stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-11-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 57

Titolarità dei rapporti concessori
1.
(( Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2 ))
; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2.
2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto.
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.
3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.
4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.