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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000, n. 448

Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-3-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione  amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi
1 e 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;
  Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, dalla Conferenza
unificata  il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999
ed integrato in data 20 gennaio 2000;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  99  e 101 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 461, recante
disposizioni  relative  all'individuazione  della rete autostradale e
stradale  nazionale  a  norma  dell'articolo  98, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
febbraio  2000  con  il  quale  e' stata individuata la rete stradale
regionale;
  Considerato  opportuno  e  necessario  definire  le  modalita' e le
procedure  di  individuazione  del  personale da trasferire dell'Ente
nazionale  per  le  strade  (ANAS)  alle regioni ed agli enti locali,
nonche' quelle di trasferimento;
  Considerato  che  nella seduta del 14 settembre 2000, la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato,
citta'  ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema
di  protocollo  d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il
Presidente   della   conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  il
Presidente  dell'Unione  delle province d'Italia (UPI), il Presidente
dell'Associazione   nazionale   dei   comuni  d'Italia  (ANCI)  e  le
organizzazioni   sindacali   confederali  rappresentative  sul  piano
nazionale,   concernente  l'individuazione  delle  procedure  per  il
trasferimento  del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS)
in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il parere espresso, nella seduta del 14 settembre 2000, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Sentita  l'Unione  italiana  delle  Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio di Stato emesso nell'adunanza
della Sezione consultiva degli atti normativi del 9 ottobre 2000;
  Acquisito,  in  data  13 dicembre 2000, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa  istituita  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni   del   presente  decreto  si  applicano  ai
trasferimenti  del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS)
in  attuazione  del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni
ed agli enti locali.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Gli  articoli 5 e 7 della legge n. 59/1997 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa)
          cosi' recitano:
               "Art.    5. - 1.    E'   istituita   una   commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle   riforme  o  previste  dalla  presente  legge  e  ne
          riferisce ogni sei mesi alle Camere.
              "Art.  7. - 1.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque ossere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui  al  comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della
          presente  legge,  entro  novanta  giorni  dalla adozione di
          ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 de presente
          articolo,  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio di Stato e' richiesto entro cincantacinque giorni
          ed  e'  reso  entro  trenta giorni dalla richiesta. In ogni
          caso,  trascorso  inutilmente il termine di novanta giorni,
          il  regolamento  e' adottato su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri.  In  sede di prima emanazione gli
          schemi  di  regolamento  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5,
          entro  trenta  giorni  dalla  data della loro trasmissione.
          Decorso  tale termine i regolamenti possono essere comunque
          emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il
          30  settembre  1998,  un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              - Gli  articoli  7,  98,  comma 2, 99 e 101 del decreto
          legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) sono i seguenti:
              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge  15 marzo 1997 n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a  tale scopo effettivamente traierite dallo Stato
          alle regioni;
                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento, ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioniautonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva,  i fondi geriti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma 2,  lettera e), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relaziore alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59;
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          invarlo  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta".
              "Art. 98 (Funzioni mantenute allo Stato).
              (Omissis).
              2.   All'individuazione   della   rete  autostradale  e
          stradale   nazionale  si  provvede,  entro  novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo,
          attraverso  intese  nella  conferenza unificata. In caso di
          mancato  raggiungimento  delle intese nel termine suddetto,
          si  provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
          Consiglio dei Ministri".
              "Art.  99  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali). 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
          ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  tutte le funzioni amministrative non espressamente
          indicate  negli articoli del presente capo e tra queste, in
          particolare,  le funzioni di programmazione, progettazione,
          esecuzione,   manutenzione  e  gestione  delle  strade  non
          rientranti  nella  rete  autostradale e stradale nazionale,
          compresa  la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
          esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
              2.   La   progettazione,   esecuzione,  manutenzione  e
          gestione  delle  strade  di  cui  al  comma  1, puo' essere
          affidata  temporaneamente,  dagli  enti territoriali cui la
          funzione  viene conferita, all'Ente nazionale per le strade
          (ANAS), sulla base di specifici accordi.
              3.  Sono,  in  particolare,  trasferite alle regioni le
          funzioni  di  programmazione  e  coordinamento  della  rete
          viaria.  Sono  attribuite  alle  province  le  funzioni  di
          progettazione,   costrizione   e  manutenzione  della  rete
          stradale,  secondo  le  modalita' e i criteri fissati dalle
          leggi regionali.
              4.   Alle   funzioni   di  progettazione,  costruzione,
          manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale
          si  provvede  mediante  accordi di programma tra le regioni
          interessate".
              "Art.  101 (Trasferimento  delle  strade  non  comprese
          nella  rete  autostradale  e  stradale  nazionale). - 1. Le
          strade  e  autostrade, gia' appartenenti al demanio statale
          ai  sensi  dell'art.  822  del codice civile e non comprese
          nella   rete   autostradale   e  stradale  nazionale,  sono
          trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto
          legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi
          regionali  di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  al  demanio  degli  enti locali. Tali leggi
          attribuiscono  agli  enti  titolari  anche il compito della
          gestione delle strade medesime.
              2.  In  seguito  al  trasferimento  di  cui al comma 1,
          spetta  alle  regioni  o  agli  enti  locali titolari delle
          strade  la  determinazione dei criteri e la fissazione e la
          riscossione,  come  entrate proprie, delle tariffe relative
          alle  licenze,  alle  concessioni  e alla esposizione della
          pubblicita'  lungo  o  in  vista  delle  strade trasferite,
          secondo  i  principi  definiti  con  atto di indirizzo e di
          coordinamento  ai  sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
              - Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9, comma 2,
          lettera  c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM.  Ne  fanno parte molli quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art. 17, della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1, e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              "Art. 9 (Funzioni).
              (Omissis).
              2.  La  Conferenza  unificata e' comunque competente in
          tutti  i  casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
          montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie locali debbano esprimersi su un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
                a) - b)(Omissis);
                c) promuove  sancisce  accordi  tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune.".
              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 461, e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999,
          n. 288.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 febbraio   2000,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
              - La   legge   23 agosto   1988,   n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.