stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155

Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-5-2001 al: 12-2-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera a);
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale):
"Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del
1997".
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).
"9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78".
Note all'art. 1:
- La tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, per la parte non soppressa dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, determina la dotazione organica di ottava e di settima qualifica funzionale ed i relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:
"Tabella A Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
Ottava qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 372 * Profili professionali Codice denominazione | Dotazione organica 1 - Funzionario amministrativo | 30 17 - Analista economico finanziario | 7 28 - Funzionario statistico | 6 213 - Biologo direttore | 6 215 - Chimico direttore | 3 222 - Geologo direttore | 8 224 - Ingegnere direttore | 61 228 - Medico veterinario direttore | 6 248 - Funzionario agrario | 245 Totale | 372 * * Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Ufficiali forestali).
Settima qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa
n. 259 * + n. 85 = n. 344
Profili professionali Codice denominazione | Dotazione organica 2 - Collaboratore amministrativo | 25 18 - Collaboratore economico finanziario | 7 29 - Collaboratore statistico | 6 214 - Biologo | 6 216 - Chimico | 2 223 - Geologo | 8 225 - Ingegnere | 40 229 - Medico veterinario | 4 249 - Collaboratore agrario | 161 Totale | 259* * Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (ufficiali forestali).".
- Il decreto ministeriale 9 febbraio 1989 determina la dotazione organica della IX qualifica funzionale degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:
"Art. 1. - La dotazione organica della nona qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di P.G. e P.S., è di 186 posti.
Art. 2. - Nell'ambito delle dotazioni organiche dell'VIII e della VII qualifica funzionale, relative agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di P.G. e P.S., sono dichiarati indisponibili rispettivamente n. 93 e n. 93 posti.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 17 (Abolizione dei rapporti informativi). - 1.
Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali".