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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 1-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante delega al  Governo per il riordino  della disciplina relativa
alla riscossione, ed, in particolare, le  lettere a), b), d), e), h),
numeri da 6 a 8, l), m) e p);
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
  Acquisito il parere della  Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del Ministro  delle  finanze,  di concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  "ufficio": la  struttura dell'ente  creditore incaricata  della
gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
  b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo
a carico di un debitore;
  c)  "ambito":   la  circoscrizione  territoriale  nella   quale  il
concessionario o  il commissario governativo gestisce  il servizio di
riscossione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  La    legge n. 337/1998  reca: "Delega  al Governo per
          il riordino della disciplina relativa alla riscossione".
           Note alle premesse:
            -  L'art. 76  della Costituzione  disciplina la    delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si riporta   il testo dell'art.  1,  comma  1,    della
          citata legge 28 settembre 1998, n. 337:
            "1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata  in  vigore   della  presente  legge,
          uno   o  piu'   decreti legislativi recanti    disposizioni
          volte  al riordino   della disciplina della  riscossione  e
          del  rapporto  con i  concessionari  e  con   i  commissari
          governativi  provvisoriamente delegati alla riscossione, al
          fine di  conseguire un miglioramento dei   risultati  della
          riscossione  mediante ruolo e  di rendere piu' efficace  ed
          efficiente  l'attivita'  dei     concessionari      e   dei
          commissari    stessi,    con  l'osservanza    dei  seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  affidamento,   mediante   procedure    ad    evidenza
          pubblica,    ai  concessionari della   riscossione mediante
          ruolo  delle    entrate  dello  Stato,    degli        enti
          territoriali     e    degli      enti    pubblici,    anche
          previdenziali,  e    previsione  della    facolta',  per  i
          contribuenti,  di  effettuare   il   versamento diretto  di
          tali   entrate anche    mediante  delega  ai  concessionari
          stessi;
            b)  possibilita',    per gli   enti diversi   dallo Stato
          legittimati a riscuotere tramite i concessionari e  per  le
          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare
          mediante procedure ad evidenza pubblica  agli  stessi  ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria;
              c) (Omissis);
            d)   affidamento   in   concessione   del   servizio   di
          riscossione  a societa' per azioni,  con  capitale  sociale
          interamente  versato pari ad almeno 5 miliardi di lire,  in
          possesso di adeguati requisiti tecnici e  finanziari  e  di
          affidabilita'  ed  aventi  come  oggetto  lo svolgimento di
          tale servizio   e   di   compiti  ad    esso    connessi  o
          complementari  indirizzati    anche   al   supporto   delle
          attivita'  tributarie  e  di gestione   patrimoniale  degli
          enti  impositori    diversi  dallo    Stato e ridefinizione
          delle   modalita'    di   determinazione    degli    ambiti
          territoriali    delle concessioni,   con estensione  almeno
          provinciale,  secondo  modalita'    che  assicurino      il
          conseguimento      di   miglioramenti   dell'efficienza   e
          dell'efficacia della  funzione e la diminuzione dei  costi.
          Resta  comunque  fermo  quanto  stabilito  dall'art. 53 del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
            e)  previsione  di un  sistema   di   compensi  collegati
          alle    somme  iscritte a   ruolo effettivamente  riscosse,
          alla  tempestivita' della riscossione  e  ai  costi   della
          riscossione,    normalizzati   secondo criteri  individuati
          dal   Ministero   delle  finanze,  nonche'  alla situazione
          socioeconomica  degli ambiti territoriali con  il  rimborso
          delle  spese effettivamente  sostenute  per la  riscossione
          di    somme  successivamente sgravate, o dovute da soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali;
              f)-g) (Omissis);
            h) snellimento  e razionalizzazione  delle procedure   di
          esecuzione  anche  nel    rispetto  del    principio  della
          collaborazione    del  debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro:
              1)-5) (Omissis);
            6)    la    facolta', per   il   concessionario,   di non
          procedere,  per motivate ragioni, all'esecuzione  mobiliare
          mediante  accesso  alla casa di  abitazione  del  debitore,
          con  eventuale  utilizzazione   degli istituti  di  vendite
          giudiziarie;
            7)   l'accesso   dei  concessionari,   con  le  opportune
          cautele  e garanzie, alle informazioni  disponibili  presso
          l'anagrafe  tributaria, con    obbligo   di   utilizzazione
          delle  stesse   ai    soli    fini dell'espletamento  delle
          procedure esecutive;
            8)   l'obbligo,  per   i  concessionari,   di  utilizzare
          sistemi  informativi   collegati fra   loro   e  con quelli
          dell'amministrazione   finanziaria       e        procedure
          informatiche   uniformi      per      l'espletamento  degli
          adempimenti  amministrativo  contabili  contemplati   dalla
          legge;
               9) (Omissis);
              i) (Omissis);
            l)   revisione   delle   attuali   procedure   volte   al
          riconoscimento dell'inesigibilita' delle  somme iscritte  a
          ruolo,      con   previsione  di  meccanismi  di  discarico
          automatico  e dell'effettuazione di controlli effettivi;
            m) revisione delle procedure di   sgravio e  rimborso  di
          iscrizioni a ruolo non dovute;
              n)-o) (Omissis);
            p)     revisione  delle    sanzioni    amministrative   a
          carico   dei concessionari, anche  al fine  di  potenziarne
          l'efficacia  deterrente  per  le  violazioni  diverse dagli
          omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei  tempi
          necessari    per l'adeguamento delle procedure ad eventuali
          nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
          e decadenza  dalla concessione  per gli inadempimenti    di
          particolare  gravita', mantenendo  comunque ferma l'ipotesi
          di  decadenza prevista dall'art. 20, comma  1, lettera  e),
          del  decreto    del  Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43;
              q)-v) (Omissis);
            2)-6) (Omissis)".
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del  D.Lgs.  28  agosto
          1997,   n.  281  (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni  della  conferenza permanente per  i  rapporti
          tra  lo    Stato,  le   regioni e   le province autonome di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti   di interesse   comune    delle  regioni,    delle
          province  e    dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed
          autonomie locali):
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          conferenza unificata). -  1. La  conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          conferenza Statoregioni.
            2. La conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".