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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
b) il giudice di pace.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 21, della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale):
"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17".
"Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di pace). 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).
2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).
3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".
"Art. 16 (Sanzioni). - 1. Con il decreto di cui all'art. 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale".
"Art. 17 (Procedimento penale davanti al giudice di pace). - 1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione delle appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace".
"Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili".