LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-10-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
(Agevolazioni  sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato   dagli
                         autotrasportatori) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001,  e  fino  al  30  giugno  2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I  annesso  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi, approvato con decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione
utilizzato dagli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con
veicoli di massa massima complessiva superiore a  3,5  tonnellate  e'
ridotta della misura  determinata  con  riferimento  al  31  dicembre
2000.((14)) 
  2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti
soggetti: 
    a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali  esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; 
    b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza  statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,.  al
regolamento (CEE) n. 684/92  del  Consiglio  del  16  marzo  1992,  e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre  1997,
n. 422; 
    c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti  a  fune
in servizio pubblico per trasporto di persone. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  10  ottobre  2001,  e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al  30
giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione  del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio   per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle  attivita'
produttive, purche' lo scostamento del medesimo  prezzo  che  risulti
alla fine del semestre,  rispetto  al  prezzo  rilevato  nella  prima
settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in  piu'
o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il  medesimo  decreto
vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione  contabile
dei crediti di imposta. 
  4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante  la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del  beneficio
di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il  termine  del  31  ottobre
2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia  delle
dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti   dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. E' consentito  ai  medesimi
destinatari di presentare dichiarazione relativa ai commi  effettuati
nel primo trimestre dell'anno 2001; in  tal  caso,  nella  successiva
dichiarazione,  oltre  agli  elementi   richiesti,   sara'   indicato
l'importo residuo spettante, determinato anche  in  attuazione  delle
disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 9 ottobre 2001 (in G.U. 12/10/2001, n.238)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Per il  periodo  dal  1  gennaio  al  30
giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art.  25,
comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001,  n.  356,  e'
stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio".