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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 1997, n. 143

Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2004)
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Testo in vigore dal:  29-2-2004
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Art. 4

Trasferimento di risorse alle regioni
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni,
((. . .))
non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3,della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.