stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 6-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
 Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 22 febbraio
  1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti
e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    "Ministro   dell'industria"   il   Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
    "Ministero   dell'industria"  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
    "Camera   di   commercio"  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato, agricoltura;
    "Registro  delle  imprese"  il  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di
cui  all'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581;
    "Ufficio  del  registro  delle imprese" l'ufficio della camera di
commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
    "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui
all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    "Albo  delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
    "Unioncamere"   l'Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  II testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
              "8.  In sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia".
              -  I  procedimenti  previsti  ai  numeri 94,  97  e  98
          dell'allegato 1  alla  citata  legge  15 marzo 1997, n. 59,
          sono i seguenti:
              "94. Procedimento   per   l'iscrizione,   variazione  e
          cancellazione  delle  imprese e delle societa' commerciali:
          legge  11 giugno  1971,  n.  426;  decreto-legge 15 gennaio
          1993,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310".
              "97. Procedimento   per   la   denuncia  di  inizio  di
          attivita'  e  per  la  domanda di iscrizione all'Albo delle
          imprese  artigiane  od  al  registro  delle  imprese per le
          attivita'   di   installazione,   di   ampliamento   e   di
          trasformazione  degli  impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46;
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          392".
              "98. Procedimenti   per   la   denuncia  di  inizio  di
          attivita'   ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese  di quelle esercenti attivita' di autoriparazione e
          per   la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
          artigiane  od  al  registro delle imprese: legge 5 febbraio
          1992,  n.  122,  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          18 aprile 1994, n. 387".
              -  Il  testo del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973
          (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di
          commercio  per i diritti di segreteria) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della
          legge  di conversione 27 febbraio 1978, n. 49 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1978, n. 62.
              -  Il  testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per
          la  sicurezza  degli impianti) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59.
              -  Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
          192.
              -   Il  testo  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  122
          (Disposizioni  in  materia  di sicurezza della circolazione
          stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992,
          n. 41.
              -  Il  testo  della legge 12 agosto 1993, n. 310 (Norme
          per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella
          composizione della base sociale delle societa' di capitali,
          nonche'  nella  cessione  di  esercizi  commerciali  e  nei
          trasferimenti  di proprieta' dei suoli) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195.
              -  II  testo  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580
          (Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura')  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell 11 gennaio 1994, n. 7, s.o.
              -   Il   testo  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  82
          (Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di
          disinfestazione,  di derattizzazione e di sanificazione) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n.
          27.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile  1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del
          procedimento  di riconoscimento delle imprese ai fini della
          installazione,  ampliamento e trasformazione degli impianti
          nel  rispetto delle norme di sicurezza) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile  1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del
          procedimento  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese
          esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7 dicembre   1995,   n.   581  (Regolamento  di  attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'art.  2188  del  codice  civile)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
          ammistrativi  dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
          in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
          e' il seguente:
              "Art.    22    (Liberalizzazioni    e   semplificazioni
          concernenti   le   funzioni   delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1. E' soppresso il
          visto   annuale   della  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai
          sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
              2. Lo  svolgimento  delle seguenti attivita' si intende
          assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art.
          20  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, qualora non sia
          comunicato  all'interessato  il  provvedimento  di  diniego
          entro il termine pure di seguito indicato:
                a) l'esercizio  dei  mulini  per  la  macinazione dei
          cereali,  nonche'  il  loro  trasferimento, trasformazione,
          ampliamento  o  riattivazione  di cui alla legge 7 novembre
          1949,  n.  857;  l'eventuale  provvedimento di diniego deve
          essere  comunicato  nel termine di sessanta giorni, termine
          che  puo'  essere  ridotto con regolamento emanato ai sensi
          dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                b) l'esercizio  dei nuovi panifici, i trasferimenti e
          le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
          della   legge   31 luglio   1956,   n.   1002;  l'eventuale
          provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
          di  sessanta  giorni,  termine  che puo' essere ridotto con
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art.  20  della legge
          7 agosto 1990, n. 241;
                c) la  produzione a scopo di vendita e la vendita del
          materiale   forestale  di  propagazione  da  destinarsi  al
          rimboschimento,  di  cui  all'art.  2 della legge 22 maggio
          1973,  n.  269;  l'eventuale  provvedimento di diniego deve
          essere  comunicato  nel termine di sessanta giorni, termine
          che  puo'  essere  ridotto con regolamento emanato ai sensi
          dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              3. E'  subordinato  ad una denuncia di inizio attivita'
          l'esercizio   delle   seguenti  attivita',  precedentemente
          assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
                a) attivita'    di   installazione,   trasformazione,
          ampliamento  e  manutenzione  di impianti di cui all'art. 2
          della   legge  5 marzo  1990,  n.  46,  e  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
                b) attivita'      di      pulizia,      disinfezione,
          disinfestazione,   derattizzazione,  sanificazione  di  cui
          all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
                c) attivita'  di  autoriparazione  di  cui alla legge
          5 febbraio 1992, n. 122.
              4.  E'  subordinato ad una denuncia di inizio attivita'
          l'esercizio  dell'attivita'  relativa  alla fabbricazione e
          alla  gestione  di  depositi all'ingrosso di margarina e di
          grassi   alimentari   idrogenati  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  13 novembre  1997,  n.  519,
          precedentemente assoggettato a licenza camerale".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
          alle premesse) e' il seguente:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2. L'ufficio  provvede  alla  tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5. L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7. Il   sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8. Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9. Per   gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11. Allo  scopo  di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12. Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13. Gli  uffici  giudiziari  hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
              -   Il   testo  dell'art.  9  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il
          seguente:
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a) gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3. Il   REA   contiene   le   notizie   economiche   ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4. L'esercente   attivita'   agricole   deve   altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5. Il  REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
              -  Il  testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n.
          443 (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente:
              "Art.  10 "(Commissioni provinciali per l'artigianato).
          -   La   commissione   provinciale   per  l'artigianato  e'
          costituita   con   decreto   del  presidente  della  giunta
          regionale,  dura  in  carica  cinque anni ed e' composta da
          almeno quindici membri.
              Essi   eleggono   il  presidente,  scegliendolo  tra  i
          componenti  titolari  di  impresa  artigiana,  ed  il  vice
          presidente.
              Due  terzi dei componenti della commissione provinciale
          per   l'artigianato   devono  essere  titolari  di  aziende
          artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
              Nel   terzo   rimanente   dovra'  essere  garantita  la
          rappresentanza    delle   organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative   dei   lavoratori  dipendenti,  dell'INPS,
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  la  presenza  di
          esperti.
              Le  regioni,  con apposite leggi, stabiliscono le norme
          relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e
          al   funzionamento   delle   commissioni   provinciali  per
          l'artigianato".