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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 76

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal: 13-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria"; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  200,  recante:
"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale  non  direttivo  del
Corpo di polizia penitenziaria"; 
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n.  356,  recante:
"Disposizioni riguardanti il personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia"; 
  Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ed  in
particolare i commi 9 e 11; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; 
  Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo  l'articolo
1 e' inserito il seguente: 
  "Articolo  1-bis.  -  1.  Nel  capo  III,  titolo  I,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
      "4-bis. -  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi  a  frequentare  il
primo corso di formazione utile il coniuge  ed  i  figli  superstiti,
nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze  di  polizia  deceduti  o  resi  permanentemente  invalidi   al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per  cento  della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni  criminose  di  cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ed
alle leggi ivi richiamate, i quali  ne  facciano  richiesta,  purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e  non  si  trovino
nelle condizioni di cui al comma 2."; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che  siano  stati
per  qualsiasi  motivo,   salvo   che   l'assenza   sia   determinata
dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni  se  l'assenza  e'
stata determinata  da  infermita'  contratta  durante  il  corso;  in
quest'ultimo  caso  l'allievo  o  l'agente  in  prova  e'  ammesso  a
partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
fisico-psichica". 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  l985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti."
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.  Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i
          funzionari dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica."
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 marzo
          1992, n. 216, (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
          di  spesa per la perequazione del trattamento economico dei
          sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla
          sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
          1991  e  all'esecuzione  di giudicati, nonche' perequazione
          dei  trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere, attribuzioni e trattamenti economici.):
              "Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
              2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle     organizzazioni     sindacali     del     personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale  e agli organismi di rappresentanza del personale
          militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
          il  termine  di  trenta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
          Essi  saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima
          della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale   appartenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
              4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo.  A  .decorrere  dalla  stessa  data e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 comma 4, della legge
          31 marzo  2000,  n.  78  (Delega  al  Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze di polizia.):
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) assicurare  criteri  omogenei  di  valutazione per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          30 novembre  2000,  n.  356  (Disposizioni  riguardanti  il
          personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
              "Art.   8   (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  12 maggio  1995,  numeri  200  e 201). - 1. Il
          Governo  e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000,
          e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri
          200  e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e
          alle  procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216.".
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 9 e 11 dell'art. 50
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              "Art.  9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni
          per  il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni
          a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000.
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi  1  e  2 dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 marzo  2000.  n.  146,  si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.".
              "Art. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma
          9,  lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di
          cui  all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000. n. 78
          per  l'attuazione  delle  disposizioni del comma 9, lettera
          b),  il  termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata
          legge  n.  78  del  2000  e quello previsto per il riordino
          delle   carriere   non   direttive  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
          prorogati  al  28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi il
          termine  per  l'espressione  del  parere  sugli  schemi  di
          decreto  legislativo  da parte delle competenti Commissioni
          della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni."
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
          legislativo   30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          395), come modificati dall'art. 1-bis, introdotto dall'art.
          1 del decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  5  (Nomina  ad  allievo agente di polizia). - 1.
          L'assunzione    degli   agenti   nel   Corpo   di   polizia
          penitenziaria  avviene mediante pubblico concorso, al quale
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti civili e politici;
                b) eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni ventotto;
                c) idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
          servizio di polizia penitenziaria;
                d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
              2.  Non  sono ammessi al concorso coloro che sono stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              3.   I   concorsi   sono   di  preferenza  banditi  per
          l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
          la  nomina  ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
          vincitori  dei  concorsi sono destinati a prestare servizio
          nella  regione  eventualmente  predeterminata  per il tempo
          indicato  nel  bando di concorso; possono essere, comunque,
          impiegati  in  altre sedi per motivate esigenze di servizio
          di carattere provvisorio.
              4.  I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati allievi
          agenti di polizia penitenziaria.
              4-bis.  Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il  primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di  cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
          richiesta,  purche'  siano in possesso dei requisiti di cui
          al  comma  1  e  non  si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 2.
              5.  Le  modalita'  dei  concorsi,  la composizione e la
          nomina  delle  commissioni  esaminatrici  ed  i criteri per
          l'accertamento  della  idoneita'  fisica e psichica, per la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale  dei candidati, per la documentazione richiesta a
          questi   ultimi   e  per  la  determinazione  di  eventuali
          requisiti  per  l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
          successivo titolo IV.
              6.  Il  servizio  prestato  in  ferma  volontaria  o in
          rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
          meta'  e  per  non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
          nel Corpo di polizia penitenziaria.
              7.  In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
          della  legge  24 dicembre  1986,  n.  958  a, continuano ad
          applicarsi le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
          1  della  legge  7 giugno  1975,  n.  198  (5). Il servizio
          prestato  nel  Corpo di polizia penitenziaria dal personale
          assunto  ai  sensi  della  legge  7 giugno 1975, n. 198, e'
          sostitutivo  a  tutti  gli effetti del servizio militare di
          leva.  Nei confronti del citato personale non si applica il
          disposto  di  cui  al  primo comma, dell'art. 2 della legge
          7 giugno  1975.  n. 198. Il predetto personale all'atto del
          collocamento  in  congedo,  qualora  ne faccia richiesta ed
          abbia  prestato  lodevole  servizio, puo' essere trattenuto
          per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
          termine   del   secondo   anno   di  servizio,  l'anzidetto
          personale,  qualora  ne  faccia richiesta ed abbia prestato
          lodevole  servizio,  puo'  essere  immesso  nel ruolo degli
          agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
          del  corso  di cui al secondo comma dell'art. 6, durante il
          quale   e'   sottoposto   a   selezione   attitudinale  per
          l'eventuale   assegnazione   a   servizi   che   richiedono
          particolare qualificazione.
              8.  In  ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
          dell'iniziale  reclutamento  e' valido a tutti gli effetti,
          sia  giuridici  sia economici, qualora gli agenti ausiliari
          siano immessi in ruolo".
              "Art.  7  (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente
          di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
                a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
                b) gli  allievi  e  gli agenti in prova che non siano
          riconosciuti  idonei  al  servizio  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
                c) gli  allievi  e gli agenti in prova che dichiarino
          di rinunciare al corso;
                d) gli  allievi  e  gli  allievi  agenti in prova che
          siano  stati  per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
          determinata  dall'adempimento  di  un  dovere,  assenti dal
          corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
          di  novanta  giorni  se  l'assenza  e' stata determinata da
          infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
          l'allievo  o  l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
          primo  corso  successivo  alla  sua  riacquistata idoneita'
          fisico-psichica;
                e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
              2.   Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso
          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  Sono  espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
          prova   responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con  decreto  del direttore generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola.
              5.  La  dimissione  dal corso comporta la cessazione di
          ogni rapporto con l'Amministrazione.".
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 82 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato,
          legge finanziaria 2001):
              "1.   Al  personale  di  cui  all'art.  3  della  legge
          13 agosto  1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere
          a  causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
          personale,  ucciso  nelle  medesime circostanze, nonche' ai
          destinatari   della  legge  20 ottobre  1990,  n.  302,  e'
          assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione
          dei  benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
          dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.".