LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 21. 
 
  (Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel) 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "6. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  al  prodotto
denominato  "biodiesel",  ottenuto  dalla  esterificazione   di   oli
vegetali e loro derivati usato come  carburante,  come  combustibile,
come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei  carburanti
e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio  o
altri oli  minerali  del  "biodiesel"  e'  effettuata  in  regime  di
deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con
oli combustibili in qualsiasi percentuale,  e'  esentato  dall'accisa
nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate  nell'ambito
di  un  programma  triennale,  tendente  a   favorire   lo   sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con  il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche  agricole  e
forestali,  sono  determinati  i  requisiti   degli   operatori,   le
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione,  nazionali  ed
esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di  assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori. Per  il  trattamento  fiscale
del  "Biodiesel"  destinato  al  riscaldamento  valgono,  in   quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 61". 
  2.  Al  fine  di  promuovere  l'impiego  del  prodotto   denominato
"biodiesel", di cui al comma 1, come carburante per autotrazione,  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   e'
autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo  del
"biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a
maggiore concentrazione di traffico. 
  3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di  125.000
tonnellate  di  "biodiesel"  esente   da   accisa   nell'ambito   del
progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato
testo unico approvato con decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, nel testo previgente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, relativo al periodo 1°  luglio  2000-30  giugno  2001
sono ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative  quote  e  purche'
vengano immessi in consumo nel suddetto periodo,  i  quantitativi  di
"biodiesel" esente complessivamente non immessi in  consumo  nei  due
precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio  1999-30
giugno 2000. In caso di rinuncia,  totale  o  parziale,  delle  quote
risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di  un  beneficiario,
le  stesse  sono  redistribuite,  proporzionalmente   alle   relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.