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LEGGE 24 novembre 1999, n. 468

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal:  30-12-1999

Art. 17

(Procedimento penale davanti al giudice di pace)
1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 109 e 112 della Costituzione:
"Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".
"Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".
- Si trascrive il testo dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'art. 4 del codice di procedura penale".