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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 aprile 2001, n. 171

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2003)
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Testo in vigore dal: 16-7-2003
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               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Visto  l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie  destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
dello  stesso  articolo  2  ed  al  comma  3,  lettere  a),  b) ed e)
dell'articolo  3,  e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero  per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai
sensi  della  legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di
propria  competenza,  rispondenti  alle finalita' della legge stessa,
nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Visto  l'articolo  22,  comma  2,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi
di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente
con delibera del CIPE;
  Vista  la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni,
concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni,
concernente  norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo
12,   in  base  al  quale  la  concessione  di  ausili  finanziari  e
l'attribuzione   di   vantaggi   economici  di  qualunque  genere  e'
subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31
marzo  1998  secondo  cui i criteri e le procedure per la concessione
dei  contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono
stabiliti,  ai  sensi  del  citato articolo 12 della legge n. 241 del
1990,  nel  rispetto  dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5,
della legge n. 59 del 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il
regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la concessione di
contributi  finanziari  a  fronte di progetti di collaborazione con i
Paesi  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che
prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  firmato dal
Presidente   della   Repubblica   il  9  febbraio  2001,  recante  il
regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il
sostegno     allo     sviluppo     delle     esportazioni    e    per
l'internazionalizzazione  delle  attivita' produttive, ed in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  Ritenuto   di   dover  procedere  ad  ulteriore  semplificazione  e
snellimento  della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri
e  ad  integrazione  di  talune  modalita'  per  la  selezione  delle
iniziative  di  cui  trattasi,  rispettivamente  per la necessita' di
adeguare   la  scelta  alla  realta'  operativa  e  per  esigenze  di
completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva  per  gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n.
42/2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la
concessione  di  contributi a fronte delle iniziative, previste dalla
legge  26  febbraio  1992,  n.  212,  di  collaborazione  con i Paesi
individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in
base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n.
212.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) Ministero, il ((Ministero delle attivita' produttive));
    b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
    ((c)      Sportello:      lo      Sportello     regionale     per
l'internazionalizzazione  delle  attivita'  produttive  istituito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
161.))