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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2000, n. 374

Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2000, da emanare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge,
con   modificazioni,   dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  che
all'articolo  9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della
riscossione  di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per
cento  delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  a  titolo  di  acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive
che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da  emanare  annualmente  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i
concessionari  dell'acconto  sulla  base di quanto riscosso nell'anno
precedente  dai  servizi  autonomi  di  cassa o dai concessionari nei
rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di versamento, nonche'
ogni altra disposizione attuativa;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
  Visto  l'articolo  57, comma 1, del predetto decreto legislativo n.
112 del 1999, concernente la titolarita' dei rapporti concessori, che
stabilisce,  tra  l'altro,  che  il servizio nazionale di riscossione
resta  affidato,  nei  singoli  ambiti,  fatte  salve  le  ipotesi di
recesso,  decadenza  e  revoca,  fino all'anno 2004, ai soggetti che,
alla  data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n.
112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari
governativi;
  Considerato  che la dizione "i concessionari della riscossione", di
cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa
oggettivamente  nel  senso di "servizio della riscossione nell'ambito
territoriale  provinciale"  a prescindere dalla posizione dell'agente
della   riscossione,  per  cui  la  ripartizione  dell'acconto  sopra
menzionata  va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della
riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica  della  disciplina  in  materia di servizi autonomi di cassa
degli  uffici  finanziari,  che,  tra  l'altro,  agli  articoli 2 e 4
prevede  le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari
del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998;
  Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000, che
ha  esteso  l'applicazione  del  sistema  del versamento unitario con
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad
entrate  in  precedenza  affidate  in riscossione ai concessionari ai
sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;
  Considerato  che  per  il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione
cui  sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati
alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2000, deve tenersi
conto del 20% delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999 ai sensi
del decreto legislativo n. 237 del 1997;
  Considerato   che  la  compensazione  dell'acconto  versato  dovra'
effettuarsi  con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai
sensi  del  decreto  legislativo  n. 237 del 1997, a decorrere dal 1o
gennaio   2001,   fino   a   concorrenza  del  complessivo  ammontare
anticipato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Considerato  che l'unico rilievo del Consiglio di Stato concerne la
natura  della  disposizione  inserita  nell'articolo  1  del presente
provvedimento,  che  nel  ribadire  l'obbligo di acconto, rinvia alla
tabella allegata;
  Considerato  che  il  predetto organo ha avuto modo di rilevare che
tale  disposizione  consiste in una determinazione amministrativa che
difetta   dei  requisiti  di  generalita'  ed  astrattezza  dell'atto
normativo,  assumendo  a  riferimento  destinatari  e  somme entrambi
determinati,  in  aderenza  ad  una  disposizione  di  legge che gia'
comunque  delinea  i  contenuti dell'obbligo e la sua scadenza, e che
analoghe  considerazioni  valgono anche per l'articolo 2 dello schema
di regolamento;
  Considerato   che   le   osservazioni   del   Consiglio  di  Stato,
sostanzialmente   rivolte   a   sottolineare  il  carattere  di  atto
amministrativo  non  regolamentare  che  contraddistingue  il  nucleo
precettivo   essenziale  dell'articolato,  non  potranno  che  essere
superate   con  una  opportuna  modifica  della  norma  primaria  che
attualmente  impone  lo  strumento  regolamentare  per  stabilire  la
ripartizione  tra  i  concessionari  dell'acconto, nonche' ogni altra
disposizione   attuativa,   e   che,   al   riguardo,   sulla  scorta
dell'autorevole  parere  formulato dal predetto organo consultivo, il
Ministero   delle   finanze  adottera'  le  iniziative  necessarie  a
promuovere una modifica legislativa nel senso indicato;
  Vista la nota n. 3-20355 del 13 dicembre 2000 con la quale e' stata
effettuata  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prevista  dall'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'acconto  di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28
marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro
il  15  dicembre  dell'anno  2000,  pari  al 20% dell'ammontare delle
entrate erariali riscosse nell'anno 1999, e' determinato, per ciascun
ambito  territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato
A, che fa parte integrante del presente decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in   materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito
          dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per
          il riequilibrio della finanza pubblica.
              - Il  testo  dell'art.  9 del decreto-legge n. 79 sopra
          citato e' il seguente:
              "Art.  9. - 1. I concessionari della riscossione, entro
          il  15  dicembre  di  ogni anno, versano il 20% delle somme
          riscosse    nell'anno    precedente   per   effetto   delle
          disposizioni  attuative  della  delega legislativa prevista
          dal  comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle
          riscossioni   a   decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno
          successivo.
              2. Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   stabilite   la   ripartizione  tra  i  concessionari
          dell'acconto   sulla  base  di  quanto  riscosso  nell'anno
          precedente   dai   servizi   autonomi   di   cassa   o  dai
          concessionari   nei   rispettivi  ambiti  territoriali,  le
          modalita'  di  versamento  nonche'  ogni altra disposizione
          attuativa del presente articolo.
              3. In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto  nel
          termine  previsto  dal  presente  articolo, si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da 56 a 60, relativi
          all'espropriazione   della   cauzione,   del   decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              4. Per  il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
          1  e'  determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
          che  complessivamente  garantisca  maggiori  entrate per il
          bilancio  dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
          1997  ed ulteriori 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli
          anni 1998 e 1999".
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,
          all'art.  57,  comma 1,  regola la titolarita' dei rapporti
          concessori.
              - Il  testo  dell'art.  57  del  decreto legislativo 13
          aprile 1999, n. 112, e' riportato in nota all'art. 4.
              -  Il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca
          norme  che  concernono  la  modifica  della  disciplina  in
          materia   di   servizi   autonomi  di  cassa  degli  uffici
          finanziari.
              - Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 237, e' riportato in nota all'art. 3.
          Nota all'art. 1:
              -   Per   il   testo   del  comma  4  dell'art.  9  del
          decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
          28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.