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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 marzo 2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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  • Articoli
  • Personale docente della scuola materna, elementare, media e
    secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
    d'arte, e personale educativo.
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  • Docenti di strumento musicale nella scuola media
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  • Responsabili amministrativi
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Testo in vigore dal: 1-6-2000
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in  materia  di personale scolastico e in particolare gli articoli 1,
2, 6 e 11, comma 9;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Considerati  gli  ordini  del  giorno  presentati  alla  Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  ed  accolti dal Governo,
rispettivamente,  nelle  sedute  del  26  marzo 1998, del 15 dicembre
1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 21
febbraio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
      Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi
              per soli titoli in graduatorie permanenti

  1.  Le  graduatorie  provinciali  dei  concorsi per soli titoli del
personale  docente  di scuola materna, elementare, media e secondaria
superiore,  ivi  compresi  i licei artistici e gli istituti d'arte, e
del  personale  educativo sono trasformate in graduatorie permanenti,
periodicamente  integrabili  ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi
nelle  graduatorie  dei  soppressi  concorsi  per  soli  titoli  sono
confermati   nelle   corrispondenti   graduatorie   permanenti  nella
posizione  e  con  il  punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale
presenza  in due province, anche in piu' graduatorie. Le integrazioni
e  gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalita' di cui agli
articoli 2, 3 e 4.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - La  legge  3 maggio  1999,  n. 124, reca disposizioni
          urgenti   in   materia   di  personale  scolastico  ed,  in
          particolare,  per  la  parte  che viene disciplinata con il
          presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di
          reclutamento   del   personale   scolastico  attraverso  le
          graduatorie   permanenti   che  sostituisce  il  precedente
          sistema del concorso per soli titoli.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, 2 e 6 e del
          comma 9 dell'art. 11:
              "Art.  1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
          L'art.  399  del testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo
          16 aprile  1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico
          , e' sostituito dal seguente:
              "Art.  399  (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
          del  personale  docente  della scuola materna, elementare e
          secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
          d'arte  ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine
          annualmente  assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed
          esami  e,  per  il  restante  50 per cento, attingendo alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
                2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per
          titoli  ed  esami,  sia  esaurita e rimangano posti ad esso
          assegnati  questi  vanno  ad aggiungersi a quelli assegnati
          alla  corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti posti
          vanno  reintegrati in occasione della procedura concorsuale
          successiva.
                3.  I docenti immessi in molo non possono chiedere il
          trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di
          due  anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni
          scolastici.  La  disposizione  del  presente  comma  non si
          applica  al  personale  di  cui  all'art.  21  della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104 .
              2.  All'art.  400  del  testo  unico,  al  comma 1 sono
          premessi i seguenti:
                "01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su
          base  regionale,  con frequenza triennale, con possibilita'
          del  loro  svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione
          al  numero  dei  concorrenti.  L'indizione  dei concorsi e'
          subordinata  alla  previsione  del  verificarsi nell'ambito
          della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  o  di  posti di insegnamento,
          tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove
          nomine  e  dalle  disposizioni  in  materia  di,  mobilita'
          professionale  del personale docente recate dagli specifici
          contratti  collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del
          numero  dei  passaggi  di  cattedra  o  di  ruolo attuati a
          seguito  dei  corsi  di riconversione professionale. Per la
          scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
                02.  All'indizione dei concorsi regionali, per titoli
          ed  esami, provvede il Ministero della pubblica istruzione,
          che   determina   altresi'  l'ufficio  dell'amministrazione
          scolastica   periferica   responsabile   dello  svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della  relativa  graduatoria regionale. Qualora, in ragione
          dell'esiguo  numero  dei  candidati,  si nega l'esigenza di
          contenere   gli   oneri  relativi  al  funzionamento  delle
          commissioni     giudicatrici,    il    Ministero    dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio  dell'amministrazione  scolastica  periferica che
          deve  curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
          vincitori  del  concorso  scelgono, nell'ordine in cui sono
          inseriti  nella  graduatoria,  il posto di ruolo fra quelli
          disponibili nella regione.
                03.  I bandi relativi al personale educativo, nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della  scuola  elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire  agli  aspiranti  che,  in possesso dei titoli di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda .
              3.  All'art.  400 del testo unico, dopo il comma 15, e'
          inserito il seguente:
                "15-bis.  Nei  concorsi,  per  titoli  ed  esami, per
          l'accesso  ai  ruoli  del  personale,  docente della scuola
          secondaria  puo'  essere attribuito un punteggio aggiuntivo
          per   il   superamento   di  una  prova  facoltativa  sulle
          tecnologie informatiche .
              4.  Il  comma  17  dell'art.  400  del  testo  unico e'
          sostituito dal seguente:
                "17.  Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli
          ed  esami,  restano valide fino all'entrata in vigore della
          graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
              5.  Il  comma  18  dell'art.  400  del  testo  unico e'
          abrogato.
              6.  L'art.  401  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
                "Art.   401   (Graduatorie   permanenti).   -  1.  Le
          graduatorie  relative  ai  concorsi,  per  soli titoli, del
          personale   docente  della  scuola  materna,  elementare  e
          secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
          d'arte,  sono  trasformate  in  graduatorie  permanenti, da
          utilizzare  per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399,
          comma I.
                2.  Le  graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
                3.  Le  operazioni  di cui al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1989,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
          delle graduatorie permanenti sono improntate a princi'pi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
                4.  La  collocazione nella graduatoria permanente non
          costituisce    elemento   valutabile   nei   corrispondenti
          concorsi, per titoli ed esami.
                5.   Le   graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili
          soltanto    dopo    l'esaurimento    delle   corrispondenti
          graduatorie   compilate   ai   sensi   dell'art.   17   del
          decreto-legge   3 maggio  1988,  n.  140,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 luglio  1988,  n.  246,  e
          trasformate  in  graduatorie  nazionali dall'art. 8-bis del
          decreto-legge   6 agosto  1988,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche'
          delle  graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44
          della legge 20 maggio 1982, n. 270.
                6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta dal dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
                7.  Le  disposizioni concernenti l'anno di formazione
          di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo
                8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo comporta la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
                9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative".
              7.  All'art.  404  del  testo  unico,  il comma 14 e il
          secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente,
          la    costituzione   delle   commissioni   esaminatrici   e
          l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli,
          sono abrogati.
              Art.   2   (Norme  transitorie  relative  al  personale
          docente).  -  1. Nella prima integrazione delle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dall'art.  1,  comma  6,  della presente legge,
          hanno  titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
          il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
          provincia:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente  concorso,  per titoli ed esami, o di precedenti
          esami  anche  ai  soli fini abilitativi, in relazione, alla
          medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto, e siano
          inseriti,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  in  una  graduatoria per l'assunzione del personale
          non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
          personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso,
          per  titoli  ed  esami,  bandito anteriormente alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2.  Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche
          quelli  che  abbiano  superato  gli  esami  della  sessione
          riservata di cui al comma 4.
              3.  Il  regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
          testo  unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
          presente  legge,  stabilisce anche le modalita' della prima
          integrazione delle graduatorie permanenti.
              4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso,
          per  titoli  ed  esami,  dopo  l'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  indetta,  con  ordinanza del Ministro
          della  pubblica istruzione, una sessione riservata di esami
          per  il  conseguimento  dell'abilitazione  o dell'idoneita'
          richiesta  per  l'insegnamento  nella scuola materna, nella
          scuola  elementare  e negli istituti e scuole di istruzione
          secondaria  ed  artistica,  che  da' titolo all'inserimento
          nelle  graduatorie  permanenti,  secondo quanto previsto al
          comma  1.  Ai  predetti  esami  sono  ammessi i docenti non
          abilitati,  nonche' gli insegnanti della scuola elementare,
          gli  insegnanti  tecnico-pratici,  d'arte  applicata  e  il
          personale  educativo  non  in  possesso  di  idoneita', che
          abbiano  prestato  servizio di effettivo insegnamento nelle
          scuole  statali,  ivi  comprese  le istituzioni scolastiche
          italiane  all'estero,  ovvero  negli  istituti  e scuole di
          istruzione  secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati
          o   nelle   scuole   materne  autorizzate  o  nelle  scuole
          elementari  parificate  per  almeno trecentosessanta giorni
          nel  periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, di cui
          almeno  centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
          1994-1995.  Il  servizio  deve  essere  stato  prestato per
          insegnamenti  corrispondenti  a posti di ruolo o relativi a
          classi  di concorso, con il possesso dello specifico titolo
          di  studio  richiesto.  Nel punteggio finale interverra', a
          titolo  di  riconoscimento della professionalita' acquisita
          in   servizio,   una   quota  proporzionale  agli  anni  di
          insegnamento  prestato  nella medesima classe di concorso o
          posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di
          un  corso  di  durata  non superiore a 120 ore, finalizzato
          all'approfondimento  della  metodologia  e  della didattica
          relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
          I  corsi sono svolti da docenti universitari e da personale
          scolastico,  direttivo  e  docente, di provata capacita' ed
          esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova
          scritta  e  in  una  prova orale volta all'accertamento del
          possesso  delle  capacita'  didattiche  relativamente  agli
          insegnamenti  da  svolgere.  La  frequenza  del  corso  non
          comporta  l'esonero  dal servizio. L'ordinanza del Ministro
          stabilisce  anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la
          durata  e  l'esclusione dall'esame finale dei candidati per
          insufficiente   frequenza   del   corso.   La   commissione
          esaminatrice  e'  composta  da  docenti  del  corso,  ed e'
          presieduta    da   un   commissario   esterno   di   nomina
          ministeriale.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del
          presente  comma,  nel limite massimo di lire 36.630 milioni
          per  l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari
          importo   di   cui  all'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art.  1,  comma  26,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  che  vengono  conservate  in  bilancio  alla chiusura
          dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
          all'entrata  del bilancio dello Stato per essere rassegnate
          alle  apposite  unita'  previsionali di base dello stato di
          previsione del Ministero della pubblica istruzione.
              5.  I  commi  27,  28  e  29 dell'art. 1 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
              Art.  6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
          -  ATA).  - 1. L'art. 551 del testo unico e' sostituito dal
          seguente:
                "Art.   551   (Accesso   al  ruolo  dei  responsabili
          amministrativi).  -  1. L'accesso al ruolo dei responsabili
          amministrativi  ha  luogo  mediante concorso, per titoli ed
          esami,  e  attingendo  alla  graduatoria  permanente di cui
          all'art. 553.
                2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per
          titoli  ed  esami,  sia  esaurita e rimangano posti ad esso
          assegnati,  questi  vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
          alla  graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
          in occasione della procedura concorsuale successiva.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
               4.  I  posti  disponibili  e  vacanti per l'accesso ai
          ruoli   di   responsabili   amministrativi,   detratto   il
          contingente   da   destinare   ai  corrispondenti  concorsi
          riservati   per  il  passaggio  alla  qualifica  funzionale
          superiore  di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti,
          nella  misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli
          ed esami, e la graduatoria permanente .
              2.  All'art.  552  del  testo  unico  sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
                  "01.  I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti
          con     frequenza    triennale,    subordinatamente    alla
          disponibilita' di posti.
                  02.  All'indizione  dei  concorsi  si  provvede con
          bando   unico   emanato   dal   Ministero   della  pubblica
          istruzione.
                  03.   Spetta   agli   uffici   dell'amministrazione
          scolastica   periferica   determinare   con  loro  decreti,
          all'inizio  di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si
          riferiscono  i  concorsi,  il numero dei posti da conferire
          all'inizio   di   ciascun   anno  scolastico  ai  candidati
          utilmente  collocati  nelle graduatorie compilate a seguito
          dell'espletamento  dei  concorsi  indetti.  Rimane ferma la
          competenza   degli   stessi   uffici   dell'amministrazione
          scolastica  periferica  riguardo  a  tutti  gli adempimenti
          attinenti  allo  svolgimento  delle  procedure dei concorsi
          medesimi,  nonche'  riguardo all'approvazione degli atti ed
          ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. ;
                b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                  "1. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli
          ed  esami,  restano valide fino alla data da cui decorre la
          validita' della graduatoria relativa al concorso successivo
          corrispondente ;
                c) e' aggiunto in fine il seguente comma:
                  "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
          si  applicano  anche  ai  responsabili  amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle  accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
          relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
          istruzione  e  svolti a livello regionale o interregionale,
          affidandone,     l'organizzazione     ad     un     ufficio
          dell'amministrazione  scolastica  periferica. L'ufficio che
          ha   curato  lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
          provvede  anche all'approvazione delle relative graduatorie
          e  all'assegnazione  della sede ai vincitori. I conseguenti
          contratti   di   assunzione   a  tempo  indeterminato  sono
          stipulati  dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
          della  provincia  nella  quale  ha  sede  l'accademia  o il
          conservatorio di assegnazione .
              3.  L'art.  553  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
                "Art.   553   (Graduatorie   permanenti).   -  1.  Le
          graduatorie  relative  ai  concorsi,  per  soli titoli, dei
          responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
          permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
          all'art. 551, comma 4.
                2.  Le  graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate  con  l'inserimento di coloro che
          hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
          esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
          corrispondente  graduatoria  permanente di altra provincia.
          Contemporaneamente  all'inserimento  dei nuovi aspiranti e'
          effettuato  l'aggiornamento  delle posizioni di graduatoria
          di   coloro   che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
          permanente.
                3.  Le  operazioni di cui al comrna 2 sono effettuate
          secondo  le  modalita'  definite  dal regolamento di cui al
          comma 3 dell'art. 401.
                4.  La  collocazione nella graduatoria permanente non
          costituisce   elemento   valutabile   nei   corrispondenti,
          concorsi per titoli ed esami.
                5.   Le   graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili
          soltanto    dopo    l'esaurimento    delle   corrispondenti
          graduatorie   compilate   ai   sensi   dell'art.   17   del
          decreto-legge   3 maggio  1988,  n.  140,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 luglio  1988,  n.  246,  e
          trasformate  in  graduatorie  nazionali dall'art. 8-bis del
          decreto-legge   6 agosto  1988,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
                6.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si
          applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
          conservatori  di  musica,  delle  accademie di belle arti e
          delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
                7.   Ai   fini   dell'inserimento  nelle  graduatorie
          permanenti  del personale di cui al comma 6, le graduatorie
          concorsuali  previste  dall'art.  552,  comma  5-bis,  sono
          ripartite in graduatorie provinciali .
              4.  L'indizione,  lo  svolgimento  dei  concorsi  e  le
          conseguenti  assunzioni  per l'accesso alla terza qualifica
          del  personale  ATA  delle  accademie  e  dei  conservatori
          avvengono  con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
          552  del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
          del presente articolo.
              5.  Il  personale  ATA  del  Conservatorio di musica di
          Trento e' a carico della provincia di Trento.
              6.   Nella   prima   integrazione   delle   graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  553  del  testo  unico, come
          sostituito  dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
          all'inclusione   oltre   al   personale   che   chiede   il
          trasferimento  dalla  corrispondente  graduatoria  di altra
          provincia:
                a) coloro   che   siano  in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi, per soli titoli;
                b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
          concorso,  per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data
          di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  in  una
          graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
          prescinde  da  quest'ultimo  requisito per il personale che
          abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
          esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              7.  Il  regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
          testo  unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
          presente  legge,  stabilisce anche le modalita' della prima
          integrazione delle graduatorie permanenti.
              8.  Il  personale  che  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e'  inserito  nelle graduatorie del
          concorso,  per soli titoli, in due province, ferma restando
          tale  collocazione,  indica  una delle due province ai fini
          dell'assunzione come supplente.
              9.  L'art.  557  del  testo  unico  e'  sostituito  dal
          seguente:
                "Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30
          per  cento  e,  rispettivamente, del 40 per cento dei posti
          disponibili  annualmente  nelle  dotazioni  della seconda e
          terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo
          nazionale  di  lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo
          delle   qualifiche   immediatamente  inferiori,  che  siano
          inseriti    in   graduatorie   permanenti,   periodicamente
          integrabili   previo  conseguimento  di  una  idoneita'  in
          appositi concorsi riservati.
                2.  Ai  concorsi  riservati di cui al comma 1 possono
          partecipare   gli   impiegati  di  ruolo  delle  qualifiche
          immediatamente  inferiori  anche  se  privi  del  titolo di
          studio   richiesto  per  l'ammissione  alla  qualifica  cui
          aspirano,  purche' in del titolo di studio richiesto per la
          qualifica  di  appartenenza  e  di una anzianita' di almeno
          cinque  anni  di servizio di ruolo o, a prescindere da tale
          anzianita',  se  in possesso del titolo di studio richiesto
          per  la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto
          dall'art.  556, comma 4, per particolari attivita' tecniche
          o specialistiche.
                3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono
          per  esami.  Gli esami consistono nelle due prove scritte e
          nel   colloquio  previsti  dall'art.  552  per  i  concorsi
          pubblici.
                4.  Il  concorso  riservato per la terza qualifica e'
          per   titoli,  integrato  da  una  o  piu'  prove  pratiche
          attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e
          del ruolo per cui il concorso viene indetto.
                5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui
          al   comma  1  avviene  mediante  l'inserimento  dei  nuovi
          aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
                6.  I  concorsi  riservati  sono banditi dagli uffici
          dell'amministrazione  scolastica  periferica  sulla base di
          una  ordinanza  del Ministro della pubblica istruzione, con
          periodicita'  quadriennale  ovvero  in  caso di esaurimento
          delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
              10.  Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla
          data di entrata in vigore della predetta legge e quelle che
          saranno  compilate  a  seguito delle procedure dei medesimi
          concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
          nelle  graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
          unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
              11.  I modelli viventi in possesso dei titoli di studio
          previsti  dalla  tabella I allegata al contratto collettivo
          nazionale  di lavoro, del comparto "Scuola", pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  5 settembre  1995,  per l'accesso rispettivamente alla
          terza  e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
          di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
          cinque  anni  di  servizio  anche  non  continuativo  nelle
          accademie  di  belle  arti  e  nei  licei  artistici,  sono
          inseriti,   a   domanda,   sulla  base  dell'anzianita'  di
          servizio,   in   graduatorie   ad   esaurimento   ai   fini
          dell'assunzione    in    ruolo,   sui   posti   annualmente
          disponibili.  L'inserimento  nella graduatoria per la terza
          qualifica  e'  comunque  subordinato  al superamento di una
          prova  di  idoneita'  all'espletamento delle funzioni dello
          specifico   profilo,  i  cui  contenuti  e  modalita'  sono
          definiti   con   ordinanza   del  Ministro  della  pubblica
          istruzione.  All'onere  derivante  dallo  svolgimento della
          predetta  prova di idoneita' si provvede entro il limite di
          spesa  di  cui  all'art.  2,  comma 4. I modelli viventi in
          possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma
          sono  assunti,  nei  limiti,  del  fabbisogno  annuale, con
          contratto  di  durata annuale per un numero di ore compreso
          tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno
          di  modelli  viventi  nelle  accademie  di belle arti e nei
          licei  artistici  e'  soddisfatto  mediante  il  ricorso  a
          contratti  di  prestazione  d'opera.  I modelli viventi che
          siano  stati  inclusi,  ai  sensi  del presente comma nelle
          graduatorie  ad  esaurimento per l'assunzione nei ruoli del
          personale  ATA  hanno  titolo  altresi',  a  domanda,  alla
          precedenza  nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
          determinato,  da  parte dei capi d'istituto delle accademie
          di  belle  arti  e  dei licei artistici, nei corrispondenti
          profili  professionali.  Dalla  data  di  entrata in vigore
          della   presente  legge  l'art.  275  del  testo  unico  e'
          abrogato.  In  sede  nazionale verra' attivato un confronto
          fra  amministrazione  scolastica e organizzazioni sindacali
          sulle modalita' di attuazione del presente comma.
              Art.   11   (Disposizioni  varie).  -  9.  A  decorrere
          dall'anno   scolastico   1999-2000,  i  corsi  a  indirizzo
          musicale,  autorizzati  in  via  sperimentale  nella scuola
          media  e  funzionanti  nell'anno scolastico 1998-1999, sono
          ricondotti  a  ordinamento.  In  tali  corsi  lo  specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
          obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
          provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
          di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
          prestato  trecentosessanta  giorni  di  servizio  effettivo
          nell'insegnamento  sperimentale di strumento musicale nella
          scuola  media  nel  periodo  compreso tra l'anno scolastico
          1989-1990  e  la  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  di  cui  almeno  centoottanta  giorni  a  decorrere
          dall'anno  scolastico  1994-1995,  sono immessi in ruolo su
          tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno
          scolastico  1999-2000  ai  sensi della normativa vigente. A
          tal  fine  essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da
          istituire   per   la   nuova   classe   di   concorso  dopo
          l'espletamento   della   sessione   riservata   di  cui  al
          successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
          dell'abilitazione  all'insegnamento  di educazione musicale
          nella   scuola   media   l'inclusione   nelle   graduatorie
          permanenti  e'  subordinata  al  superamento della sessione
          riservata  di  esami  di  abilitazione all'insegnamento, da
          indire  per  la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
          2,  comma  4,  consistente in una prova analoga a quella di
          cui all'art. 3, comma 2, lettera b).".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo degli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,
          della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  vedasi in nota al
          titolo.
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art.  17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del   Consiglio   di   Stato,  sottoposti  al  visto  della
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".