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LEGGE 24 novembre 1999, n. 468

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal:  30-12-1999

Art. 16

(Sanzioni)
1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato".
- Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67".