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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001
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Art. 25

Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa
1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 87))
;
((3))
b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;
c) ruolo dei revisori;
d) ruolo dei periti.
2. Nella tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
3. Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonché il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.
4. Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori di cui alla lettera a) del presente articolo è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del presente decreto legislativo, secondo l'ordine di ruolo.