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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 marzo 2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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  • Personale docente della scuola materna, elementare, media e
    secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
    d'arte, e personale educativo.
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  • Docenti di strumento musicale nella scuola media
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Testo in vigore dal:  1-6-2000

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi
per soli titoli in graduatorie permanenti
1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 3 maggio 1999, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, per la parte che viene disciplinata con il presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti che sostituisce il precedente sistema del concorso per soli titoli.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 e del comma 9 dell'art. 11:
"Art. 1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico , è sostituito dal seguente:
"Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in molo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di, mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali, per titoli ed esami, provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si nega l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda .
3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale, docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche .
4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico è abrogato.
6. L'art. 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma I.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi, per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione, alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso, per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso, ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA). - 1. L'art. 551 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 551 (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso, per titoli ed esami, e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli ed esami, e la graduatoria permanente .
2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. ;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ;
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone, l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'accademia o il conservatorio di assegnazione .
3. L'art. 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comrna 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti, concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali .
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi, per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.
9. L'art. 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo, sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti, del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art. 11 (Disposizioni varie). - 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).".
Note alle premesse:
- Per il testo degli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".