LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
  (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi) 
 
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo  derivanti  dall'andamento,  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi  sono  stabilite
nella sottoindicata misura: 
    a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri; 
    b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri; 
    c) olio da gas o gasolio: 
      1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri; 
      2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398  per
mille litri; 
    d)  emulsioni  stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero   di   olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12  al
15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione  e  nella
combustione: 
      1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693
per mille litri; 
      2) emulsione  con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per
riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 
      3)  emulsione  con   olio   combustibile   denso   usata   come
combustibile per riscaldamento: 
        3.1) con  olio  combustibile  ATZ:  lire  192.308  per  mille
chilogrammi; 
        3.2)  con  olio  combustibile  BTZ:  lire  57.154  per  mille
chilogrammi; 
      4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 
        4.1)  con  olio  combustibile  ATZ:  lire  80.717  per  mille
chilogrammi; 
        4.2)  con  olio  combustibile  BTZ:  lire  40.359  per  mille
chilogrammi; (14) (19) ((25)) 
    e) gas di petrolio liquefatti (GPL): 
      1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi; 
      2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125  per
mille chilogrammi; 
    f) gas metano: 
      1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo; 
      2) per combustione per usi civili: 
        2.1) per usi domestici di cottura di  cibi  e  produzione  di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP  n.
37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo; 
        2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa  T2  fino  a
250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo; 
        2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; 
      3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del  testo
unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  si
applicano le seguenti aliquote: 
        3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per
metro cubo; 
        3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per  metro  cubo.  (6)
(10) 
  2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma  1-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,  n.  66,  concernente  il
gasolio destinato al fabbisogno della  provincia  di  Trieste  e  dei
comuni della provincia di Udine  gia'  individuati  dal  decreto  del
Ministro delle finanze 30  luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e'  ripristinato  per  l'anno
2001. Il quantitativo e' stabilito per la  provincia  di  Trieste  in
litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia  di  Udine  in
litri 3,6  milioni.  Il  costo  complessivo  e'  fissato  in  lire  8
miliardi. 
  3. Per  il  periodo  1  gennaio  2001-30  giugno  2001  il  gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2,  comma  127,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato  agli
impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e consumi, approvato con decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504 ivi compreso il  riscaldamento  delle  serre,  e  quella
prevista per il gasolio usato come carburante. 
  5. A decorrere dal 1  gennaio  2001  e  fino  al  30  giugno  2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  stabilita  con  il  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento  per  gli
utilizzatori  industriali,  termoelettrici   esclusi,   con   consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2001, n. 330, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le
aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo
24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  sono  prorogate,
fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 novembre 2001, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che
"Le  aliquote   di   accisa   sui   prodotti   petroliferi   indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi  fissate,  e  le
sole  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate   di   cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "Le aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate  di  cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le
disposizioni  in  materia  di  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni
stabilizzate, di cui  all'articolo  24,  comma  1,  lettera  d)  sono
ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che le disposizioni in materia di riduzione  di  aliquote  di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388  sono  ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.