DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 24-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                       Definizione di entrate

 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
    a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
    b)  i  canoni,  proventi  e  relativi  accessori, derivanti dalla
utilizzazione   di   beni  del  demanio  pubblico  e  del  patrimonio
indisponibile dello Stato;
    c)  le  somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei
beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
    d) le entrate patrimoniali;
    e)  le  entrate  del  Tesoro  e delle altre amministrazioni dello
Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad
un ufficio finanziario;
    f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
    g)   le   sanzioni   inflitte   dalle  autorita'  giudiziarie  ed
amministrative;
    h)  le  tasse  ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo
unico   delle   disposizioni  concernenti  le  imposte  ipotecaria  e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
come  sostituita  dall'articolo  10, comma 12, del decreto - legge 20
giugno  1996,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425;
    i)  i  tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  648, come
modificata  dal  comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge
n. 323 del 1996;
    l)  tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici
finanziari di cui all'articolo 1 ((, comma 2)).