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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  14-1-1979

Art. 16

(Formazione per gli apprendisti)


Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.