stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n. 246

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ((, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonchè di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330 (in G.U. 18/08/2001, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  emanato  con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
  Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla
legge  14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale
in materia di I.V.A. per i produttori agricoli;
  Visto  l'articolo  8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni
interventi  in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
compensare   le  variazioni  dell'incidenza  sui  prezzi  al  consumo
derivanti  dall'andamento  dei  prezzi internazionali del petrolio, e
per  l'effetto avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le
imprese  che  utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie  attivita',  agevolando  quindi  la  ripresa  dell'economia e
dell'occupazione;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla media europea
dei  prezzi  dei  medicinali e la decorrenza delle nuove modalita' di
rimborso ai farmacisti dei medicinali stessi;
  Ritenuta,  in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  l'applicazione del contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure
tecnico-amministrative,  con  particolare riguardo a quelle destinate
ad agevolare il piu' possibile le modalita' di versamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanita' e
del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con il Ministro delle
attivita' produttive;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                  Disposizioni in materia di accise

  1.  Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
progetto-pilota  triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni, nel testo previgente a
quello  modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano
immessi  in  consumo  entro  il  30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel"  esente  complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei
periodi  1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e  1o  luglio  2000-30  giugno  2001.  In  caso di rinuncia, totale o
parziale,  alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di  un  beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
  2.  Le  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
  3.  Per  il  periodo  1o  luglio  2001-30 settembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14
aprile 2000, n. 92.
  4.  A  decorrere  dal  1°  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  prevista  nell'allegato I al testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
  5.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2001 e fino al 31 dicembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001.
  6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c)  agli  enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 gennaio 2002, e'
eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31
dicembre  2001, la riduzione di cui al comma 5, al fine di compensare
la  variazione  del  prezzo  di  vendita  al  consumo del gasolio per
autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive,  purche'  ((e  nei  limiti  in  cui))  lo scostamento del
medesimo  prezzo  che  risulti  alla  fine  del semestre, rispetto al
prezzo   rilevato  nella  prima  settimana  di  luglio  2001,  superi
mediamente  ((il  15  per cento)) in piu' o in meno dell'ammontare di
tale  riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite
le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
  8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 28 febbraio
2002,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane,   secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal
regolamento  recante  disciplina  dell'agevolazione  fiscale a favore
degli  esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
  9.  Per  il  periodo  1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e successive
modificazioni,  e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come
combustibile  per  riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto.
  10.  Per  il  periodo  dal  1o  luglio  2001  al 30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive modificazioni, e' aumentato di L. 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.