LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48.
                       Regioni ed enti locali
  1.  Il  sistema  delle  autonomie  regionali e locali concorre alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
1998-2000   garantendo   che   il   fabbisogno  finanziario  da  esso
complessivamente   generato  nel  1998,  non  considerando  la  spesa
sanitaria  nonche'  la  spesa  relativa  a nuove funzioni acquisite a
seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli
anni  1997  e  seguenti,  non  sia  superiore  a  quello  rilevato  a
consuntivo  per  il  1997  e  che  per  gli  anni 1999 e 2000 non sia
superiore  a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al
tasso  programmato  di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con  il  Ministro della sanita', procede al monitoraggio dei relativi
pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli
effettuati  nell'anno  precedente  incrementati del tasso programmato
d'inflazione;  dell'esito  viene  data  informazione  alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano definisce i criteri
operativi  per  il  computo  del  fabbisogno  di  cui al comma 1 e le
procedure  per  il  monitoraggio  dei  suoi andamenti mensili. Per le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano  gli  obiettivi  di  cui  al  comma 1 sono realizzati secondo
criteri  e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti
delle  giunte  regionali  e  provinciali  nell'ambito delle procedure
previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
  3.  La  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali  definisce i
criteri  operativi  per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e
le  procedure  per  il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le
province  con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni
con  popolazione  superiore  a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la
Conferenza  definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la
diversa dimensione demografica.
  4.   Nel   caso   che   si   sviluppino  andamenti  del  fabbisogno
incompatibili  con  gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 1a Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la Conferenza Stato-citta' e
autonomie  locali,  secondo  le  rispettive competenze, propongono le
iniziative  da  assumere,  ivi  compresa la eventuale introduzione di
vincoli  sugli  utilizzi  delle disponibilita' esistenti sui conti di
tesoreria  unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  5.  In  attesa  delle indicazioni delle predette Conferenze e della
adozione  delle  relative  misure,  le  regioni  e  gli  enti  locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono
arrecare  danni  patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono
con l'ente rapporti giuridici e negoziali. ((22))
  6.  A  valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS,  l'importo  di  lire  1.632  miliardi  si intende erogato a
titolo  di  estinzione,  senza  applicazione  di  interessi  ed oneri
aggiuntivi  e  salvo  conguaglio,  dei  crediti  maturati  fino al 31
dicembre  1997  per  le  assicurazioni obbligatorie degli apprendisti
artigiani,  di  cui  alla  legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte
delle   regioni   a   statuto  ordinario  delle  convenzioni  di  cui
all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei
crediti  maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui
al  comma  6  fino  all'anno  1997 si provvede, senza applicazione di
interessi  ed  oneri  aggiuntivi,  mediante  apposita  convenzione da
stipularsi  tra  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'INAIL.
  8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle
pendenze  debitorie  di  cui  ai  commi  6 e 7 mediante il versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  entro il 30 giugno di ogni
anno,  di dieci annualita' costanti per il complessivo importo di 644
miliardi  di  lire  secondo  la  ripartizione  di  cui alla tabella A
allegata  alla  presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle
erogazioni  ad  esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo
3,  comma  12,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549.  Le somme
annualmente  acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato sono
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   nei   limiti   delle  occorrenze
finanziarie,  allo  stato  di  previsione  del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle
spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
  9.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario
destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata
alla   presente  legge  all'attuazione  delle  norme  in  materia  di
agevolazioni  contributive  agli  apprendisti  artigiani,  appostando
specifico   capitolo  nei  propri  bilanci.  A  consuntivo  lo  Stato
riconosce  alle  regioni  la  differenza  tra  il costo sostenuto per
l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
  10.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, previo parere consultivo
delle  competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che
istituisce  una  addizionale  comunale  all'IRPEF, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
    a)  decorrenza  a  partire  da un periodo di imposta comunque non
anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
    b)  determinazione  annuale  dell'aliquota  base, con decreti del
Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da
emanare  entro  il  15  dicembre  di  ciascun anno, in misura tale da
coprire,  per  l'anno  di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri
delle  funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel
corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
    1997,  n.  59,  con  corrispondente  riduzione  dei trasferimenti
    erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  in  una  misura pari all'aliquota base
dell'addizionale comunale;
    d)  previsione  della facolta' per i comuni di variare l'aliquota
dell'addizionale  fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di
un  triennio  con  un  valore  massimo  dello 0,2 per cento annuo; il
comune  stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro
il   31  ottobre  di  ogni  anno,  a  valere  sui  redditi  dell'anno
successivo;  e'  fatto  obbligo  ai  comuni di pubblicare gli estremi
essenziali  relativi  alla  variazione dell'aliquota dell'addizionale
nella  Gazzetta  Ufficiale,  da  accorpare  possibilmente in un unico
numero;
    e)   applicazione   dell'addizionale   al   reddito   complessivo
determinato  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto degli oneri deducibili,
purche'  sia  dovuta,  per  lo  stesso  anno, l'IRPEF, al netto delle
detrazioni  per  essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli
14  e  15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e succes-
sive modificazioni;
    f)  versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei termini
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per
i  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,  l'addizionale  e'
trattenuta  dai  sostituti  di  imposta  all'atto della effettuazione
delle   operazioni   di  conguaglio  relative  a  detti  redditi;  la
trattenuta  e'  determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale
in  vigore  nel  comune  di  domicilio fiscale del contribuente ed e'
versata al comune stesso;
    g)  applicazione  delle  disposizioni previste per l'IRPEF per la
dichiarazione,  la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri
aspetti  non  disciplinati  diversamente;  previsione di modalita' di
partecipazione  alle  attivita'  di  accertamento da parte dei comuni
mediante   scambi   di  informazioni  e  notizie  utili,  nonche'  di
accertamento  ed  erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a
carico dei comuni.
  11.  I  decreti  di  cui  al comma 10, lettera b), sulla base della
entita'  complessiva  degli  stanziamenti  che  vengono eliminati dal
bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti
locali,  determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, indicano:
    a)  la  distribuzione  sul territorio della spesa sostenuta dallo
Stato per le materie trasferite;
    b)  la  distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli
obiettivi  delle leggi che disciplinano l'attivita' dello Stato nelle
materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse
sulla base di parametri oggettivi;
    c)  l'intervallo  di  tempo  non superiore a dieci anni, entro il
quale  la  distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera
a),   rilevata   al  momento  del  trasferimento  delle  funzioni  ed
incrementata   del  tasso  di  inflazione  programmato,  deve  essere
riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
    d)  previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni
e  ai  compiti  trasferiti,  relativamente  alle  province,  mediante
corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
    e)  previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti
erariali  ai  comuni  in  relazione  alla  differenza  tra il gettito
dell'addizionale  comunale  di cui al comma 10 e le spese determinate
ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
  12.  I  decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  disciplinano  altresi'  le  modalita'  di  copertura degli oneri
relativi  alle  funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
    13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e
"agli enti locali";
    b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
      "q)  previsione  di  una compartecipazione delle province e dei
comuni  al  gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
tale  da  compensare  per ciascun comune e per ciascuna provincia gli
effetti  dell'abolizione  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio di
imprese  e  di  arti  e  professioni  e delle tasse sulle concessioni
comunali";
    c)  alla  lettera  r)  sono soppresse le parole: "e di ridurla in
ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)".
  14.  I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni,  sono  prorogati per i
periodi  d'imposta  relativi  agli  anni dal 1991 al 1997. La domanda
dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in  G.U.  1a  s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente articolo.