LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50. 
 
                       (Rinnovi contrattuali) 
 
  1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale  dipendente  del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata,  per  ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme
da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti  economici
al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto  legislativo
3  febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,   sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e  2002,  in  lire  1.141
miliardi. 
  3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale  del
comparto  scuola,  anche  allo  scopo  di  favorire  il  processo  di
attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema  e
il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100  miliardi  di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse  destinate  alla
contrattazione integrativa del personale docente, lire  200  miliardi
destinate alla  dirigenza  scolastica  e  lire  50  miliardi  per  il
finanziamento   della   retribuzione   accessoria    del    personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito  dagli  enti  locali
allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.
124. Per  il  perseguimento,  con  carattere  di  continuita',  degli
obiettivi di valorizzazione professionale della funzione  docente  e'
autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   pubblica   istruzione,
dell'importo di lire 400 miliardi per  l'anno  2002  e  di  lire  600
miliardi a  decorrere  dall'anno  2003,  da  utilizzare  in  sede  di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su proposta del  Ministro  della  pubblica  istruzione.  In  sede  di
contrattazione integrativa sono utilizzate anche  le  somme  relative
all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei  docenti  del
contratto collettivo nazionale integrativo del  comparto  scuola  per
gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31  agosto  1999,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9  settembre
1999. ((13)) 
  4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo
assetto retributivo del personale dirigente  contrattualizzato  delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire  100
miliardi finalizzata anche all'incremento  e  alle  perequazioni  dei
fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento  all'anno  2000  per   i   dirigenti   incaricati   della
titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali  risorse
sono ripartite, sulla  base  dei  criteri  perequativi  definiti  con
decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita',
e anche  al  fine  di  consentire  il  definitivo  completamento  del
processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19  della
legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal  comma
2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
83 miliardi di cui lire 15  miliardi  destinati  al  personale  della
carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al  personale  della
carriera prefettizia e lire 36  miliardi  ai  dirigenti  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia. Per  analoghi  fini  perequativi,  a
decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla  corresponsione  di
arretrati  e  con  assorbimento  di  ogni  anzianita'  pregressa,  ai
magistrati di Cassazione,  del  Consiglio  di  Stato,  dei  Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello
Stato,  che  non  hanno   fruito   dei   riallineamenti   stipendiali
conseguenti all'applicazione delle nonne soppresse dal  decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1992, n.  359,  e'  attribuito,  all'atto  del  conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di  avvocato  dello
Stato alla  terza  classe  di  stipendio,  il  trattamento  economico
complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione
di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto  1998,  n.  303.  Il  nono
comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425,  si  intende
abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  359  del
1992, e perdono ogni efficacia i  provvedimenti  e  le  decisioni  di
autorita'  giurisdizionali  comunque  adottati  difformemente   dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In  ogni  caso  non
sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti  sulla  base  dei
predetti decisioni o provvedimenti. 
  5. Per il riconoscimento e l'incentivazione  della  specificita'  e
onerosita' dei compiti del personale dei Corpi  di  polizia  e  delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 2  e'  stanziata,  per  ciascuno
degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare  al
trattamento accessorio del predetto personale. 
  6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5  e'  stanziata,  per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di  lire  10  miliardi,  da
destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6,  comprensive  degli
oneri contributivi ai fini  previdenziali  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, costituiscono  l'importo  complessivo  massimo  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto  1988,  n.
362. 
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  19.  comma  4,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  9. E' stanziata la somma di  lire  239.340  milioni  per  il  2001,
317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere  dal  2003,
per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b)  e
c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione  di
cui alla seguente lettera d): 
    a) ulteriori interventi necessari  a  realizzare  l'inquadramento
dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche  e
la conseguente equiparazione  del  personale  direttivo  delle  altre
Forze di polizia e delle Forze armate  secondo  quanto  previsto  dai
decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della
legge 31 marzo 2000, n. 78; 
    b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.  78,  in  deroga  a  quanto
previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal
riordino  delle  carriere  non  direttive  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; 
    c) allineamento dei trattamenti  economici  del  personale  delle
Forze di polizia  relativamente  al  personale  tecnico,  alle  bande
musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari all'estero; 
    d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 1,  al  comma  1  dell'articolo  2  e  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  e
conseguente  adeguamento  degli  uffici  centrali  e  periferici   di
corrispondente  livello  dell'amministrazione   penitenziaria.   Alle
conseguenti  variazioni  delle  tabelle  di  cui  ai  commi  1  e   2
dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  si
provvede ai sensi del comma  6  dello  stesso  articolo.  Si  applica
l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo,  nonche'  la
previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto. 
  10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a)  e
b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e
ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle
Forze di polizia ad ordinamento  civile  e  militare  e  delle  Forze
armate,  le  spese  per   consumi   intermedi   non   aventi   natura
obbligatoria,  con  esclusione  delle  spese  relative  ad   armi   e
armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno,  delle  finanze,
della  giustizia  e  delle  politiche  agricole  e   forestali   sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi  a  decorrere  dall'anno
2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43  per  cento,  27  per
cento, 14 per cento, 14 per cento e  2  per  cento.  Le  spese  cosi'
ridotte  non  possono  essere  incrementate  con  l'assestamento  del
bilancio dello Stato per l'anno 2001. 
  11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il
Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni
del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9,  comma  1,
della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per  il  riordino
delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28  febbraio  2001;  in
entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli  schemi
di decreto legislativo da parte delle  competenti  Commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta
giorni. 
  12.  Il  contingente  degli  ausiliari  di  leva  da  assumere   in
sovrannumero a tempo determinato e  per  il  solo  periodo  di  ferma
obbligatoria, rispetto  alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli  della
Polizia penitenziaria di cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita  dalla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  e'
fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 16, comma 3)
che "Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed  in  aggiunta  a
quanto previsto dal comma 1, l'apposito  fondo  costituito  ai  sensi
dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato  di
108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto  fondo
e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35  milioni  di  euro  e,  a
decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di  726,75  milioni
di euro, subordinatamente al conseguimento delle  economie  derivanti
dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1  e  4
dell'articolo 22 della presente legge".