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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  di  concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del
tesoro e dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Istituzione dei ruoli
  1.  Nell'ambito  delle  dotazioni organiche del personale del Corpo
forestale  dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti
i  seguenti  ruoli,  sottordinati  rispettivamente  l'uno all'altro e
tutti a quelli degli ufficiali:
    a) ruolo degli agenti ed assistenti;
    b) ruolo dei sovrintendenti;
    c) ruolo degli ispettori.
  2.  Nella  tabella  A allegata al presente decreto legislativo sono
determinate  le  dotazioni  organiche  dei ruoli indicati al comma 1,
nonche' l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo
forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
  3.  Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e
delle  guardie  del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla
tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149.
  4.   La   Scuola  allievi  sottufficiali  e  guardie  forestali  di
Cittaducale  assume  la  denominazione  di Scuola del Corpo forestale
dello Stato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  La  legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n. 5, recante autorizzazione di spesa per  la  perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale  della  altre  Forze  di
          polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
          rapporto  d'impiego  delle Forze di polizia e del personale
          delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
          carriere, attribuzione e trattamento economici".
             -  La  legge  29  aprile  1995, n. 130, reca: "Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate".
          Nota all'art. 1:
            -  La tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149
          (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo  forestale
          dello  Stato)  determina il ruolo dei sottufficiali e delle
          guardie  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nei  seguenti
          termini:
                                                           "TABELLA A
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO
   STATO PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.
                           1-7-90  1-12-90  1-12-91  1-12-92  1-12-93
                              -        -        -       -        -
Maresciallo maggiore (a)     539      562      586     611        633
Maresciallo              |
Brigadiere               | 1.952    2.064    2.175   2.286      2.397
                         |
 
Appuntato scelto         |
Appuntato                |
Guardia scelta           | 3.950    4.165    4.380   4.594      4.811
Guardia - Allievo guardia|
 
               TOTALE. . . 6.441    6.791    7.141   7.491      7.841
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              (a) Di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con
          qualifica  di  'scelto' ai sensi degli articoli 23 e 25 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970".