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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 24

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento, dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi; (14) (19)
((25))
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo. (6) (10)
2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ivi compreso il riscaldamento delle serre, e quella prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d) sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.