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LEGGE 24 novembre 1999, n. 468

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal:  30-12-1999

Art. 15

(Competenza in materia penale del giudice di pace)
1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).
2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).
3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 581 del codice penale:
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 582 del codice penale:
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".
- Si trascrive il testo dell'art. 590 del codice penale:
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
- Si riporta il testo dell'art. 593, primo e secondo comma, del codice penale:
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di dame immediato avviso all'autorità".
- Si riporta il testo dell'art. 594 del codice penale:
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".
- Si trascrive il testo dell'art. 595, primo e secondo comma, del codice penale:
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 612, primo comma, del codice penale:
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 626 del codice penale:
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 627 del codice penale:
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario (c.c. 1100), socio (c.c. 2247) o coerede (c.c. 588) che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito (c.p. 649), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante".
- Si trascrive il testo dell'art. 631 del codice penale:
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 639-bis del codice penale:
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
- Si riporta il testo dell'art. 632 del codice penale:
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 633, primo comma, del codice penale:
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 635, primo comma, del codice penale:
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 636 del codice penale:
"Art. 636. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
- Si riporta il testo dell'art. 637 del codice penale:
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 638, primo comma, del codice penale:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale:
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".
- Si riporta il testo dell'art. 647 del codice penale:
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito). - È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice penale:
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si riporta il testo dell'art. 690 del codice penale:
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 691 del codice penale:
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente una osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si trascrive il testo dell'art. 726, primo comma, del codice penale:
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 731 del codice penale:
"Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale".