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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155

Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2008)
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Testo in vigore dal: 15-5-2001
al: 12-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  ed  in
particolare l'articolo 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 55, comma 8;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  in particolare
l'articolo 50, comma 9, lettera a);
  Ritenuto  di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo  forestale  dello  Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla  proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e
del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il  Ministro  dell'interno, con il Ministro
della difesa e con il Ministro delle finanze;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Istituzione del ruolo direttivo dei
             funzionari del Corpo forestale dello Stato

  1.  Nell'ambito  dei  ruoli del personale del Corpo forestale dello
Stato  che  espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal
15  marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello  Stato  corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario  forestale,  limitatamente alla frequenza del corso di
   formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.
  2.  La  relativa  dotazione  organica  e'  fissata  nella tabella A
allegata al presente decreto legislativo.
  3.  Sono  soppresse  le  dotazioni  organiche di settima, di ottava
qualifica  funzionale  e  dei  relativi  profili  professionali degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di
ufficiale  di  polizia  giudiziaria  ed agente di pubblica sicurezza,
individuate  nella  tabella  A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 dell'8
febbraio  1991,  nonche'  la  dotazione organica della nona qualifica
funzionale  determinata,  per il medesimo personale, con il decreto 9
febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di  concerto  con  i  Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
registrato  alla  Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n.
18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
  4.  Ogni  qualifica  del  ruolo  di  cui  al comma 1 comprende piu'
profili  professionali  fondati  sulla  tipologia  della  prestazione
lavorativa,  considerata  per  il  suo  contenuto,  in  relazione  ai
requisiti   culturali,  al  grado  di  responsabilita'  ed  autonomia
rispettivamente   indicati   agli   articoli  2  e  3,  nonche'  alle
diversificazioni  nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'articolo  4.  Alla  loro  identificazione  e  quantificazione  si
provvede,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica.
  5.  Al  personale  di  cui al comma 1 non si applica il primo comma
dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  3 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 76 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
          31 marzo  2000,  n.  78  (delega  al  Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze di polizia):
              "Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.
              2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  personale  del ruolo dei funzionari del Corpo forestale
          dello  Stato  riveste le qualifiche di ufficiale di polizia
          giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
              3.  Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale
          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti
          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti
          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia,   sulla  proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e,   per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,
          della difesa e delle finanze, se non proponenti.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 ed i
          regolamenti  di  cui  all'art.  6  non  dovranno comportare
          modifiche della normativa relativa al trattamento economico
          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
          di spesa di cui all'art. 8.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   4 giugno  1997,  n.  143  (Conferimento  alle
          regioni   delle   funzioni  amministrative  in  materia  di
          agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
          centrale):
              "Art.  4  (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.
          Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
          adottarsi  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della legge
          15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede
          alla  individuazione  dei  beni e delle risorse finanziarie
          umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire  alle
          regioni,  ivi  compresi  i  beni  e le risorse finanziarie,
          umane,  strumentali  ed  organizzative  del Corpo forestale
          dello  Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di
          competenza statale.
              2.   Al   riordinamento   delle  strutture  centrali  e
          periferiche  interessate  dal  conferimento  di  funzioni e
          compiti  di  cui  al  presente decreto, si provvede a norma
          dell'art.  3,  comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento
          le  funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano
          attribuiti  alla  responsabilita'  degli  uffici secondo il
          riparto   delle   competenze  precedente  al  riordinamento
          stesso".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  55,  comma  8, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "8.  A  far  data  dal  1o gennaio  2000,  le  funzioni
          relative   al   settore   agroindustriale   esercitate  dal
          ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
          inerenti   risorse,   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.   Per  l'esercizio  delle
          funzioni  di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
          legislativo  il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
          forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
          dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
          dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143,  contestualmente all'emanazione del decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
          4,  comma  1,  del  medesimo decreto legislativo n. 143 del

          1997".
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a)
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)).
              "9.  E'  stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
          il  2001,  317.000  milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78".
          Note all'art. 1:
              - La  tabella  A allegata al decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 15 novembre 1988, per la parte non
          soppressa  dall'art.  25  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201, determina la dotazione organica di ottava e
          di  settima  qualifica  funzionale  ed  i  relativi profili
          professionali  degli  ufficiali  del  Corpo forestale dello
          Stato nei seguenti termini:
                                                           "Tabella A
           Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
                     e dei profili professionali
             MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
     Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
 Ottava qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 372 *
Profili professionali Codice denominazione    |    Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo                |                    30
17 - Analista economico finanziario           |                     7
28 - Funzionario statistico                   |                     6
213 - Biologo direttore                       |                     6
215 - Chimico direttore                       |                     3
222 - Geologo direttore                       |                     8
224 - Ingegnere direttore                     |                    61
228 - Medico veterinario direttore            |                     6
248 - Funzionario agrario                     |                   245
Totale                                        |                 372 *
    *  Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S.
ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948,
n. 804 (Ufficiali forestali).
     Settima qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa
                      n. 259 * + n. 85 = n. 344
Profili professionali Codice denominazione    |    Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo              |                    25
18 - Collaboratore economico finanziario      |                     7
29 - Collaboratore statistico                 |                     6
214 - Biologo                                 |                     6
216 - Chimico                                 |                     2
223 - Geologo                                 |                     8
225 - Ingegnere                               |                    40
229 - Medico veterinario                      |                     4
249 - Collaboratore agrario                   |                   161
Totale                                        |                  259*
    *  Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S.
ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948,
n. 804 (ufficiali forestali).".
              - Il  decreto ministeriale 9 febbraio 1989 determina la
          dotazione  organica  della  IX  qualifica  funzionale degli
          ufficiali  del  Corpo  forestale  dello  Stato nei seguenti
          termini:
              "Art.  1.  - La dotazione organica della nona qualifica
          funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
          personale con qualifica di P.G. e P.S., e' di 186 posti.
              Art.   2.   -  Nell'ambito  delle  dotazioni  organiche
          dell'VIII  e  della VII qualifica funzionale, relative agli
          ufficiali  del  Corpo  forestale dello Stato, personale con
          qualifica  di  P.G.  e  P.S., sono dichiarati indisponibili
          rispettivamente n. 93 e n. 93 posti.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della
          legge    11 luglio    1980,    n.    312   (Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato):
              "Art.  17  (Abolizione  dei rapporti informativi). - 1.
          Sono   aboliti   i   rapporti   informativi  ed  i  giudizi
          complessivi annuali".