LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone  montane  ed
               in altri specifici territori nazionali) 
 
  1. Per il periodo 1 gennaio - 30  giugno  2001,  l'ammontare  della
riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera
c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  e  successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per  litro  di  gasolio  usato
come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per  chilogrammo  di
gas di petrolio liquefatto. 
  2. Le agevolazioni  per  il  gasolio  e  per  il  gas  di  petrolio
liquefatto usati come combustibili per riscaldamento  in  particolari
zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come  sostituita  dall'articolo
12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  sono  concesse,
fino alla data di entrata in vigore di un successivo  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448
del 998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 settembre  1999,  n.  361,  in  quanto  applicabili,  e
secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del  Ministero
delle finanze. 
  3. All'articolo 4, comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "n.  412,"  sono  inserite  le
seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato
ove ha sede la casa comunale". 
  4. Per gli anni 2001 e 2002,  per  i  consumi  di  gas  metano  per
combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per
cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c)
del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del  1998,  si
applicano le seguenti aliquote: 
    a) per uso riscaldamento individuale a  tariffe  T2  fino  a  250
metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo; 
    b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo. (25) ((29)) 
  5. Per il periodo dal 1 gennaio  al  30  giugno  2001,  l'ammontare
della   agevolazione   fiscale   con   credito   d'imposta   prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre  1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per  ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a
lire 8 miliardi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 5)
che "Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas  metano
per combustione per usi civili, di  cui  all'articolo  27,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono  prorogate  al  30  giugno
2003". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 25,  comma
1) che "Le disposizioni in materia di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004".