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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 aprile 2001, n. 171

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2003)
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Testo in vigore dal:  29-5-2001 al: 15-7-2003
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonché alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalità per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessità di adeguare la scelta alla realtà operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n. 42/2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero, il Ministero del commercio con l'estero;
c) Sportello: lo sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riportano qui di seguito il testo dell'art. 2, commi 1, lettera a) e 6 dell'art. 3, comma 3;
"1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge".
"6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19".
"3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni):
"2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: dell'Europa centrale ed orientale; sono sostituite dalle seguenti: individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero".
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministravi", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'art. 12:
"Art. 12.1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
"3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 561.
- Il testo dell'art. 20, comma 5, così recita:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi pocedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge 400 del 1988 recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.".
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, supplemento ordinario n. 42.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 è riportato nelle premesse.
- La legge n. 212 del 1992 è citata nelle note delle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 143 del 1998 è riportato nelle premesse.