stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 2000, n. 426

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/2/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2001)
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e
    pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle
    accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori
    di musica.
  • 1
  • 2
  • Responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di
    musica statali
  • 3
  • 4
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 5
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-2-2001
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1,
3 e 6;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle
accademie   di   belle   arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,
dell'Accademia  nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  dei  conservatori  di musica e degli
istituti  musicali pareggiati" e, in particolare, l'articolo 2, comma
6;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione
artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;
  Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Trasformazione  delle  graduatorie  nazionali  dei  concorsi per soli
           titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento

  1.  Le  graduatorie  nazionali  dei  concorsi  per  soli titoli del
personale   docente,   assistente,  accompagnatore  al  pianoforte  e
pianista   accompagnatore   delle  accademie  di  belle  arti,  delle
accademie  nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori
di   musica,   previste  dall'articolo  270,  comma  1,  del  decreto
legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3,
comma  1,  dalla  legge  3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge",  integrate in prima applicazione a norma del citato articolo
3,  comma  2,  sono  trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento in
conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge
21  dicembre  1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti,
dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori  di  musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro
che  sono  inclusi  nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli
titoli  sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad
esaurimento   nella   posizione   e   con   il  punteggio  posseduto.
L'integrazione   e'   effettuata   secondo   le   modalita'  previste
dall'articolo 2.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulla
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
          124   (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  personale
          scolastico), e' il seguente:
              "Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e  dei  posti  di insegnamento che risultino effettivamente
          vacanti  e  disponibili entro la data del 31 dicembre e che
          rimangano    prevedibilmente   tali   per   l'intero   anno
          scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il
          personale   docente  di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali  o  mediante  l'utilizzazione  del personale in
          soprannumero,  e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
          gia'  assegnato  a  qualsiasi titolo personale di ruolo, si
          provvede  mediante il conferimento di supplenze annuali, in
          attesa  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per
          l'assunzione di personale docente di ruolo.
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento   non   vacanti   che   si  rendano  di  fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno  scolastico  si provvede mediante il conferimento
          di  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
          didattiche.   Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
          supplenze   temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  per  la copertura delle ore di insegnamento che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
              3.  Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee.
              4.  I  posti  delle dotazioni organiche provinciali non
          possono  essere  coperti in nessun caso mediante assunzione
          di personale docente non di ruolo.
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, il Ministro della pubblica istruzione emana
          un  regolamento  per  la  disciplina del conferimento delle
          supplenze  annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
          cui ai commi seguenti.
              6.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
          supplenze   temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  si  utilizzano le graduatorie permanenti di cui
          all'art.  401  del testo unico, come sostituito dal comma 6
          dell'art. 1 della presente legge.
              7.  Per  il  conferimento delle supplenze temporanee al
          comma  3,  si  utilizzano  le  graduatorie  di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di  tali graduatorie sono improntati a principi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.
              8.  Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dal  comma  6 dell'art. 1 della presente legge,
          fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 40, comma 2, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
          alla  precedenza  assoluta nel conferimento delle supplenze
          temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  hanno
          presentato   le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di
          istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
          attribuita  limitatamente alle classi di concorso nella cui
          graduatoria permanente si e' inseriti.
              9.  I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
          l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola elementare siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato   la   prova  facoltativa  di  accertamento  della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari  provvedono all'insegnamento di una corrispondente
          lingua straniera.
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza   delle   esigenze   di  servizio.  La  relativa
          retribuzione  spetta  limitatamente  alla  durata effettiva
          delle supplenze medesime.
              11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  anche  al  personale  amministrativo, tecnico ed
          ausiliario  (ATA),  Per  il conferimento delle supplenze al
          personale  della  terza  qualifica  di  cui all'art. 51 del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          "scuola",  pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  207  del  5 settembre  1995,  si
          utilizzano  le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          accademie e dei conservatori.
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
          di  musica  di  Bolzano, le norme particolari in materia di
          conferimento  delle  supplenze adottate in attuazione dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
              14.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma 5, sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.".
              -  Per  il  testo  degli  articoli  3 e 6 della sudetta
          legge, si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 3 e 6 della
          legge 3 maggio 1999, n. 124:
              "Art.  1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
          L'art.  399  del testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo
          16 aprile  1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico
          , e' sostituito dal seguente:
                "Art.  399 (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli
          del  personale  docente  della scuola materna, elementare e
          secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
          d'arte,  ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
          annualmente  assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed
          esami  e,  per  il  restante  50 per cento, attingendo alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
              2.  Nel  caso  in cui la graduatoria di un concorso per
          titoli  ed  esami  sia  esaurita  e rimangano posti ad esso
          assegnati,  questi  vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
          alla  corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti posti
          vanno  reintegrati in occasione della procedura concorsuale
          successiva.
              3.  I  docenti immessi in ruolo non possono chiedere il
          trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di
          due  anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni
          scolastici.  La  disposizione  del  presente  comma  non si
          applica  al  personale  di  cui  all'art.  21  della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104 .
              2.  All'art.  400  del  testo  unico,  al  comma 1 sono
          premessi i seguenti:
              "01.  I  concorsi  per  titoli ed esami sono indetti su
          base  regionale  con  frequenza triennale, con possibilita'
          del  loro  svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione
          al numero dei concorrenti.
              L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione
          del  verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di
          riferimento,  di  un'effettiva disponibilita' di cattedre o
          di  posti  di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
          dall'art.  442  per le nuove nomine e dalle disposizioni in
          materia  di  mobilita'  professionale del personale docente
          recate   dagli  specifici  contratti  collettivi  nazionali
          decentrati,  nonche'  del numero dei passaggi di cattedra o
          di  ruolo  attuati  a  seguito  dei  corsi di riconversione
          professionale.  Per la scuola secondaria resta fermo quanto
          disposto    dall'art.    40,    comma   10,   della   legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              02.  All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed
          esami  provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
          determina     altresi'    l'ufficio    dell'amministrazione
          scolastica   periferica   responsabile   dello  svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della  relativa  graduatoria regionale. Qualora, in ragione
          dell'esiguo  numero  dei  candidati, si ponga l'esigenza di
          contenere   gli   oneri  relativi  al  funzionamento  delle
          commissioni     giudicatrici,    il    Ministero    dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio  dell'amministrazione  scolastica  periferica che
          deve  curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
          vincitori  del  concorso  scelgono, nell'ordine in cui sono
          inseriti  nella  graduatoria,  il posto di ruolo fra quelli
          disponibili nella regione.
              03.  I  bandi  relativi al personale educativo, nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della  scuola  elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire  agli  aspiranti  che,  in possesso dei titoli di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda .
              3.  All'art.  400 del testo unico, dopo il comma 15, e'
          inserito il seguente:
              "15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere   attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per  il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche .
              4.  Il  comma  17  dell'art.  400  del  testo  unico e'
          sostituito dal seguente:
              "17.  Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
          esami  restano  valide  fino  all'entrata  in  vigore della
          graduatoria  relativa al concorso successivo corrispondente
          .
              5.  Il  comma  18  dell'art.  400  del  testo  unico e'
          abrogato.
              6.  L'art.  401  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "Art.  401 (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie
          relative  ai concorsi per soli titoli del personale docente
          della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
          i  licei  artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
          in  graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
          in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate  con l'inserimeno dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
          delle  graduatorie permanenti sono improntate a principi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli  43  e  44 della legge
          20 maggio 1982, n. 270.
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni edu-cative .
              7.  All'art.  404  del  testo  unico,  il comma 14 e il
          secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente,
          la    costituzione   delle   commissioni   esaminatrici   e
          l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli,
          sono abrogati".
              "Art.  3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori
          al  pianoforte  e pianisti accompagnatori delle accademie e
          dei  conservatori).  - 1. All'art. 270 del testo unico sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1.   L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  ed
          assistente,     delle    assistenti    educatrici,    degli
          accompagnatori  al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
          dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
          delle  accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
          luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
          assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed esami e, per
          il   restante   50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
          nazionali permanenti ;
                b) al  comma  4,  i primi due periodi sono sostituiti
          dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale,
          ogni  quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione.
          L'indizione e' subordinata alla previsione del verificarsi,
          nel   quinquennio   di   riferimento,   di   una  effettiva
          disponibilita' di cattedre e di posti. ;
                c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
              "10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata
          in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
          corrispondente. ;
                d) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
              "13.  Per  quanto non previsto nel presente articolo si
          applicano  le  disposizioni  dettate  per  i  concorsi, per
          titoli  ed  esami, e per le graduatorie permanenti relative
          al personale docente delle altre istituzioni scolastiche .
              2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
          permanenti,  di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico,
          come  sostituito  dal  comma  1,  lettera  a), del presente
          articolo, hanno titolo all'inclusione:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
          graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i    docenti   che   abbiano   conseguito,   nella
          valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
          ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
          conferimento  delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
          istituto,  un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
          dalla  previgente  normativa e abbiano superato le prove di
          un  precedente  concorso  per  titoli ed esami in relazione
          alla  medesima  classe  di  concorso  o al medesimo posto o
          superino  gli  esami di una sessione riservata, consistenti
          in   una   prova   orale   volta   all'accertamento   della
          preparazione  culturale  e  del  possesso  delle  capacita'
          didattiche  relativamente  agli  insegnamenti  da svolgere;
          all'onere   derivante   dallo  svolgimento  della  predetta
          sessione  riservata si provvede entro il limite di spesa di
          cui all'art. 2, comma 4;
                c) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente  concorso  per titoli ed esami in relazione alla
          medesima classe di concorso o al medesimo posto.
              3.  Alla  sessione  di cui al comma 2, lettera b), sono
          ammessi   i   docenti  che  abbiano  prestato  servizio  di
          effettivo  insegnamento nelle accademie statali, pareggiate
          o  legalmente  riconosciute  e nei conservatori di musica o
          negli  istituti  musicali  pareggiati per almeno 360 giorni
          nel  periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, di cui
          almeno   180   giorni   a  decorrere  dall'anno  scolastico
          1994-1995.  Il  servizio  deve  essere  stato  prestato per
          insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
              4.    All'inclusione    nelle   graduatorie   nazionali
          permanenti  si  provvede  secondo le modalita' definite dal
          regolamento  di  cui  al  comma  3  dell'art. 401 del testo
          unico,  come  sostituito  dal  comma  6  dell'art.  1 della
          presente legge".
              "Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
          -  ATA).  - 1. L'art. 551 del testo unico e' sostituito dal
          seguente:
              "Art.   551   (Accesso   al   ruolo   dei  responsabili
          amministrativi).  -  1. L'accesso al ruolo dei responsabili
          amministrativi  ha  luogo  mediante  concorso per titoli ed
          esami  e  attingendo  alla  graduatoria  permanente  di cui
          all'art. 553.
              2. Nel  caso  in  cui la graduatoria di un concorso per
          titoli  ed  esami  sia  esaurita  e rimangano posti ad esso
          assegnati,  questi  vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
          alla  graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
          in occasione della procedura concorsuale successiva.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
              4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli
          di  responsabili amministrativi, detratto il contingente da
          destinare  ai  corrispondenti  concorsi  riservati  per  il
          passaggio  alla  qualifica  funzionale  superiore di cui al
          comma  1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50
          per  cento,  tra  il  concorso  per  titoli  ed  esami e la
          graduatoria permanente .
              2. All'art.  552  del  testo  unico  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
              "01.  I  concorsi  per titoli ed esami sono indetti con
          frequenza  triennale,  subordinatamente alla disponibilita'
          di posti.
              02.  All'indizione  dei  concorsi si provvede con bando
          unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
              03.  Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica
          periferica  determinare  con  loro  decreti,  all'inizio di
          ciascuno  dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i
          concorsi,  il  numero  dei posti da conferire all'inizio di
          ciascun  anno  scolastico  ai candidati utilmente collocati
          nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
          concorsi  indetti.  Rimane ferma la competenza degli stessi
          uffici  dell'amministrazione scolastica periferica riguardo
          a  tutti  gli  adempimenti attinenti allo svolgimento delle
          procedure   dei   concorsi   medesimi,   nonche'   riguardo
          all'approvazione   degli   atti   ed  ai  provvedimenti  ed
          attivita' conseguenti. ;
                b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1.  Le  graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
          esami  restano  valide  fino  alla  data  da cui decorre la
          validita' della graduatoria relativa al concorso successivo
          corrispondente ;
                c) e' aggiunto in fine il seguente comma:
              "5-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle  accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
          relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
          istruzione  e  svolti a livello regionale o interregionale,
          affidandone      l'organizzazione     ad     un     ufficio
          dell'amministrazione  scolastica  periferica. L'ufficio che
          ha   curato  lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
          provvede  anche all'approvazione delle relative graduatorie
          e  all'assegnazione  della sede ai vincitori. I conseguenti
          contratti   di   assunzione   a  tempo  indeterminato  sono
          stipulati  dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
          della  provincia  nella  quale  ha  sede  l'accademia  o il
          conservatorio di assegnazione .
              3. L'art.   553  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative  ai  concorsi,  per  soli titoli, dei responsabili
          amministrativi  sono trasformate in graduatorie permanenti,
          da  utilizzare  per  le assunzioni in ruolo di cui all'art.
          551, comma 4.
              2. Le  graduatorie  permanenti  di  cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate  con  l'inserimento di coloro che
          hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
          esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
          corrispondente  graduatoria  permanente di altra provincia.
          Contemporaneamente  all'inserimento  dei nuovi aspiranti e'
          effettuato  l'aggiornamento  delle posizioni di graduatoria
          di   coloro   che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
          permanente.
              3. Le  operazioni  di  cui  al  comma 2 sono effettuate
          secondo  le  modalita'  definite  dal regolamento di cui al
          comma 3 dell'art. 401.
              4. La  collocazione  nella  graduatoria  permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre 1988, n. 426.
              6. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si
          applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
              7. Ai    fini    dell'inserimento   nelle   graduatorie
          permanenti  del personale di cui al comma 6, le graduatorie
          concorsuali  previste  dall'art.  552,  comma  5-bis,  sono
          ripartite in graduatorie provinciali .
              4. L'indizione,   lo  svolgimento  dei  concorsi  e  le
          conseguenti  assunzioni  per l'accesso alla terza qualifica
          del  personale  ATA  delle  accademie  e  dei  conservatori
          avvengono  con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
          552  del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
          del presente articolo.
              5. Il  personale  ATA  del  conservatorio  di musica di
          Trento e' a carico della provincia di Trento.
              6. Nella    prima    integrazione   delle   graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  553  del  testo  unico, come
          sostituito  dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
          all'inclusione   oltre   al   personale   che   chiede   il
          trasferimento  dalla  corrispondente  graduatoria  di altra
          provincia:
                a) coloro   che   siano  in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi per soli titoli;
                b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
          precedente  concorso  per titoli ed esami e siano inseriti,
          alla data di entrata in vigore della presente legge, in una
          graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
          prescinde  da  quest'ultimo  requisito per il personale che
          abbia  superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
          esami  bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              7. Il  regolamento  di cui al comma 3 dell'articolo 401
          del  testo  unico,  come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
          della  presente  legge, stabilisce anche le modalita' della
          prima integrazione delle graduatorie permanenti.
              8. Il  personale  che  alla  data  di entrata in vigore
          della  presente  legge  e'  inserito  nelle graduatorie del
          concorso  per  soli  titoli in due province, ferma restando
          tale  collocazione,  indica  una delle due province ai fini
          dell'assunzione come supplente.
              9. L'art.   557  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "Art.  557  (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30
          per  cento  e,  rispettivamente, del 40 per cento dei posti
          disponibili  annualmente  nelle  dotazioni  della seconda e
          terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo
          nazionale  di  lavoro del comparto `Scuola', pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo
          delle   qualifiche   immediatamente  inferiori,  che  siano
          inseriti    in   graduatorie   permanenti,   periodicamente
          integrabili   previo  conseguimento  di  una  idoneita'  in
          appositi concorsi riservati.
              2. Ai  concorsi  riservati  di  cui  al comma 1 possono
          partecipare   gli   impiegati  di  ruolo  delle  qualifiche
          immediatamente  inferiori  anche  se  privi  del  titolo di
          studio   richiesto  per  l'ammissione  alla  qualifica  cui
          aspirano,   purche'   in  possesso  del  titolo  di  studio
          richiesto  per  la  qualifica  di  appartenenza  e  di  una
          anzianita'  di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a
          prescindere  da  tale anzianita', se in possesso del titolo
          di  studio  richiesto  per la qualifica cui accedono, fatto
          salvo   quanto   disposto   dall'art.  556,  comma  4,  per
          particolari attivita' tecniche o specialistiche.
              3. I  concorsi  riservati per la seconda qualifica sono
          per  esami.  Gli esami consistono nelle due prove scritte e
          nel   colloquio  previsti  dall'art.  552  per  i  concorsi
          pubblici.
              4. Il  concorso riservato per la terza qualifica e' per
          titoli,  integrato  da  una o piu' prove pratiche attinenti
          alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo
          per cui il concorso viene indetto.
              5. L'integrazione  delle  graduatorie permanenti di cui
          al   comma  1  avviene  mediante  l'inserimento  dei  nuovi
          aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
              6. I  concorsi  riservati  sono  banditi  dagli  uffici
          dell'amministrazione  scolastica  periferica  sulla base di
          una  ordinanza  del Ministro della pubblica istruzione, con
          periodicita'  quadriennale  ovvero  in  caso di esaurimento
          delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
              10. Le  graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge e quelle che
          saranno  compilate  a  seguito delle procedure dei medesimi
          concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
          nelle  graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
          unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
              11. I  modelli viventi in possesso dei titoli di studio
          previsti  dalla  tabella 1 allegata al contratto collettivo
          nazionale  di  lavoro del comparto `Scuola', pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  5 settembre  1995,  per l'accesso rispettivamente alla
          terza  e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
          di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
          cinque  anni  di  servizio  anche  non  continuativo  nelle
          Accademie  di  belle  arti  e  nei  licei  artistici,  sono
          inseriti,   a   domanda,   sulla  base  dell'anzianita'  di
          servizio,   in   graduatorie   ad   esaurimento   ai   fini
          dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
              L'inserimento  nella graduatoria per la terza qualifica
          e'  comunque  subordinato  al  superamento  di una prova di
          idoneita'  all'espletamento  delle funzioni dello specifico
          profilo,  i  cui  contenuti  e  modalita' sono definiti con
          ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
              All'onere  derivante  dallo  svolgimento della predetta
          prova  di idoneita' si provvede entro il limite di spesa di
          cui  all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei
          requisiti  di  servizio  di  cui  al  presente  comma  sono
          assunti,  nei  limiti del fabbisogno annuale, con contratto
          di  durata  annuale  per  un  numero di ore compreso tra le
          dieci  e  le  venti  settimanali. L'ulteriore fabbisogno di
          modelli  viventi  nelle Accademie di belle arti e nei licei
          artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di
          prestazione  d'opera.  I  modelli  viventi  che siano stati
          inclusi,  ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
          esaurimento  per  l'assunzione  nei ruoli del personale ATA
          hanno   titolo   altresi',   a   domanda,  alla  precedenza
          nell'assunzione   con   contratto   di   lavoro   a   tempo
          determinato,  da  parte dei capi d'istituto delle Accademie
          di  belle  arti  e  dei licei artistici, nei corrispondenti
          profili  professionali.  Dalla  data  di  entrata in vigore
          della   presente  legge  l'art.  275  del  testo  unico  e'
          abrogato.  In  sede  nazionale verra' attivato un confronto
          fra  amministrazione  scolastica e organizzazioni sindacali
          sulle modalita' di attuazione del presente comma".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio del
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registr~ione  della  Corte  dei  conti  e  pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
          21 dicembre 1999, n. 508: (Riforma delle accademie di belle
          arti,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica, degli
          istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          conservatori   di   musica   e   degli   istituti  musicali
          pareggiati):
              "6. Il   rapporto   di   lavoro   del  personale  delle
          istituzioni  di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
          ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di
          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
          contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e
          non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in
          organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle
          graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
          maggio   1999,   n.  124,  le  quali,  integrate  in  prima
          applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono
          trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
          didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa
          far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
          provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti   a   personale   incluso   predette  graduatorie
          nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli
          incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di
          durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I
          predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  inderminato, e'
          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
          mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in
          godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo
          periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad
          esaurimento  e'  altresi'  inquadrato il personale inserite
          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
          dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  270, comma 1, del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              "1.   L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  ed
          assistente,     delle    assistenti    educatrici,    degli
          accompagnatori  al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
          dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
          delle  Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
          luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
          assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed esami e, per
          il   restante   50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
          nazionali permanenti".
              -  Per il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3
          maggio  1999, n. 124 e dell'art. 2, comma 6, della legge 21
          dicembre 1999, n. 508 si vedano le note alle premesse.