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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 2000, n. 158

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2012)
Testo in vigore dal: 1-7-2000
                      IL MINISTRO DEL LAVORO E
                      DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  delreddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e'
stato  emanato  un  regolamento-quadro,  propedeutico all'adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
  Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per  i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
  Visto  il  contratto  collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con
cui,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  legge  e  intese sopra
richiamate,   e'  stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta'
per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito";
  Sentite  le  organizzazioni  individuate, al fine dell'adozione del
presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998;
  Sentito  il  parere  del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
del 30 agosto 1999;
  Vista  la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare,
nell'ambito  degli  interventi  atti  a  favorire  il mutamento ed il
rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita'
ai  finanziamenti  di  programmi  formativi, i quali abbiano ottenuto
finanziamenti comunitari;
  Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata
dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe
venire  meno  i  criteri  di  precedenza  e  turnazione,  cosi'  come
concordati  dalle  parti  sociali  nel  predetto contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 4 febbraio 2000;
                             A d o t t a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Costituzione del Fondo

  1.  E'  istituito  presso  l'INPS  il "Fondo di solidarieta' per il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione professionale del personale del credito".
  2.  Il  Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale,
ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  27
novembre 1997, n. 477.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), e' cosi'
          formulato:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - L'art.   3   della   legge  14 gennaio  1994,  n.  20
          (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti) e' cosi' formulato:
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) autorizzazioni  alla  sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome;
          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di
          importo   superiore   al  valore  in  ecu  stabilito  dalla
          normativa  comunitaria per l'aplicazione delle procedure di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spesa correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2. I  provvedimenti  sottoposti al controllo preventivo
          divengono  efficaci  se  la  Corte  non  ne dichiara la non
          conformita'  a  legge  nel  termine  di  trenta  giorni dal
          ricevimento.  Il termine e' interrotto se la Corte richiede
          chiarimenti  o  elementi  integrativi  di giudizio. Decorsi
          trenta   giorni   dal   ricevimento  delle  controdeduzioni
          dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se
          la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o
          non  adotti  ordinanza  istruttoria. In tale ultimo caso la
          sezione  del  controllo  si  pronuncia  definitivamente nei
          trenta  giorni successivi dal ricevimento degli elementi da
          essa   richiesti.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni a ciascuna amministrazione; puo altresi'
          pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
          amministrazioni   dello   Stato.  Accerta,  anche  in  base
          all'esito  di altri controlli, la rispondenza dei risultati
          dell'attivita'   amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce   annualmente   i   programmi  ed  i  criteri  di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.
              Le  amministrazioni  trasmettono  gli  atti  adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rileva
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.
              E'   fatta   salva,   in   quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10.  La  sezione  del  controllo  sulle amministrazioni
          dello  Stato  e'  presieduta dal presidente della Corte dei
          conti  ed  e' costituita dai presidenti di sezione preposti
          al  coordinamento  del  controllo preventivo e successivo e
          dai  magistrati  assegnati  agli  uffici di controllo. Essa
          delibera  suddividendosi  in  collegi  di  sette magistrati
          determinati  annualmente  con  riferimento  a tipologie del
          controllo settori e materie.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso  in  cui insorge il dissenso tra competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al  comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche  dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria".
              -  L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
          cosi' formulato:
              "In  attesa  di  un'organica  riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,5 per
          cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, del 27 novembre
          1997,   n.   477,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione  del  servizio  di  controllo  interno presso
          l'Istituto superiore di sanita'".
              - L'art.  59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449  (Misure  di stabilizzazione della finanza pubblica) e'
          cosi' formulato:
              A  decorrere  dal 1o gennaio 1998, per tutti i soggetti
          nei   cui   confronti   trovino   applicazione   le   forme
          pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
          aggiunta  o  ad  integrazione  del trattamentopensionistico
          obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
          legislativo   16 settembre   1996,   n.   563,  al  decreto
          legislativo   21   aprile   1993,  n.  124,  e  al  decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
          pensionistsche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
          statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975,  n.  70,  e successive modificazioni, ivi compresa la
          gestione  speciale  ad  esaurimento di cui all'art. 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette,  prestazioni  complementari al trattamento di base
          ovvero  al  trattamento di fine rapporto, il trattamento si
          consegue  esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma 28, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
          gli  iscritti  ai  regimi  aziendali  integrativi di cui al
          citato   decreto   legislativo   n.   357   del   1990,  la
          contrattazione  collettiva,  nei casi di ristrutturazione o
          riorganizzazione   aziendale  che  determinano  esuberi  di
          personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali  esuberi  riguardanti banche, associazioni di banche e
          concessionari   della   riscossione   cui  si  applicano  i
          contratti  collettivi  del settore del credito, gli accordi
          stipulati,  entro  la medesima, data del 31 marzo 1998, con
          le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          del personale dipendente possono:
                a)  prevedere,  allo  scopo  di  agevolare gli esodi,
          apposite  indennita'  da  erogare,  anche  ratealmente,  in
          conformita'  all'art.  17 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'art.  5  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
          314,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  eta' ivi previsti,
          nonche' in conformita' all'art. 6, comma 4, lettera b), del
          citato  decreto  legislativo  n.  314 del 1997; al medesimo
          regime  fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico
          delle  imposte  sui redditi come modificato dall'art. 5 del
          citato   decreto   legislativo   n.  314,  del  1997,  sono
          assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate,
          al  fine  di  cui  sopra, dai citati fondi nazionali per il
          settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
                b) adottare,  in  via  prioritaria, il criterio della
          maggiore   eta'  ovvero  della  maggiore  prossimita'  alla
          maturazione    del    diritto    a    pensione   a   carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  purche'  siano
          contestualmente  previste  forme  di  sostegno del reddito,
          comprensive  della corrispondente contribuzione figurativa,
          erogabili,  anche  in soluzione unica nel limite massimo di
          quattro  anni  previsto per la fruizione dell'indennita' di
          mobilita'  di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
          223,  poste  a  carico  dei datori di lavoro. Alle apposite
          indennita'   ed   alle   forme  di  sostegno  del  reddito,
          comprensive  dei  versamenti all'INPS per la corrispondente
          contribuzione   figurativa,   si  applica  il  comma  3-bis
          dell'art.  1  del  decreto-legge  14  agosto  1992, n. 364,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
          n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per
          il  settore  del credito, la gestione dei rapporti attivi e
          passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
          sensi  del  presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i
          quali  assumono  in carico le residue prestazioni, previste
          dagli   accordi   medesimi,   provvedendo   a   riscuoterne
          anticipatamente  l'importo  dai datori di lavoro obbligati.
          Per  i  trattamenti  pensionistici  anticipati e, gli altri
          interventi   previsti   in   attuazione  del  decreto-legge
          24 settembre  1996  n.  497, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 novembre  1996, n. 588 e del decreto-legge
          9 settembre  1997,  n.  292, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
          ristrutturazione   e   la   privatizzazione  delle  aziende
          bancarie  ivi  richiamate, trovano applicazione, sino, alla
          loro   completa   attuazione   e   comunque  non  oltre  il
          31 dicembre  1998,  le disposizioni degli accordi sindacali
          stipulati   entro  il  31  marzo  1998,  compresa,  a  tale
          esclusivo  fine,  la  facolta'  per  le predette aziende di
          sostenere  il  costo  della  prosecuzione  volontaria della
          contribuzione   previdenziale  fino  alla  maturazione  del
          diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e  di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme
          pensionistiche  di  cui  al  presente comma, fermo restando
          quanto  previsto  dal  comma 33, nonche' dal citato decreto
          legislativo  n.  124, del 1993, possono essere trasformate,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, in forme a contribuzione definita mediante
          accordi  stipulati  con le rappresentanze dei lavoratori di
          cui  all'art.  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
          personale   dipendente.  Alla  facolta'  di  riscatto,  ove
          prevista,  nelle  forme  pensionistiche  di cui al presente
          comma  esercitata  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge trovano applicazione le disposizioni di cui
          al  capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
          in  materia  di determinazione del relativo onere. Entro il
          30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo    per    l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale  del  personale addetto alle esattorie e alle
          ricevitorie    delle    imposte    dirette    con    quella
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  sulla base dei
          principi  e  criteri  direttivi indicati nell'art. 2, comma
          23,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita'
          di  cui  all'art.  3,  comma 22, della medesima legge. Fino
          alla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo al
          predetto  personale  si applicano le disposizioni di cui al
          presente comma.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro del bilancio e della
          programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477:
              "1. Ciascun  regolamento  provvede  ad istituire presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale un fondo con
          gestione    finanziaria   e   patrimoniale   autonoma   cui
          affluiscono   i   contributi  determinati  dal  regolamento
          medesimo".