio il
          diritto   al   supplemento  della  tassa  di  lotteria  non
          accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno
          dalla chiusura della manifestazione decade.
              Decade  altresi'  il  diritto al rimborso non richiesto
          dalla ditta entro lo stesso termine.".
              "Art.  120.  -  Ai fini dell'applicazione del minimo di
          tassa  di  lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio
          decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati
          con  l'aggiudicazione  dei  premi  deliberata dall'apposita
          commissione   senza   alcun   riguardo  alla  durata  della
          manifestazione.
              Se  pero'  trattasi  di  concorso  che  si svolga nello
          stesso  anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse
          modalita'  cosi'  da costituire un'unica manifestazione, la
          tassa  di  lotteria  e'  dovuta  sul valore complessivo dei
          premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.".
              "Art.  121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire
          di  base  per  l'applicazione della tassa di licenza di cui
          all'art.  49  del  regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
          1933,  e'  quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno
          per   il   quale   viene   concessa   l'autorizzazione  per
          l'operazione   a   premio,   anche   se   siano   in  corso
          contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la
          inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per
          qualsiasi  ragione,  si  terra' conto del reddito inscritto
          nei ruoli dell'anno precedente.
              Qualora    l'accertamento    del    reddito    sia   in
          contestazione, si terra' conto del reddito dichiarato dalla
          ditta   od  in  mancanza  dall'ufficio  distrettuale  delle
          imposte  dirette,  salva  la  facolta'  alla finanza o alla
          ditta  di  chiedere  il  supplemento o il rimborso parziale
          della  tassa  di  licenza entro il termine di un anno dalla
          decisione che pone fine alla contestazione.
              Qualora,   infine,   nessun   accertamento   sia  stato
          iniziato,  l'amministrazione del lotto potra' concordare il
          reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione
          della tassa di licenza.".
              "Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del
          regio  decreto-legge  19 ottobre  1938, n. 1933, si applica
          nella  misura  fissa  quando i premi offerti siano tutti di
          valore non superiore al limite fissato al principio di ogni
          anno  solare,  con  decreto  del Ministro per le finanze di
          concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
              Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a
          tale  limite,  si  applica  la tassa fissa per la massa dei
          premi  di valore non superiore al limite stesso, e la tassa
          proporzionale  del  6  per cento sull'ammontare complessivo
          dei premi di valore superiore.
              Nel  caso  in cui i premi offerti siano tutti di valore
          superiore  al  limite innanzi detto, si applica soltanto la
          tassa proporzionale del sei per cento.".
              "Art.  123.  - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo
          del  precedente  articolo,  se non e' possibile determinare
          fin  dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il
          valore  dei  premi  che  potranno  essere  corrisposti,  si
          applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria
          sui  concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente
          regolamento.".
              "Art.   124.   -   Le   ditte  che  intendono  svolgere
          manifestazioni  a premio con offerta di premi costituiti da
          giuocate  del  lotto  debbono effettuare le giuocate stesse
          presso  le  ricevitorie del lotto e consegnare direttamente
          le bollette alla loro clientela.
              Solo  in  via eccezionale e con particolari garanzie da
          stabilirsi  dall'amministrazione  puo' essere consentito il
          rilascio  di  buoni  o  di  altri documenti equipollenti in
          luogo delle bollette.
              Possono  le  ditte altresi' offrire in premio alla loro
          clientela  il rimborso totale o parziale delle giuocate del
          lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.".
              "Art.  125.  -  Se i premi sono costituiti da biglietti
          delle  lotterie  nazionali  gestite  dallo  Stato, le ditte
          debbono  offrire i biglietti interi alla propria clientela,
          non   essendo   consentito  di  frazionare  il  prezzo  dei
          biglietti  stessi  con  tagliandi, buoni od altri documenti
          equipollenti.
              L'assegnazione   dei   biglietti   interi  puo'  essere
          effettuata  anche  mediante  estrazione a sorte o con altri
          sistemi analoghi.".
              "Art.  126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi
          siano  costituiti  in  parte  da  giuocate  del  lotto o da
          biglietti  delle  lotterie nazionali gestite dallo Stato ed
          in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di
          questi   ultimi  e'  dovuta  la  tassa  di  lotteria  o  di
          licenza.".
              "Art.  127.  -  I  concorsi  e  le  operazioni  a premi
          effettuati  da  enti  pubblici,  istituti di beneficenza ed
          associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali,
          sono  esenti  da  tasse anche se detti enti od associazioni
          abbiano  una  esistenza  solo di fatto a condizione che sia
          assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.
              Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni
          a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di
          credito   per  incoraggiare  e  diffondere  lo  spirito  di
          previdenza,    occorre    il    preventivo    nulla    osta
          dell'ispettorato per la difesa del risparmio.".
              "Art.  128.  -  Se  i  premi  consistono  negli  stessi
          prodotti   fabbricati   dall'industriale   o   venduti  dal
          commerciante,  il  valore  di  essi, sia per l'applicazione
          della  tassa proporzionale che ai fini della determinazione
          del   limite  di  valore  di  cui  all'art.  49  del  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla
          base del prezzo di vendita ai rivenditori.
              Per  i  premi  consistenti in oggetti acquistati, viene
          considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.
              In   caso   di   controversia   per  la  determinazione
          dell'effettivo  valore  dei premi e' ammesso il concordato.
          Non  raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore
          sara'  fatta  dalla  competente  Camera di commercio per le
          operazioni   che   si  svolgono  nell'ambito  di  una  sola
          Provincia  e  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
          sociale negli altri casi.".
              "Art.   129.   -   L'autorizzazione   non  puo'  essere
          rilasciata  a  favore  di  intermediari o di organizzatori.
          Sono  considerati  intermediari od organizzatori coloro che
          non sono ne' fabbricanti ne' commercianti all'ingrosso o al
          dettaglio  della merce per la quale s'intende effettuare il
          concorso o l'operazione a premio.".
              "Art.  130.  -  Nei  concorsi  i premi promessi debbono
          essere  tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori
          nel   termine  stabilito  nel  piano  della  manifestazione
          debbono  essere  dalle  ditte  devoluti  a favore dell'Ente
          comunale di assistenza (1).
              Per  le  operazioni  a  premio  tale  norma  si applica
          soltanto  per  i  premi  che  eccedano  il limite di valore
          fissato   annualmente  ai  sensi  dell'art.  49  del  regio
          decreto-legge n. 1933 del 1938.".
              (1) Ora IPAB.
              "Art.  131.  -  I decreti di concessione sono revocati,
          nei  casi  previsti  dall'art.  55  del regio decreto-legge
          19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.
              Dalla  data  di  notificazione di tale decreto la ditta
          interessata  deve  disporre la immediata cessazione di ogni
          attivita'   inerente   alla   manifestazione  pubblicitaria
          revocata,   sotto   pena  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del
          1938.".
              "Art.  132.  -  L'ammontare  della  cauzione  che fosse
          ritenuta  necessaria  per  garantire  la corresponsione dei
          premi  promessi  e'  stabilita  con  lo  stesso decreto che
          concede l'autorizzazione.
              La  cauzione  in  danaro  o  in titoli dello Stato deve
          essere  versata,  a  titolo  di  deposito provvisorio, alla
          sezione  di  tesoreria provinciale prima della consegna del
          decreto di autorizzazione.
              Lo  svincolo  sara' disposto dall'Intendenza di finanza
          (1)   non  appena  sara'  stata  offerta  la  dimostrazione
          dell'avvenuto  conferimento  dei premi. Il provvedimento di
          svincolo  non  e'  soggetto  alle formalita' del registro e
          bollo.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  133.  -  Nel  decreto di concessione puo' essere
          disposto      l'intervento      di      un      funzionario
          dell'amministrazione  delle finanze, sia nell'operazione di
          estrazione  e sia nelle apposite commissioni costituite per
          l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilita'.
              Le   indennita'   spettanti  ai  funzionari  incaricati
          nonche'  il  compenso  per  la bollatura sono quegli stessi
          fissati  nei  precedenti  articoli 101  e  102 del presente
          regolamento per le lotterie e tombole locali.".
              "Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una
          sola  Provincia  e non esenti da tassa ai termini dell'art.
          50  del  regio  decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933,
          l'autorizzazione  e'  concessa  dall'Intendenza  di finanza
          della  Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta
          su  competente  carta  da bollo e diretta all'Intendenza di
          finanza (1), deve indicare:
                a) la   denominazione  e  la  sede  dell'ente,  della
          societa'  o  ditta  che  promuove l'operazione, l'attivita'
          commerciale  o  industriale  esercitata  ed in quali comuni
          deve effettuarsi l'operazione;
                b) il   piano   dettagliato  dell'operazione  da  cui
          risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la
          durata  di  essa,  il  numero, la qualita' ed il valore dei
          premi   promessi  e  le  modalita'  di  distribuzione  agli
          assegnatari.
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              Qualora  i  premi  in  tutto  o in parte, singolarmente
          considerati,  siano  il  valore superiore al limite fissato
          dal  decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e
          non  sia  possibile  stabilire  fin  dall'origine il valore
          complessivo  di tali premi, ai fini dell'applicazione della
          tassa  proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in
          via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono
          potersi erogare durante l'operazione;
                c) il  reddito  iscritto a ruolo per l'anno in cui si
          deve  effettuare  l'operazione a nome dell'ente, societa' o
          ditta che promuove l'operazione.
              Alla   domanda   deve   essere  allegata  la  quietanza
          comprovante   il   versamento,   a   titolo   di   deposito
          provvisorio,  della somma di lire cinquanta effettuato alla
          tesoreria   provinciale   di  cui  all'art.  56  del  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
              "Art.  135.  -  Se  l'operazione ha anche in parte fine
          commerciale,  l'intendente (1) deve sentire il parere della
          Camera  di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia
          favorevole puo' rilasciare il decreto di autorizzazione nel
          quale determinera' anche la tassa dovuta.
              La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il
          proprio  parere  sui  singoli  casi sottoposti al suo esame
          riferendosi   alle   concrete   disposizioni   del  decreto
          regolanti  la  materia  e  non  a  motivazioni generiche od
          astratte.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  136.  -  Contro la decisione dell'intendente (1)
          che  nega  l'autorizzazione  e' ammesso ricorso al Ministro
          per  le  finanze  entro  il  termine di trenta giorni dalla
          notificazione  del provvedimento che puo' essere effettuata
          con  lettera  raccomandata  oppure  con  avviso  in duplice
          esemplare  nelle stesse forme previste per la notificazione
          degli atti relativi alle imposte dirette.
              Il  ricorso  deve  essere presentato all'Intendenza (1)
          che  lo  rimette  sollecitamente  al  Ministero debitamente
          istruito.
              Anche   per   la   liquidazione   della   tassa   fatta
          dall'intendente   (1)   e  per  qualsiasi  altra  questione
          riguardante  la  richiesta  di  autorizzazione  e'  ammesso
          ricorso   al   Ministro   per  le  finanze  con  lo  stesso
          procedimento indicato nel comma precedente.
              Su  tali  ricorsi il Ministro per le finanze decide con
          la procedura stabilita negli articoli seguenti.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  137.  - Il Ministro per le finanze e' competente
          ad  autorizzare  tutte  le  altre  operazioni  a premio e i
          concorsi a premio.
              Le  domande  di  autorizzazione,  redatte su competente
          carta  da  bollo  debbono essere rivolte al Ministero delle
          finanze  -  servizi  del  lotto  -  e  debbono contenere le
          indicazioni  specificate  nelle  lettere  a),  b)  e c) del
          precedente art. 136.
              Le  domande  possono  essere  inviate  direttamente  al
          Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di
          finanza   della   provincia   (1),   la  quale  le  rimette
          sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   138.   -  Quando  trattasi  di  concorsi  e  di
          operazioni  a  premio di cui all'articolo precedente aventi
          scopi  commerciali,  le  domande  di autorizzazione debbono
          essere   sottoposte   all'esame  dell'apposita  commissione
          interministeriale  prevista  dall'art. 58 del decreto-legge
          19 ottobre  1938,  n.  1933,  la  quale  esprime il proprio
          parere motivato.
              Il  Ministro  per le finanze, previa approvazione delle
          deliberazioni  della  commissione da parte del Ministro del
          lavoro   e  della  previdenza  sociale  emette  il  decreto
          relativo.  In  quello  di autorizzazione viene liquidata la
          tassa di lotteria o di licenza.".
              "Art.  139.  -  Per  le  operazioni a premio soggette a
          tassa  di  licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non
          ha   validita'   oltre   l'anno   solare  nel  quale  viene
          rilasciata.
              La  tassa  e'  dovuta per intero se l'autorizzazione e'
          rilasciata  nel  primo  semestre  dell'anno, e per meta' se
          viene rilasciata nel secondo semestre.
              Per  le  operazioni a premio soggette a tassa in misura
          proporzionale  al valore dei premi e che abbiano una durata
          oltre  l'anno  solare, si provvede nei modi stabiliti dagli
          articoli 114 e 115 del presente regolamento.
              Per  i  concorsi  a  premi,  a  sorte o di abilita', la
          autorizzazione  ha  validita'  per  tutta  la  durata della
          manifestazione  anche  se  questa si protragga oltre l'anno
          solare  quando  l'ammontare  dei premi offerti sia noto fin
          dalla  origine,  altrimenti  si provvede nei modi stabiliti
          dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.".
              "Art.  140.  -  Una  copia  autentica  del  decreto del
          Ministro  per  le  finanze  e'  rimessa  all'Intendenza  di
          finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla
          alla  ditta  interessata  qualora  la  richiesta  sia stata
          respinta.
              Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione
          l'Intendenza  (1)  consegnera'  la  copia  del  decreto  su
          esibizione    della    quietanza   comprovante   l'avvenuto
          versamento   alla  Tesoreria  provinciale  della  tassa  di
          lotteria o di licenza dovuta.
              All'Intendenza   (1)   e'  fatto  obbligo  altresi'  di
          vigilare  sulla  esatta  esecuzione  del  decreto  e  sugli
          adempimenti relativi.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  141.  -  L'opposizione  di  cui all'ultimo comma
          dell'art.  58  del  decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
          non e' ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal
          Ministro  per  le  finanze  a  seguito del ricorso prodotto
          contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1).".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  142.  -  Non  e'  ammesso il ricorso giudiziario
          contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di
          finanza  (1)  se non si sia previamente sperimentato in via
          amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.
              Contro  la  liquidazione della tassa fatta dal Ministro
          per le finanze la ditta interessata puo' adire direttamente
          l'autorita'  giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione
          prevista  dall'ultimo  comma dell'art. 58 del decreto-legge
          19 ottobre 1938, n. 1933.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.   143.   -   Il   procedimento  coattivo  per  la
          riscossione  della tassa di lotteria o di licenza liquidata
          nel  decreto  del Ministro per le finanze o dell'intendente
          di  finanza  (1)  ed eventualmente non pagata dalla ditta o
          dalle  ditte  interessate,  e'  quello  stabilito dal regio
          decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              Quando  l'obbligo  del  pagamento della tassa incombe a
          due  o  piu' ditte, l'amministrazione del lotto ha facolta'
          di  agire  in  via  coattiva,  per la riscossione integrale
          della   tassa  dovuta,  verso  una  qualsiasi  delle  ditte
          coobbligate   salvo   a   questa   il  diritto,  ove  abbia
          soddisfatto  l'intero  debito,  di rivalersi verso le altre
          della quota da ciascuna di esse dovuta.".
              (1) Ora direzione regionale delle entrate.
              "Art.  144.  -  Gli  editori  dei  giornali,  riviste e
          periodici   e   pubblicazioni   in  genere,  la  RAI  e  le
          organizzazioni   dipendenti   non   possono  effettuare  la
          pubblicita'  dei  concorsi  e  delle operazioni a premio se
          tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate.
          Le  ditte  debbono  esibire il decreto di autorizzazione, o
          copia  fotografica  o  notarile  di esso, e gli estremi del
          provvedimento debbono essere citati nella pubblicita'.".
              "Art.  145.  -  Le  autorita' di pubblica sicurezza non
          possono  autorizzare  se  non  venga previamente esibito il
          decreto  di  autorizzazione, o copia fotografica o notarile
          di  esso,  la  stampa  dei  manifesti,  cartelli,  od altro
          contenenti  la  pubblicita'  di  concorsi  ed  operazioni a
          premio  nei  quali  debbono  essere  citati gli estremi del
          decreto stesso.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 15, secondo comma,
          della  legge  2 agosto  1982,  n.  528  (modifiche al regio
          decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):
              "L'autorizzazione  di  cui  al  primo comma puo' essere
          rilasciata  anche  ai partiti politici, rappresentati nelle
          assemblee  nazionali  e  regionali, entro i limiti di somma
          rispettivamente  indicati  ai  numeri  1,  2  e 3. Per tale
          autorizzazione   non  e'  richiesto  il  nulla  osta  della
          prefettura".  All'art.  41,  ultimo  comma,  le parole:" di
          L. 100.000 sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000 .".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7,  comma 4 del
          decreto-legge  30 settembre  1989,  n.  332, convertito con
          modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:
              "4. Non   sono   soggette   alle   disposizioni   sulle
          operazioni  a  premi  le  manifestazioni  i  cui premi sono
          costituiti  da  sconti  di prezzo o da quantita' aggiuntive
          del prodotto propagandato.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie,
          tombole e pesche:
              "Art.   8.   -  All'art.  40  del  regio  decreto-legge
          19 ottobre  1938,  n.  1933, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   5 giugno  1939,  n.  973,  come  da  ultimo
          modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre  1989,  n. 384, sono aggiunti i seguenti commi:
          le  operazioni  previste al primo comma, n. 2), i cui premi
          non  superino  complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3),
          il  cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire,
          promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e
          che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono
          considerate  trattenimenti  ai sensi dell'art. 69 del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
          decreto  18 giugno  1931,  n. 773, e pertanto soggette alla
          sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai
          sensi   dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   24 luglio   1977,   n.   616.   I   titoli  di
          partecipazione   alle  operazioni  predette  devono  essere
          contrassegnati  a  cura  del  promotore,  senza  obbligo di
          timbratura   o  punzonatura  da  parte  dell'intendenza  di
          finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita
          delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di
          beneficenza,  il promotore dovra' presentare all'intendenza
          di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione,
          allegando   la  quietanza  di  versamento  della  tassa  di
          lotteria   dovuta   nella   misura   del   10   per   cento
          sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano
          alle  operazioni  di  cui al presente comma gli articoli 41
          del  presente decreto e 30 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600. Le disposizioni di
          cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni
          ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per
          l'autofinanziamento  o  per  il  finanziamento  dei  propri
          organi  di  stampa,  dai partiti politici rappresentati nel
          Parlamento   o   nei   consigli  regionali  purche'  svolte
          nell'ambito   di   manifestazioni  locali  organizzate  dai
          partiti stessi.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 19, comma 4, della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              "4.  Con  regolamento  da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dall'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
          alla  revisione  organica  della  disciplina dei concorsi e
          delle  operazioni  a premio nonche' delle manifestazioni di
          sorte  locali  di  cui  agli  articoli  39  e  62 del regio
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1933,  n.  973, con
          contestuale  abrogazione delle citate norme e di ogni altra
          che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
          seguenti principi:
                a)  revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
          modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
          a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
          particolare   riguardo   all'individuazione   dei  soggetti
          promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
          natura  dei  premi,  ai  meccanismi  e  alle  modalita'  di
          effettuazione,   alle  forme  di  controllo  delle  singole
          iniziative;
                b) previsione  della  possibilita'  di  effettuare le
          operazioni  di  cui  all'art. 44, secondo comma, lettera a)
          del  citato  regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
          piu'   ditte   in   associazione   tra   loro;   abolizione
          dell'autorizzazione  allo  svolgimento  dei concorsi, delle
          operazioni  a premio e delle manifestazioni di sorte locali
          e  definizione  di  eventuali  modalita'  di  comunicazione
          preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
          manifestazioni  di  sorte  locali,  da parte dei promotori;
          previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
          organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale dei premi
          non assegnati e non richiesti;
                c) attribuzione   al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  dei poteri di controllo sui
          concorsi  e  sulle  operazioni  a premio e di divieto dello
          svolgimento  dei  medesimi, nei casi di fondato pericolo di
          lesione  della pubblica fede e della parita' di trattamento
          e  di  opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
          della  concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
          statale  dei  giochi  e  delle scommesse per la mancanza di
          reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
          relative  strutture  amministrative  e  dotazioni organiche
          anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
          al   Ministero  senza  ulteriori  gravami  per  i  soggetti
          promotori;
                d) attribuzione  ai  comuni  del  potere di vigilanza
          sullo  svolgimento  delle  manifestazioni di sorte locali e
          alle  prefetture  del potere di vietarne lo svolgimento nei
          casi  di  mancanza  dei requisiti e delle condizioni di cui
          alla lettera a).".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 2 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e  compiti alle regioni ed altri enti locali,
          per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione e per la
          semplificazione amministrativa):
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano  anche  all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'articolo, da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estender  il  regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e  successive modificazioni, e stabiliscano
          altresi'  una  distinta disciplina per gli altri dipendenti
          pubblici  che svolgano qualificate attivita' professionali,
          implicanti      l'iscrizione      ad      albi,      oppure
          tecnico-scientifiche e di ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che  il  testo  dell'accordo siano trasmessi al comitato di
          settore   e),  nel  caso  di  amministrazioni  statali,  al
          Governo;  prevedere  che,  decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione  senza  rilievi,  il  presidente del consiglio
          direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il
          contratto   collettivo   il  quale  produce  effetti  dalla
          sottoscrizione  definitiva;  prevedere  che,  in ogni caso,
          tutte  le  procedure  necessarie per consentire all'ARAN la
          sottoscrizione  definitiva  debbano essere completate entro
          il  termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          consequenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del  danno, in regime processuale transitorio
          per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  b)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato , la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole
          "concorsi  unici per profilo professionale sono inserite le
          seguenti: "da espletarsi a livello regionale .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991
          del codice civile:
              "Art.   1989   (Promessa  al  pubblico).  - Colui  che,
          rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
          ai  cui si trovi in una determinata situazione o compia una
          determinata  azione, e' vincolato dalla promessa non appena
          questa e' resa pubblica.
              Se  alla  promessa  non e' apposto un termine, o questo
          non  risulta  dalla natura o dallo scopo della medesima, il
          vincolo  del  promittente cessa, qualora entro l'anno dalla
          promessa  non  gli sia stato comunicato l'avveramento della
          situazione  o  il  compimento  dell'azione  prevista  nella
          promessa.".
              "Art.  1990 (Revoca della promessa). - La promessa puo'
          essere  revocata  prima della scadenza del termine indicato
          dall'articolo  precedente solo per giusta causa, purche' la
          revoca  sia resa pubblica nella stessa forma della promessa
          o in forma equivalente.
              In  nessun  caso  la  revoca  puo'  avere effetto se la
          situazione  prevista nella promessa si e' gia' verificata o
          se l'azione e' gia' stata compiuta.".
              "Art. 1991 (Cooperazione di piu persone). - Se l'azione
          e'  stata  compiuta da piu' persone separatamente oppure se
          la  situazione  e'  comune  a  piu' persone, la prestazione
          promessa,  quando e' unica, spetta a colui che per primo ne
          ha dato notizia al promittente.".